Art. 49. 
 
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                165. 
 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Le  amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in  organico  mediante  cessione  del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa  qualifica
in servizio presso altre amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
trasferimento.  Le  amministrazioni  devono  in  ogni  caso   rendere
pubbliche le  disponibilita'  dei  posti  in  organico  da  ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale da  altre  amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di  scelta.  Il  trasferimento  e'
disposto previo parere  favorevole  dei  dirigenti  responsabili  dei
servizi e degli uffici cui il personale e' o  sara'  assegnato  sulla
base della professionalita' in possesso del dipendente  in  relazione
al posto ricoperto o da ricoprire.". 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto  legislativo
n. 165 del 2001, e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Fermo  restando
quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  previa  intesa  con  la  conferenza
unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative,  sono
disposte le misure per  agevolare  i  processi  di  mobilita',  anche
volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.". 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/11/2009,  n.  262
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 49: 
             - Si riporta il  testo  dell'art.  30  del  gia'  citato
          decreto legislativo, n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo: 
             «Art.   30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti vacanti in organico mediante  cessione  del
          contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla  stessa
          qualifica in servizio  presso  altre  amministrazioni,  che
          facciano  domanda  di  trasferimento.  Le   amministrazioni
          devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei
          posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
          di   personale   da    altre    amministrazioni    fissando
          preventivamente i criteri di scelta.  Il  trasferimento  e'
          disposto   previo   parere   favorevole    dei    dirigenti
          responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'
          o sara' assegnato  sulla  base  della  professionalita'  in
          possesso del dipendente in relazione al posto  ricoperto  o
          da ricoprire. 
             1-bis. Fermo restando quanto previsto al  comma  2,  con
          decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e previa intesa con la conferenza  unificata,
          sentite le confederazioni sindacali  rappresentative,  sono
          disposte le misure per agevolare i processi  di  mobilita',
          anche volontaria, per garantire l'esercizio delle  funzioni
          istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
          carenze di organico. 
             2. I contratti collettivi nazionali possono definire  le
          procedure e i criteri generali per l'attuazione  di  quanto
          previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli  accordi,
          gli atti o le clausole dei contratti  collettivi  volti  ad
          eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
          di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 
             2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di    procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni di provenienza. 
             2-ter. L'immissione in ruolo  di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
             2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
             2-quinquies.  Salvo  diversa   previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione.».