Art. 49. Sanzioni A chiunque esercita la mediazione, e procede ad assunzioni e scritture in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, puo', con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 48. La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge e' subordinata alla osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo. In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati, sempreche' il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al primo comma.