Art. 49. Il Governo della Repubblica e' autorizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a coordinare il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, con la presente legge e ad emanare un unico testo delle disposizioni contenute nelle due leggi, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI