Art. 49 

 

				 
                              Contratti 

 
  1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Contratti e  esercizio
del diritto di recesso"; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Fermo restando le disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  31
gennaio 2007, n.7,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40, i consumatori  ed  altri  utenti  finali  che  ne
facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti  con  una  o
piu' imprese che forniscono servizi di connessione  ad  una  rete  di
comunicazione  pubblica  o  servizi  di   comunicazione   elettronica
accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo  chiaro,
dettagliato e facilmente comprensibile: 
  a) la denominazione e la sede dell'impresa; 
  b) i servizi forniti, ed in particolare: 
  1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle
informazioni  sulla  localizzazione  del  chiamante  e  se   esistono
eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza  di  cui
all'articolo 76; 
  2)  informazioni  su  eventuali  altre  condizioni   che   limitano
l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni; 
  3) i livelli minimi di qualita' del servizio offerti,  compresa  la
data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di
qualita' del servizio, quali definiti dall'Autorita'; 
  4) informazioni sulle procedure poste in  essere  dall'impresa  per
misurare e strutturare il traffico in un  collegamento  di  rete  nel
rispetto del diritto di scelta nonche' del  diritto  alla  protezione
dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete
e il  superamento  dei  limiti  di  capienza,  e  informazioni  sulle
eventuali ripercussioni sulla qualita' del servizio  riconducibili  a
tali procedure; 
  5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore  all'utilizzo  delle
apparecchiature terminali fornite. 
  c) i tipi di  servizi  di  manutenzione  offerti  e  i  servizi  di
assistenza  alla  clientela  forniti,  nonche'   le   modalita'   per
contattare tali servizi; 
  d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75,  la  scelta
del contraente di far includere o meno i suoi dati  personali  in  un
elenco e i dati di cui trattasi; 
  e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe,  nonche'  le  modalita'
secondo le quali possono essere ottenute informazioni  aggiornate  in
merito  a  tutte  le  tariffe  applicabili  e  a  tutti  i  costi  di
manutenzione, alle modalita' di pagamento e ad  eventuali  differenze
di costo ad esse legate; 
  f)  la  durata  del  contratto,  le  condizioni  di  rinnovo  e  di
cessazione dei servizi e del contratto compresi: 
  1) ogni utilizzo minimo  o  durata  richiesti  per  beneficiare  di
condizioni promozionali; 
  2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilita' dei  numeri  o
di altri identificatori; 
  3)  eventuali  commissioni  dovute  alla  scadenza  del  contratto,
compresi   gli   eventuali   costi   da   recuperare   in   relazione
all'apparecchiatura terminale. 
  g)  le  disposizioni  relative   all'indennizzo   e   al   rimborso
applicabili qualora non sia raggiunto  il  livello  di  qualita'  del
servizio previsto dal contratto; 
  h) il  modo  in  cui  possono  essere  avviati  i  procedimenti  di
risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84; 
  i) i tipi di azioni che  l'impresa  puo'  adottare  in  risposta  a
incidenti  o  minacce  alla  sicurezza  o   all'integrita'   e   alle
vulnerabilita'."; 
  c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  "3.  L'Autorita'  puo'
richiedere che il contratto  contenga  ogni  informazione  che  possa
essere fornita a tal fine dalle  autorita'  competenti  sull'utilizzo
delle reti e  servizi  di  comunicazione  elettronica  per  attivita'
illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli  strumenti
di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e  i
dati personali di cui all'articolo 71, comma 2-quater, e relativi  al
servizio fornito."; 
  d) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Il  contraente,
qualora non accetti le modifiche  delle  condizioni  contrattuali  da
parte delle imprese che forniscono reti o  servizi  di  comunicazione
elettronica, ha diritto di recedere dal contratto  senza  penali  ne'
costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate  al  contraente
con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni,  e  contengono
le informazioni complete circa l'esercizio del  diritto  di  recesso.
L'Autorita' puo' specificare la forma di tali comunicazioni."; 
  e) al  comma  5,  dopo  la  parola:  "arrecare"  sono  inserite  le
seguenti: "danno ai minori"; dopo la parola: "privata" sono  inserite
le seguenti: "ovvero per finalita' abusive o fraudolente"; 
  f) il comma 6 dell'articolo 70 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 49: 
              Il  testo   dell'articolo   70   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 70. Contratti e esercizio del diritto di recesso 
              1.  Fermo  restando   le   disposizioni   di   cui   al
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,   i
          consumatori  ed  altri  utenti  finali  che   ne   facciano
          richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con  una  o
          piu' imprese che forniscono servizi di connessione  ad  una
