Art. 49. 
 
     (Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS) 
 
1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo  di
cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, puo' essere
effettuata per piu' di due volte. 
2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la parola: «tredici» e' sostituita dalla seguente:
«dodici» e le parole: «sei  eletti  dagli  iscritti  al  Fondo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «cinque  designati  dalle  associazioni
sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il  comitato  amministratore  e'  presieduto  dal  presidente
dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del  consiglio
di amministrazione dell'Istituto medesimo». 
 
 
          Note all'art. 49: 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale 28 aprile  2000,  n.  158
          (Regolamento  relativo   all'istituzione   del   Fondo   di
          solidarieta' per il sostegno del reddito,  dell'occupazione
          e della riconversione e riqualificazione professionale  del
          personale dipendente  dalle  imprese  di  credito),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 3 (Amministrazione del Fondo). - 1. Il  Fondo  e'
          gestito da un "Comitato amministratore" composto da  cinque
          esperti designati da Abi e cinque esperti  designati  dalle
          organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo
          nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e'  stata  convenuta
          l'istituzione  del  Fondo,   in   possesso   di   specifica
          competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro  e
          occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, nonche' da due rappresentanti con
          qualifica non inferiore a  dirigente,  rispettivamente  del
          Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica. Per la validita' delle sedute e'  necessaria  la
          presenza di almeno sette componenti  del  comitato,  aventi
          diritto al voto. 
              2. Il presidente del comitato e'  eletto  dal  comitato
          stesso tra i propri membri. 
              3. Partecipa alle riunioni del comitato  amministratore
          del Fondo  il  collegio  sindacale  dell'INPS,  nonche'  il
          direttore generale dell'Istituto o  un  suo  delegato,  con
          voto consultivo. 
              4. I componenti del comitato durano in carica due anni,
          e la nomina non puo' essere  effettuata  per  piu'  di  due
          volte. Nel caso in cui durante il mandato venga  a  cessare
          dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti
          del comitato stesso, si provvede  alla  loro  sostituzione,
          per il periodo residuo,  con  altro  componente  designato,
          secondo le modalita' di cui al comma 1. 
              5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di  cui
          al comma 1 provvedono  ad  effettuare  le  designazioni  di
          propria competenza sulla base di criteri di rotazione.». 
              - Il testo dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999,  n.
          144 (Misure in materia di investimenti, delega  al  Governo
          per il riordino degli  incentivi  all'occupazione  e  della
          normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni  per
          il riordino  degli  enti  previdenziali),  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 58 (Disposizioni in materia previdenziale). -  1.
          Al decreto legislativo 16  settembre  1996,  n.  565,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 2: 
                  1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.  A
          decorrere   dal   1°   gennaio   1999,   l'importo    della
          contribuzione da versare al Fondo non puo' essere inferiore
          a lire 50.000 mensili."; 
                  2) il comma 2 e' abrogato; 
                  b)  all'art.  4,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: "2. Tenuto conto della peculiarita'  della  forma
          di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti
          di  trasformazione   per   il   calcolo   del   trattamento
          pensionistico sono specificamente determinati  in  apposite
          tabelle, approvate con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito il Nucleo di valutazione della spesa  previdenziale
          di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335.  Con  le  medesime  modalita',  i  coefficienti  cosi'
          determinati possono essere variati su proposta del comitato
          amministratore  del  Fondo,  ogni  qualvolta  se  ne  renda
          necessaria la modifica". 
              2. Per la gestione speciale di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 59,  comma
          16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' costituito  un
          Fondo gestito da un comitato  amministratore,  composto  di
          dodici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,   cinque   designati   dalle
          associazioni   datoriali   e   del   lavoro   autonomo   in
          rappresentanza  dell'industria,  della   piccola   impresa,
          dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e cinque
          designati  dalle  associazioni  sindacali   rappresentative
          degli   iscritti   al   Fondo   medesimo.    Il    comitato
          amministratore  opera  avvalendosi  delle  strutture  e  di
          personale   dell'INPS.   I    componenti    del    comitato
          amministratore durano in carica quattro anni. 
              3.  Il  comitato  amministratore  e'   presieduto   dal
          presidente dell'INPS o da un  suo  delegato  scelto  tra  i
          componenti del consiglio di  amministrazione  dell'Istituto
          medesimo. 
