Art. 49
   Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento
 della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali

  1.  Il  decreto  di  cui all'articolo 6, comma 1, e' adottato entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  In  sede  di prima
attuazione  del  presente  decreto,  i  componenti  delle commissioni
tecnico-consultive  di  cui  all'articolo 18, comma 5, della legge 11
marzo  1988,  n.  67,  all'articolo  19,  commi  2  e  3, del decreto
legislativo  20  agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del
decreto  legislativo  18  febbraio 2005, n. 59, restano in carica, in
continuita' con le attivita' svolte nelle commissioni di provenienza,
assumendo   le  funzioni  di  componenti  della  commissione  di  cui
all'articolo  6  fino  alla  scadenza del quarto anno dall'entrata in
vigore  della  parte  seconda  del presente decreto; tale commissione
viene integrata nei casi e con le modalita' previste dall'articolo 6,
commi 6, 7 e 8.
  2.  Entro  il  medesimo  termine di novanta giorni, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il   Ministro   delle   attivita'   produttive   e  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita', anche contabili,
e  le  tariffe  da  applicare  in  relazione  alle  istruttorie  e ai
controlli previsti dalla parte seconda del presente decreto, comprese
le  verifiche preventive di cui agli articoli 7, comma 5, e 19, commi
1  e  2,  la  fase preliminare e quella di conduzione di procedimenti
integrati  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma 1, nonche' i compensi
spettanti  ai  membri  della  Commissione  di cui all'articolo 6. Gli
oneri  per  l'istruttoria  e  per  i  controlli  sono quantificati in
relazione  alla dimensione e complessita' del progetto, al suo valore
economico,  al  numero  ed alla tipologia delle componenti ambientali
interessate,  tenuto  conto  della  event uale presenza di sistemi di
gestione  registrati  o  certificati  e  delle spese di funzionamento
della  Commissione.  Tali  oneri,  posti  a  carico del committente o
proponente,  sono  utilizzati esclusivamente per le predette spese. A
tale  fine,  per gli impianti di competenza statale gli importi delle
tariffe  vengono  versati  all'entrata  del  bilancio dello Stato per
essere riassegnati entro sessanta giorni allo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
  3.  Entro i successivi quindici giorni ciascuna regione e provincia
autonoma  comunica  al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  il proprio elenco di esperti di cui all'articolo 6, comma
6,  con  l'ordine  di  turnazione  secondo  il quale, all'occorrenza,
dovranno essere convocati in sottocommissione.
  4.  L'operativita'  della  Commissione  di  cui  all'articolo  6 e'
subordinata all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle
tariffe previsto dal comma 2.
  5.  Sono  comunque  confermate  le  autorizzazioni  di  spesa  gia'
disposte  ai  sensi  dell'articolo  18, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e dell'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
  6.  Al  fine  di  garantire l'operativita' della commissione di cui
all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59,  nelle  more  dell'adozione  del  decreto di cui all'articolo 18,
comma 2 del citato decreto legislativo n. 59/2005, e fino all'entrata
in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma
2 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonche' per il
pagamento   dei  compensi  spettanti  ai  componenti  della  predetta
commissione  nominata  con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  4  gennaio  2006,  e'  posto  a  carico  del
richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma  forfetaria  pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di
autorizzazione   integrata  ambientale  per  impianti  di  competenza
statale;  la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, ad apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio.  L  e  somme di cui al presente comma
s'intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del
richiedente  di  corrispondere  conguaglio in relazione all'eventuale
differenza  risultante  in  base  a  quanto  stabilito dal successivo
decreto  di  determinazione  delle  tariffe, fissate per la copertura
integrale del costo effettivo del servizio reso.
 
          Note all'art. 49:
              - Per riferimenti della legge 11 marzo 1988, n. 67, del
          decreto  legislativo  20  agosto  2002, n. 190, del decreto
          legislativo  18 febbraio 2005, n. 59 e dalla legge 23 marzo
          2001, n. 93, si veda nelle note all'art. 48.
              -   Il   comma   2  dell'art.  18  del  citato  decreto
          legislativo n. 59/2005, e' il seguente:
              "2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro delle
          attivita'  produttive  e  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
          modalita',  anche  contabili,  e le tariffe da applicare in
          relazione  alle  istruttorie  e  ai  controlli previsti dal
          presente  decreto,  nonche'  i compensi spettanti ai membri
          della  commissione  istruttoria di cui all'art. 5, comma 9.
          Gli   oneri  per  l'istruttoria  e  per  i  controlli  sono
          quantificati   in   relazione   alla   complessita',  delle
          attivita'  svolte dall'autorita' competente, sulla base del
          numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti
          ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di
          sistemi  di gestione registrati o certificati e delle spese
          di  funzionamento  della commissione di cui all'articolo 5,
          comma  9.  Tali  oneri,  posti  a  carico del gestore, sono
          utilizzati  esclusivamente  per  le  predette spese. A tale
          fine  gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata
          del  bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato
          di  previsione  del  Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio".