Art. 49.
                      (Modifiche al libro terzo
                   del codice di procedura civile)

1.  Al  libro  terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo
l'articolo 614 e' aggiunto il seguente:
"Art.  614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di
non  fare).  - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che
cio'  sia  manifestamente  iniquo,  fissa,  su richiesta di parte, la
somma   di   denaro  dovuta  dall'obbligato  per  ogni  violazione  o
inosservanza  successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento.   Il  provvedimento  di  condanna  costituisce  titolo
esecutivo  per  il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o
inosservanza.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non si
applicano  alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato
e  ai  rapporti di colla Il giudice determina l'ammontare della somma
di  cui  al  primo  comma tenuto conto del valore della controversia,
della  natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile
e di ogni altra circostanza utile".
2.  All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo
e' soppresso.
3.  All'articolo  624 del codice di procedura civile, i commi terzo e
quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Nei  casi  di  sospensione  del processo disposta ai sensi del primo
comma,  se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede
di  reclamo,  e  il  giudizio  di  merito non e' stato introdotto nel
termine  perentorio  assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice
dell'esecuzione    dichiara,    anche   d'ufficio,   con   ordinanza,
l'estinzione   del   processo   e   ordina   la  cancellazione  della
trascrizione   del   pignoramento,  provvedendo  anche  sulle  spese.
L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.
La  disposizione  di  cui  al  terzo  comma  si  applica,  in  quanto
compatibile,  anche  al  caso di sospensione del processo disposta ai
sensi dell' articolo 618".
4.  All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma
e' sostituito dal seguente:
"L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con
ordinanza  del  giudice  dell'esecuzione,  non oltre la prima udienza
successiva  al  verificarsi della stessa. L'ordinanza e' comunicata a
cura del cancelliere, se e' pronunciata fuori dall'udienza".
 
          Note all'art. 49:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  616  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  616  (Provvedimenti  sul  giudizio  di cognizione
          introdotto  dall'opposizione). - Se competente per la causa
          e'  l'ufficio  giudiziario  al  quale appartiene il giudice
          dell'esecuzione  questi  fissa  un  termine  perentorio per
          l'introduzione  del giudizio di merito secondo le modalita'
          previste  in  ragione  della  materia  e  del  rito, previa
          iscrizione   a  ruolo,  a  cura  della  parte  interessata,
          osservati  i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o
          altri  se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette
          la   causa   dinanzi   all'ufficio  giudiziario  competente
          assegnando  un termine perentorio per la riassunzione della
          causa.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  624  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione).
          -  Se  e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli
          articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo
          gravi  motivi,  sospende,  su istanza di parte, il processo
          con cauzione o senza.
             Contro   l'ordinanza   che   provvede   sull'istanza  di
          sospensione   e'   ammesso   reclamo   ai  sensi  dell'art.
          669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente
          si  applica  anche  al  provvedimento  di cui all'art. 512,
          secondo comma.
             Nei  casi  di sospensione del processo disposta ai sensi
          del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene
          confermata  in sede di reclamo, e il giudizio di merito non
          e'  stato  introdotto  nel  termine perentorio assegnato ai
          sensi  dell'art.  616, il giudice dell'esecuzione dichiara,
          anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e
          ordina    la    cancellazione    della   trascrizione   del
          pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza e'
          reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma.
             La  disposizione  di  cui  al terzo comma si applica, in
          quanto  compatibile,  anche  al  caso  di  sospensione  del
          processo disposta ai sensi dell'art. 618.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  630  del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  630  (Inattivita'  delle  parti). - Oltre che nei
          casi   espressamente   previsti  dalla  legge  il  processo
          esecutivo  si  estingue quando le parti non lo proseguono o
          non  lo  riassumono  nel termine perentorio stabilito dalla
          legge o dal giudice.
             L'estinzione  opera  di  diritto ed e' dichiarata, anche
          d'ufficio,  con  ordinanza del giudice dell'esecuzione, non
          oltre  la  prima  udienza  successiva  al verificarsi della
          stessa.  L'ordinanza  e' comunicata a cura del cancelliere,
          se e' pronunciata fuori dall'udienza.
             Contro  l'ordinanza  che  dichiara  l'estinzione  ovvero
          rigetta  l'eccezione  relativa  e' ammesso reclamo da parte
          del  debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri
          creditori  intervenuti  nel  termine  perentorio  di  venti
          giorni  dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e
          con  l'osservanza  delle  forme  di cui all'art. 178 terzo,
          quarto  e  quinto  comma. Il collegio provvede in camera di
          consiglio con sentenza.».