Art. 49 
                     Redditi di lavoro autonomo 
 
  1.  Sono  redditi  di   lavoro   autonomo   quelli   che   derivano
dall'esercizio di  arti  e  professioni.  Per  esercizio  di  arti  e
professioni  si  intende  l'esercizio   per   professione   abituale,
ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo  diverse  da
quelle  considerate  nel  capo  VI,  compreso  l'esercizio  in  forma
associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5. 
  2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: 
    a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco  o
revisore  di  societa',  associazioni  e  altri  enti  con  o   senza
personalita' giuridica, dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,
enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e
da altri rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa.  Si
considerano tali i rapporti aventi  per  oggetto  la  prestazione  di
attivita',  non  rientranti  nell'oggetto  dell'arte  o   professione
esercitata dal contribuente ai sensi del  comma  1,  che  pur  avendo
contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza
vincolo di subordinazione a favore di  un  determinato  soggetto  nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di  mezzi
organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; 
    b) i redditi derivanti dalla utilizzazione  economica,  da  parte
dell'autore  o  inventore,  di  opere   dell'ingegno,   di   brevetti
industriali  e  di  processi,  formule  o  informazioni  relativi  ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; 
    c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del  comma  1
dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente  dalla
prestazione di lavoro; 
    d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai  soci
fondatori di societa' per azioni,  in  accomandita  per  azioni  e  a
responsabilita' limitata; 
    e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia. 
  3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni  sportive  oggetto  di
contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91,
si applicano  le  disposizioni  relative  ai  redditi  indicati  alla
lettera a) del comma 2. 
 
          Nota all'art. 49:
            Per  il  titolo della legge 23 marzo 1981, n. 91, si veda
          la nota all'art. 16.