Art. 49.

  Il   Governo   della  Repubblica  e'  autorizzato  entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore della presente legge a coordinare il decreto
legislativo  luogotenenziale  24 agosto 1945, n. 585, con la presente
legge  e ad emanare un unico testo delle disposizioni contenute nelle
due  leggi,  sentita  una Commissione parlamentare composta di cinque
senatori e cinque deputati.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 gennaio 1951

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - VANONI -
                                                       SCELBA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI