Art. 49 
         (Disposizioni in materia di conferenza di servizi) 
 
  1. All'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "indice  di  regola"  sono  sostituite
dalle seguenti: "puo' indire"; 
    b) al comma 2,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole: "ovvero nei casi in  cui  e'  consentito  all'amministrazione
procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni
delle amministrazioni competenti". 
  2. All'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni
successivi nel caso la richiesta provenga  da  un'autorita'  preposta
alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli  sportelli
unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o
i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente  competenti
il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi  comunque
denominati di competenza del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali."; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.  In  caso  di
opera o attivita' sottoposta anche ad  autorizzazione  paesaggistica,
il  soprintendente  si  esprime,  in  via  definitiva,  in  sede   di
conferenza  di  servizi,  ove  convocata,  in  ordine   a   tutti   i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto  legislativo  22
gennaio 2004, 42."; 
    c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi  in
cui  l'intervento  oggetto  della  conferenza  di  servizi  e'  stato
sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i
relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi  gli  adempimenti  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai  fini
della  VIA,  qualora  effettuata  nella  medesima  sede,  statale   o
regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152."; 
    d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:  "6-bis.  All'esito
dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,
puo'  adire  direttamente  il  consiglio  dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 
152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle  posizioni  prevalenti  espresse  in
quella sede, adotta la determinazione  motivata  di  conclusione  del
procedimento   che   sostituisce   a   tutti   gli   effetti,    ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto  di  assenso  comunque
denominato  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,   o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla  predetta
conferenza. La mancata  partecipazione  alla  conferenza  di  servizi
ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
di  conclusione  del  procedimento  sono  valutate  ai   fini   della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche'
ai fini dell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato.  Resta
salvo il diritto del privato di dimostrare il danno  derivante  dalla
mancata osservanza del termine di  conclusione  del  procedimento  ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis."; 
    e) il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.Si  considera
acquisito  l'assenso  dell'amministrazione,   ivi   comprese   quelle
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita' e alla
tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA,  VAS  e
AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei
lavori  della  conferenza,  non  abbia  espresso  definitivamente  la
volonta' dell'amministrazione rappresentata."; 
    f) il comma 9 e' soppresso. 
  3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,   dopo   le   parole:   "rappresentanti   delle
amministrazioni" sono inserite  le  seguenti:  "ivi  comprese  quelle
preposte alla  tutela  ambientale,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 26 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'"; 
    b) i commi  3,  3-bis,  3-ter  e  3-quater  sono  sostituiti  dal
seguente: 
"3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione,  e  delle  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120  della  Costituzione,  e'
rimessa  dall'amministrazione  procedente  alla   deliberazione   del
Consiglio dei Ministri,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,
previa intesa con la Regione o le  Regioni  e  le  Province  autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa  intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale  o  tra  piu'
enti locali. Se l'intesa  non  e'  raggiunta  nei  successivi  trenta
giorni, la deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione
o  da  una  Provincia  autonoma  in  una  delle  materie  di  propria
competenza, il Consiglio  dei  Ministri  delibera  in  esercizio  del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate". 
  4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo la parola "assenso" sono aggiunte le seguenti "e  la  conferenza
di servizi,".