Art. 49 
                    (Disposizioni di attuazione) 
 
   1. Con decreto del Ministro della giustizia sono  adottate,  anche
ad integrazione del decreto del Ministro di  grazia  e  giustizia  30
settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie  per
l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale  e
civile. 
 
          Nota all'art. 49:
              - Il  decreto  Ministeriale  30 settembre 1989, n. 334,
          reca: «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura
          penale.».