Art. 49.
  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

  1.   Rappresentanti   dei  lavoratori  per  la  sicurezza  di  sito
produttivo   sono   individuati   nei   seguenti  specifici  contesti
produttivi   caratterizzati  dalla  compresenza  di  piu'  aziende  o
cantieri:
    a)  i  porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d),
della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sedi di autorita' portuale
nonche' quelli sede di autorita' marittima da individuare con decreto
dei  Ministri  del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti,
da  adottare  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
    b)  centri  intermodali  di  trasporto  di cui alla direttiva del
Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
    c) impianti siderurgici;
    d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entita'
presunta  dei  cantieri,  rappresentata  dalla  somma  delle giornate
lavorative  prestate  dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione di tutte le opere;
    e)  contesti  produttivi  con complesse problematiche legate alla
interferenza  delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti
mediamente operanti nell'area superiore a 500.
  2.  Nei  contesti  di cui al comma precedente il rappresentante dei
lavoratori  per  la  sicurezza  di sito produttivo e' individuato, su
loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
delle aziende operanti nel sito produttivo.
  3.   La   contrattazione  collettiva  stabilisce  le  modalita'  di
individuazione di cui al comma 2, nonche' le modalita' secondo cui il
rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza di sito produttivo
esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o
cantieri  del  sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per
la  sicurezza  e  realizza  il coordinamento tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
 
          Note all'art. 49:
              - Il  testo  dell'art.  4, comma 1, lettera b), c) e d)
          della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente:
              «Art.  4 (Classificazione  dei  porti).  -  1.  I porti
          marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
          e classi:
                a) (omissis);
                b) categoria  II,  classe I: porti, o specifiche aree
          portuali, di rilevanza economica internazionale;
                c) categoria  II, classe II: porti, o specifiche aree
          portuali, di rilevanza economica nazionale;
                d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree
          portuali,    di    rilevanza    economica    regionale    e
          interregionale;».