          rete di comunicazione pubblica o servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico.  Il  contratto  indica
          almeno,  in   modo   chiaro,   dettagliato   e   facilmente
          comprensibile: 
              a) la denominazione e la sede dell'impresa; 
              b) i servizi forniti, ed in particolare: 
              1) se viene fornito o  meno  l'accesso  ai  servizi  di
          emergenza e  alle  informazioni  sulla  localizzazione  del
          chiamante  e  se  esistono   eventuali   restrizioni   alla
          fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76; 
              2)  informazioni  su  eventuali  altre  condizioni  che
          limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni; 
              3) i livelli minimi di qualita' del  servizio  offerti,
          compresa  la  data  dell'allacciamento  iniziale   e,   ove
          opportuno, altri parametri di qualita' del servizio,  quali
          definiti dall'Autorita'; 
              4)  informazioni  sulle  procedure  poste   in   essere
          dall'impresa per misurare e strutturare il traffico  in  un
          collegamento di rete nel rispetto  del  diritto  di  scelta
          nonche' del diritto  alla  protezione  dei  dati  personali
          dell'utente onde evitare la saturazione  della  rete  e  il
          superamento dei limiti di capienza,  e  informazioni  sulle
          eventuali  ripercussioni  sulla   qualita'   del   servizio
          riconducibili a tali procedure; 
              5)  eventuali   restrizioni   imposte   dal   fornitore
          all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite; 
              c) i tipi  di  servizi  di  manutenzione  offerti  e  i
          servizi di assistenza alla clientela  forniti,  nonche'  le
          modalita' per contattare tali servizi; 
              d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75,
          la scelta del contraente di far includere  o  meno  i  suoi
          dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; 
              e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche'  le
          modalita'  secondo  le  quali   possono   essere   ottenute
          informazioni  aggiornate  in  merito  a  tutte  le  tariffe
          applicabili  e  a  tutti  i  costi  di  manutenzione,  alle
          modalita' di pagamento e ad eventuali differenze  di  costo
          ad esse legate; 
              f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo  e
          di cessazione dei servizi e del contratto compresi: 
              1)  ogni  utilizzo  minimo  o  durata   richiesti   per
          beneficiare di condizioni promozionali; 
              2) i diritti e gli obblighi  inerenti  la  portabilita'
          dei numeri o di altri identificatori; 
              3)  eventuali  commissioni  dovute  alla  scadenza  del
          contratto, compresi gli eventuali costi  da  recuperare  in
          relazione all'apparecchiatura terminale; 
              g)  le  disposizioni  relative  all'indennizzo   e   al
          rimborso applicabili qualora non sia raggiunto  il  livello
          di qualita' del servizio previsto dal contratto; 
              h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti
          di risoluzione delle controversie  ai  sensi  dell'articolo
          84; 
              i) i tipi di azioni  che  l'impresa  puo'  adottare  in
          risposta  a  incidenti   o   minacce   alla   sicurezza   o
          all'integrita' e alle vulnerabilita'. 
              2.  L'Autorita'  vigila  sull'applicazione  di   quanto
          disposto ai fini di cui al comma 1  e  puo'  estendere  gli
          obblighi di cui  al  medesimo  comma  affinche'  sussistano
          anche nei confronti di altri utenti finali. 
              3.  L'Autorita'  puo'  richiedere  che   il   contratto
          contenga ogni informazione che possa essere fornita  a  tal
          fine dalle autorita' competenti sull'utilizzo delle reti  e
          servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali
          e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti
          di tutela dai rischi per la sicurezza  personale,  la  vita
          privata e i dati personali di cui  all'articolo  71,  comma
          2-quater, e relativi al servizio fornito. 
              4. Il contraente,  qualora  non  accetti  le  modifiche
          delle condizioni contrattuali da parte  delle  imprese  che
          forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,  ha
          diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi di
          disattivazione. Le modifiche sono comunicate al  contraente
          con adeguato preavviso, non inferiore a  trenta  giorni,  e
          contengono le informazioni complete circa  l'esercizio  del
          diritto di recesso. L'Autorita' puo' specificare  la  forma
          di tali comunicazioni. 
              5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di
          utilizzare  il  servizio  per  effettuare  comunicazioni  o
          attivita' contro la morale o l'ordine pubblico  o  arrecare
          danno ai minori, molestia o disturbo  alla  quiete  privata
          ovvero per finalita'  abusive  o  fraudolente,  decade  dal
          contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra
          responsabilita' prevista dalle leggi vigenti. 
              6. (abrogato).".