              4. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale emana  il  regolamento  attuativo  delle
          disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma  2  e
          provvede   quindi   alla   convocazione   delle   elezioni,
          informando  tempestivamente  gli  iscritti  della  scadenza
          elettorale e del relativo regolamento  elettorale,  nonche'
          istituendo i seggi presso le sedi INPS. 
              5.  Ai  componenti  del  comitato   amministratore   e'
          corrisposto un gettone di presenza  nei  limiti  finanziari
          complessivi annui di cui al comma 6. 
              6. All'onere derivante dall'istituzione  del  Fondo  di
          cui al comma 2, valutato in lire 50  milioni  per  ciascuno
          degli anni 1999, 2000  e  2001  e  a  regime,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica,   parzialmente   utilizzando    l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale. 
              7.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              8. Al decreto legislativo  21  aprile  1993,  n.124,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'art. 6, dopo il comma 1-bis,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "1-ter.  Gli  enti  gestori  di  forme   pensionistiche
          obbligatorie possono gestire il servizio  di  raccolta  dei
          contributi da versare ai Fondi  pensione  e  di  erogazione
          delle prestazioni e delle attivita' connesse e  strumentali
          anche  attraverso  la  costituzione,  sentita   l'Autorita'
          garante della concorrenza e del  mercato,  di  societa'  di
          capitali cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza
          del  capitale  sociale  la  cui  gestione   dovra'   essere
          organizzata  secondo  le  stesse  modalita'  e  gli  stessi
          criteri indicati nel comma 1-bis."; 
                b) all'art. 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              "4. L'iscritto  al  fondo  da  almeno  otto  anni  puo'
          conseguire un'anticipazione dei contributi  accumulati  per
          eventuali  spese  sanitarie  per  terapie   ed   interventi
          straordinari  riconosciuti   dalle   competenti   strutture
          pubbliche,  ovvero  per  l'acquisto  della  prima  casa  di
          abitazione per se' o per  i  figli,  documentato  con  atto
          notarile, o per la realizzazione degli  interventi  di  cui
          alle lettere a), b), c) e d) del primo comma  dell'art.  31
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima
          casa  di  abitazione,  documentati  come   previsto   dalla
          normativa stabilita ai sensi dell'art. 1,  comma  3,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facolta' di reintegrare
          la propria posizione nel fondo secondo modalita'  stabilite
          dal fondo stesso. Non sono ammessi  altre  anticipazioni  o
          riscatti diversi da quello di cui  all'art.  10,  comma  1,
          lettera c). Ai fini  della  determinazione  dell'anzianita'
          necessaria per avvalersi della facolta' di cui al  presente
          comma  sono  considerati   utili   tutti   i   periodi   di
          contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati
          dall'iscritto  per  i   quali   l'interessato   non   abbia
          esercitato il riscatto della posizione individuale."; 
              c) all'art.  10,  comma  3-ter,  dopo  le  parole:  "In
          mancanza di tali soggetti" sono inserite le seguenti: "o di
          diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo"; 
              d) all'art. 18-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          comma: 
              "5-bis.  Le  sanzioni   amministrative   previste   nel
          presente articolo sono applicate con la procedura di cui al
          titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385, fatta  salva  l'attribuzione  delle  relative
          competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui
          fondi pensione e al Ministro del lavoro e della  previdenza
          sociale. Non si applica l'art. 16 della legge  24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni.". 
              9. Il termine di sei mesi previsto dall'art. 59,  comma
          3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,
          relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati
          accordi  con  le  rappresentanze  dei  lavoratori  di   cui
          all'art.  19  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,   e
          successive  modificazioni,  ovvero,  in  mancanza,  con  le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  del
          personale dipendente, per  la  trasformazione  delle  forme
          pensionistiche di cui al medesimo comma,  e'  prorogato  di
          ulteriori dodici mesi. 
              10. Il  personale  dipendente  dagli  enti  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai
          livelli VIII e IX, puo' essere  comandato,  previo  assenso
          degli interessati, nel limite massimo di 20 unita' e per la
          durata di un triennio, presso il  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale per  l'espletamento  di  attivita'
          nel  settore  previdenziale.  I  relativi  oneri,  compresi
          quelli accessori al trattamento economico, restano a carico
          delle amministrazioni di provenienza. 
