Art. 49-septies.
(( Scuole nautiche ))
((1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e
tecnica da parte delle province o delle citta' metropolitane o delle
Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la
sede principale.
3. I compiti delle province o delle citta' metropolitane o alle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle
scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa' ed enti possono
presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attivita'
per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Citta'
metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il
titolare deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale,
esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta
dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo
regolare funzionamento nei confronti dell'autorita' competente; nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di
tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita'
finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve
essere preposto un responsabile didattico, in organico quale
dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di
societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o
amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6,
ad eccezione della capacita' finanziaria.
5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni
conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi,
possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti
alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che emana apposite
direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le
verifiche di cui al comma 10.
6. La segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma
4 puo' essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni
ventuno e siano in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di
diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attivita' di
insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale,
maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
7. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le scuole
nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano
del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del
Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno
conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione
senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma
5. L'attivita' di insegnamento della tecnica di base della
navigazione a vela e' svolta dall'istruttore di vela di cui
all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed
essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o
alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione.
8. La segnalazione di cui al comma 4 non puo' essere presentata da
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e
non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre
anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione.
9. La scuola nautica deve svolgere l'attivita' di formazione dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di
una o piu' categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura
tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7,
nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo quanto stabilito
dal regolamento di attuazione del presente codice.
10. Le province o le citta' metropolitane o le Province autonome di
Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei
requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza
almeno triennale.
11. L'attivita' di scuola nautica e' sospesa per un periodo da uno
a tre mesi quando:
a) l'attivita' della scuola nautica non si svolge regolarmente;
b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non sono piu' in possesso dei requisiti di cui
al comma 7;
c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle
province o dalle citta' metropolitane o dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola
nautica.
12. L'attivita' della scuola nautica e' inibita quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la
capacita' finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al
comma 9;
c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio.
13. Nel caso in cui una scuola nautica e' gestita senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti, e'
prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa
attivita', ordinate dalle province o dalle citta' metropolitane o
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione
delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti
in caso di esercizio abusivo dell'attivita', costituisce esercizio
abusivo dell'attivita' di scuola nautica l'istruzione o la formazione
per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque,
a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti
previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente
l'attivita' di scuola nautica e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce,
con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche
di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli
esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per il
conseguimento della patente nautica.
15. Le scuole nautiche nonche' i centri di istruzione per la
nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di
ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorita'
marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime
hanno la sede principale.
16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o
all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non
inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di
viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame
sono a carico dei richiedenti.
17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabilite le modalita' per la segnalazione certificata di inizio
attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 10.))