Art. 49 (R)
         Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

  1.  I  certificati  medici,  sanitari,  veterinari,  di origine, di
conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da
altro  documento,  salvo  diverse  disposizioni  della  normativa  di
settore.
  2.   Tutti   i   certificati  medici  e  sanitari  richiesti  dalle
istituzioni  scolastiche  ai  fini  della  pratica  non agonistica di
attivita'  sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un
unico  certificato  di  idoneita'  alla  pratica  non  agonistica  di
attivita'  sportive  rilasciato  dal medico di base con validita' per
l'intero anno scolastico.