Art. 49. (Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera») 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocita' media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonche', in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.
Note all'articolo 49. -Per il testo dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si vedano note all'articolo 17