Articolo 49
                  Manifesti e cartelli pubblicitari

   1.  E'  vietato  collocare  o  affiggere cartelli o altri mezzi di
pubblicita'  sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.
Il  soprintendente  puo',  tuttavia,  autorizzare  il  collocamento o
l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla
pubblica  fruizione  di  detti  edifici  ed aree. L'autorizzazione e'
trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento
autorizzativo di competenza.
   2.  Lungo  le  strade  site  nell'ambito o in prossimita' dei beni
indicati  al  comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di
pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa
in  materia  di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e
sui  veicoli,  previo  parere  favorevole  della soprintendenza sulla
compatibilita'  della  collocazione  o  della  tipologia del mezzo di
pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni
tutelati.
   3.  In  relazione  ai  beni indicati al comma 1 il soprintendente,
valutatane  la  compatibilita'  con  il  loro  carattere  artistico o
storico,  rilascia  o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a
fini  pubblicitari  delle  coperture  dei  ponteggi  predisposti  per
l'esecuzione  degli  interventi  di conservazione, per un periodo non
superiore  alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta  o  di  assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei
lavori medesimi.