(Norme-art. 49)
                               Art. 49 
 (Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi) 
  1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche  o
audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate. 
  2. Ciascuna custodia, a sua volta, e' racchiusa  in  un  involucro,
sul quale e' trascritto il numero della custodia e sono indicati  gli
estremi del procedimento e le generalita' delle persone alle quali si
riferiscono le  riproduzioni  nonche'  la  data  in  cui  le  singole
riproduzioni sono state effettuate. 
  3. Al fine di evitarne il deterioramento, i  nastri  e  i  supporti
possono essere conservati anche in contenitori  separati  dagli  atti
processuali.