ART. 49
         (Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   80  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma 1,  l'alinea e' sostituito dal seguente:"1. Il datore
di  lavoro  prende  le misure necessarie affinche' i lavoratori siano
salvaguardati  dai  tutti  i  rischi  di  natura  elettrica  connessi
all'impiego  dei  materiali,  delle  apparecchiature e degli impianti
elettrici  messi  a  loro  disposizione ed, in particolare, da quelli
derivanti da:";
   b) dopo  il  comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il datore di
lavoro  prende, altresi', le misure necessarie affinche' le procedure
di  uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate
tenendo   conto   delle   disposizioni   legislative  vigenti,  delle
indicazioni   contenute   nei  manuali  d'uso  e  manutenzione  delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di
quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.".