ART. 49. (Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie) Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso in ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre 1981, e con effetto economico dal 10 settembre 1982. L'assegnazione della sede di servizio sara' disposta, a partire dall'anno scolastico 1982-1983, in ambito provinciale, secondo modalita' analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente. Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dall'articolo stesso. Il personale non docente esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10 settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle scuole elementari speciali elencate ai sensi dell'articolo 95 del testo unico delle norme sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed abbia cessato o cessi tale attivita' presso le dette scuole in data successiva all'anno scolastico 1977-1978 in conseguenza della soppressione del posto o della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o ausiliario secondo le anzianita' possedute.