Art. 49.
          (Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)

   1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  emanato,  previ pareri del Consiglio di Stato e
delle    competenti    Commissioni   parlamentari,   un   regolamento
governativo,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, che provvede a:

a) determinare   le   ipotesi,  derivanti  da  circostanze  o  eventi
   eccezionali,  in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo
   e  confisca  dei  beni  mobili registrati, si procede direttamente
   alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire  modalita'  alternative  alla  restituzione  del bene al
   proprietario;
c) semplificare  il procedimento di sequestro amministrativo, nonche'
   il   procedimento   di   alienazione  o  distruzione  dei  veicoli
   confiscati;
d) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata nelle
   vendite  abusive  su  aree  pubbliche,  salvo  la conservazione di
   campioni da utilizzare a fini giudiziari.

   2.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge  e'  emanato,  previ  pareri del Consiglio di Stato e
delle    competenti    Commissioni   parlamentari,   un   regolamento
governativo,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  che provvede a semplificare ed uniformare il
procedimento  sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione
stradale  e,  in  particolare,  quello  di cui all'articolo 21, primo
comma,  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e
214  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  prevedendo,  altresi',  che i veicoli sottoposti alle
sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano
affidati,  in  via  esclusiva,  al trasgressore o agli altri soggetti
obbligati in solido, nonche' la sanzione amministrativa del pagamento
di  una  somma  da  1.549,37  euro  a  6.197,48  euro  e  la sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione della patente da uno a
tre  mesi  nei  confronti  di  chiunque, durante il periodo in cui il
veicolo  e'  sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente
con  il veicolo stesso, e nei confronti del proprietario o conducente
che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o
fermato.  In  questo  caso  si  procede direttamente alla vendita del
veicolo secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b).
   3.  Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono
essere  posti  in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla
data  della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50
milioni  per  l'anno  2002,  129,10  milioni per l'anno 2003 e 232,40
milioni  a  decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di
attrezzature  necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale
degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza
e   della   Polizia   penitenziaria,  previa  deduzione  delle  spese
procedurali.  Restano  ferme  le  disposizioni vigenti che consentono
l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati
e  confiscati  alle  Forze  di  polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' istituzionali.
 
             Note all'art. 49:
                 - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400 (per l'argomento vedi
          nelle note all'art. 35):
                 "2.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
                 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 21, primo comma,
          della  legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
          penale):
                 "Quando  e'  accertata la violazione del primo comma
          dell'art.  32  della  legge  24 dicembre  1969,  n. 990, e'
          sempre  disposta  la  confisca  del  veicolo a motore o del
          natante  che  appartiene  alla persona a cui e' ingiunto il
          pagamento,    se    entro    il    termine    fissato   con
          l'ordinanza-ingiunzione   non   viene  pagato,  oltre  alla
          sanzione   pecuniaria   applicata,   anche   il  premio  di
          assicurazione per almeno sei mesi.".
                 -  Si  riporta il testo degli articoli 193 e 214 del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice
          della strada):
                 "Art.    193    (Obbligo    dell'assicurazione    di
          responsabilita'  civile). 1. I veicoli a motore senza guida
          di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono
          essere   posti   in  circolazione  sulla  strada  senza  la
          copertura  assicurativa  a norma delle vigenti disposizioni
          di legge sulla responsabilita' civile verso terzi.
                 2.    Chiunque    circola    senza    la   copertura
          dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del      pagamento     di     una     somma     da     lire
          unmilioneduecentosettantamilacentottanta       a       lire
          cinquemilioniottantamilasettecento.
                 3.  La  sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
          ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
          la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
          nei  quindici  giorni successivi al termine di cui all'art.
          1901, secondo comma, del codice civile.
                 4.  Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21,
          comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
                 "Art.  214  (Fermo  amministrativo  del veicolo). 1.
          Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di
          polizia  che  accerta la violazione provvede direttamente a
          far  cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo
          in   apposito  luogo  di  custodia,  secondo  le  modalita'
          previste  dal  regolamento.  Di  cio' e' fatta menzione nel
          verbale  di  contestazione  della  violazione.  Nel caso di
          fermo   amministrativo  del  ciclomotore,  e'  ritirato  il
          certificato  di  idoneita'  tecnica, facendone menzione nel
          verbale di contestazione.
                 1-bis.  Se  l'autore  della  violazione  e'  persona
          diversa  dal  proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha
          la  legittima  disponibilita',  e risulta altresi' evidente
          all'organo  di  polizia  che  la  circolazione  e' avvenuta
          contro  la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
          restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
          verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
                 2.  Il veicolo e' restituito all'avente titolo o, in
          caso  di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o
          a  chi  ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
          delegata,  previo  pagamento  delle  spese  di  trasporto e
          custodia.
                 3.   Della   restituzione   e'  redatto  verbale  da
          consegnare in copia all'interessato.
                 4.  Avverso il provvedimento di fermo amministrativo
          del   veicolo  e'  ammesso  ricorso  al  prefetto  a  norma
          dell'art. 203.
                 5.  Quando  il  ricorso  sia  accolto  e  dichiarato
          infondato   l'accertamento  della  violazione,  l'ordinanza
          estingue  la sanzione accessoria ed importa la restituzione
          del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
                 6.  Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
          dell'art.  205,  la  restituzione  non puo' avvenire se non
          dopo  il  provvedimento  della  autorita'  giudiziaria  che
          rigetta il ricorso.
                 7.  a'  sempre  disposto il fermo amministrativo del
          veicolo  per  uguale  durata  nei  casi  in cui a norma del
          presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
          della  carta  di  circolazione. Per l'esecuzione provvedono
          gli  organi  di  polizia  di  cui all'art. 12, comma 1. Nel
          rcgolamento  sono  stabilite  le  modalita'  e le forme per
          eseguire detta sanzione accessoria.
                 8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al
          fermo    amministrativo    e'    soggetto   alla   sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          seicentotrentacinquemilanovanta            a           lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.   Viene
          disposta,  inoltre,  la custodia del veicolo in un deposito
          autorizzato.".