Art. 49.
           (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario)

  Il  giudice,  quando  rileva  che  una  causa  promossa nelle forme
stabilite  nel  presente  capo  riguarda  una controversia diversa da
quelle  previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri
nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente,
fissando  un  termine perentorio non superiore a trenta giorni per la
riassunzione con rito ordinario.
  In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia consentita dalle
norme ordinarie.