Art. 49 
 
 
                   Utilizzo terre e rocce da scavo 
 
  1. L'utilizzo delle terre e rocce da  scavo  e'  regolamentato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore
del presente decreto.