ART. 49. 
(Personale non docente non  di  ruolo  delle  carriere  esecutive  ed
                             ausiliarie) 
 
  Il personale non docente incaricato  delle  carriere  esecutive  ed
ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso in
ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre  1981,  e  con  effetto
economico dal 10 settembre 1982. 
  L'assegnazione della sede di servizio  sara'  disposta,  a  partire
dall'anno  scolastico  1982-1983,  in  ambito  provinciale,   secondo
modalita' analoghe a quelle previste  dalla  presente  legge  per  il
personale docente. 
  Nei ruoli dei magazzinieri, degli  infermieri,  dei  cuochi,  degli
aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto,  dei  guardarobieri  e
degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati a domanda, gli impiegati
appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla  data  del
12  novembre  1974,  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data  di
entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente
per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie
del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che, in
possesso dei requisiti previsti  dall'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.  420,  non  abbiano
presentato domanda nei termini stabiliti dall'articolo stesso. 
  Il personale non docente esecutivo  ed  ausiliario  o  appartenente
alle categorie assimilate che alla data del 10 settembre  1980  abbia
prestato  per  almeno  tre  anni  servizio  nelle  scuole  elementari
speciali elencate ai sensi dell'articolo 95  del  testo  unico  delle
norme sull'istruzione  elementare,  approvato  con  regio  decreto  5
febbraio 1928, n. 577, ed abbia cessato o cessi tale attivita' presso
le dette scuole in data successiva all'anno scolastico  1977-1978  in
conseguenza della soppressione  del  posto  o  della  chiusura  della
scuola, ha titolo ad essere  trasferito  a  domanda  alle  dipendenze
dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o
ausiliario secondo le anzianita' possedute.