Art. 49 Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina 1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, e' differito al 31 luglio 2003.
Nota all'art. 49: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 3, comma 1 della legge 28 marzo 2001, n. 145: "1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'art. 1.".