Art. 49. Reddito di lavoro autonomo Il reddito di lavoro autonomo e' quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera, c) del terzo comma dell'art. 5. Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, senza vincolo di subordinazione, di attivita' diverse da quelle considerate nei titoli II e V. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attivita' diverse da quelle considerate nei titoli II e V, quali i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa' ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, e simili; b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice; c) i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualita' di associato quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo anche le indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12.