Art. 49-quinquies.
(( Istruttore di vela ))
((1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.
2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche
in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a
gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le
loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unita', in
mare, nei laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela e' riservato
ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e' subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto
commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito
annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al
comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese
sostenute per le attivita' di cui al comma 3.
7. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato sui siti istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione
italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui
territorio sono presenti centri velici.))