              11. Il contributo di  solidarieta'  previsto  dall'art.
          9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo  1991,  n.  103,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno  1991,
          n.166, non e' dovuto per le contribuzioni o  somme  versate
          al fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella". Al
          relativo onere, valutato  in  lire  5,5  miliardi  annue  a
          decorrere dal 1999,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  3
          del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. 
              12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti  a  versare
          il trattamento  di  fine  rapporto  maturato  dagli  operai
          assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un  fondo
          nazionale ovvero fondo  di  previdenza  complementare,  nei
          termini  e  con  le  modalita'   previste   dai   contratti
          collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali  dei
          datori di lavoro e  dei  lavoratori  comparativamente  piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale   e   congiuntamente
          stipulanti.  I  datori  di  lavoro  che   non   ottemperano
          all'obbligo sono esclusi  dalle  agevolazioni  contributive
          previste dalle leggi vigenti. 
              13. All'art. 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Sono
          fatti,  in  ogni  caso,  salvi  i  verbali   aziendali   di
          recepimento sottoscritti tra le  parti  entro  la  data  di
          entrata in vigore della presente legge". 
              14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'art.
          3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,
          e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di
          entrata in vigore della presente legge. 
              15.  Il  recupero  dei  contributi   previdenziali   ed
          assistenziali non versati dalle aziende della provincia  di
          Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai
          sensi  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e'  effettuato  in  40
          rate  trimestrali  di  pari  importo,   e   con   la   sola
          applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al
          tasso di interesse legale, decorrenti  dalla  scadenza  del
          secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in
          vigore della  presente  legge.  Le  imprese  che  intendono
          avvalersi   della   dilazione   debbono   farne   richiesta
          all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il
          secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  allegando   il   pagamento
          relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno  in  corso
          il recupero rateizzato di cui alla  presente  disposizione,
          l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di  regolarita'
          contributiva,  anche  ai  fini  della   partecipazione   ai
          pubblici appalti, ove non sussistano pendenze  contributive
          dovute ad altra causa. 
              16. All'art. l della legge 11 gennaio 1979,  n.  12,  e
          successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in   fine,   i
          seguenti commi: "Per lo  svolgimento  delle  operazioni  di
          calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al  primo
          comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali
          ed accessorie, le imprese di cui al  quarto  comma  possono
          avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e
          composti esclusivamente da soggetti iscritti agli  albi  di
          cui alla presente legge  con  versamento,  da  parte  degli
          stessi,  della  contribuzione  integrativa  alle  casse  di
          previdenza  sul  volume  di  affari  ai  fini  IVA,  ovvero
          costituiti o  promossi  dalle  rispettive  associazioni  di
          categoria alle condizioni definite al citato quarto  comma.
          I criteri di attuazione della  presente  disposizione  sono
          stabiliti dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale sentiti  i  rappresentanti  delle  associazioni  di
          categoria  e   degli   ordini   e   collegi   professionali
          interessati. Le imprese con oltre 250 addetti  che  non  si
          avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture
          interne possono demandarle a centri di  elaborazione  dati,
          anche di diretta costituzione od esterni,  i  quali  devono
          essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui
          al primo comma. Presso il  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale   e'   istituito   un   comitato    di
          monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai
          rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla  presente
          legge e  delle  organizzazioni  sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative a livello  nazionale,  allo  scopo  di
          esaminare i problemi connessi all'evoluzione  professionale
          ed occupazionale del settore". 
              17. All'art. 12 del  decreto  legislativo  1°  dicembre
          1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
              "5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera  c)
          del comma  5  possono  essere  concessi  nei  limiti  delle
          risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di  cui
          alla lettera a) del comma 5, in aggiunta  al  contributo  a
          fondo perduto ivi previsto."; 
                b) al comma 7  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b)
          e c), destinati ai soggetti di cui  al  presente  articolo,
          sono   ulteriormente   prorogabili   nei    limiti    dello
          stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo  per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999". 
              18.  Le  imposte   risultanti   dalle   operazioni   di
          conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          relative ai redditi percepiti nell'anno 1998  dai  soggetti
          impegnati in lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a
          specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei
          piani di inserimento professionale sono trattenute  in  sei
          rate ovvero nel numero  piu'  elevato  di  rate  consentito
          dalla durata del rapporto con  il  sostituto  d'imposta  se
          questo e' inferiore al periodo necessario a  trattenere  le
          predette imposte in sei rate.».