Art. 49.
                     Reddito di lavoro autonomo



Il reddito di lavoro autonomo e' quello derivante dall'esercizio di
arti  e  professioni,  compreso l'esercizio in forma associata di cui
alla lettera, c) del terzo comma dell'art. 5.

Per  l'esercizio  di  arti e professioni si intende l'esercizio per
professione  abituale,  ancorche'  non  esclusiva,  senza  vincolo di
subordinazione, di attivita' diverse da quelle considerate nei titoli
II e V.

Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa  aventi  per  oggetto  la  prestazione, senza vincolo di
subordinazione, di attivita' diverse da quelle considerate nei titoli
II  e  V,  quali  i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco  o  revisore  di  societa'  ed  enti,  quelli derivanti dalla
collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, e simili;

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di
fabbrica  e  di  commercio  e  dalla utilizzazione economica di opere
dell'ingegno,  invenzioni  industriali  e  simili,  quando  non  sono
conseguiti  nell'esercizio  di  imprese  commerciali o da societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice;

c)  i  redditi  derivanti dalla partecipazione ad associazioni in
partecipazione   in   qualita'   di  associato  quando  l'apporto  e'
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Costituiscono   inoltre   reddito   di  lavoro  autonomo  anche  le
indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12.