Art. 49.
                              Sanzioni

  A  chiunque  esercita  la  mediazione,  e  procede  ad assunzioni e
scritture in violazione delle norme della presente legge si applicano
le  sanzioni  previste  dal  primo e secondo comma dell'art. 27 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
  Il  Ministro  per  il  turismo  e  per  lo  spettacolo,  sentita la
Commissione  centrale  per  la  musica,  puo',  con  proprio decreto,
dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici
ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni
di cui all'art. 48.
  La  corresponsione  dei  contributi  e  delle  sovvenzioni  statali
previsti  dalla  presente  legge e' subordinata alla osservanza delle
norme  in  materia  di  collocamento da comprovare con certificazione
rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
  Ufficio   speciale   per   il  collocamento  dei  lavoratori  dello
  spettacolo.
In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i
contributi   e  le  sovvenzioni  statali  possono  essere  liquidati,
sempreche'  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
sentito  il  parere  del  Ministero  del  turismo e dello spettacolo,
ritenga  che  le  inosservanze  siano  connesse  ad esigenze urgenti,
relative  alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque
di  carattere  eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui
al primo comma.