Art. 49 (Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi) 1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate. 2. Ciascuna custodia, a sua volta, e' racchiusa in un involucro, sul quale e' trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalita' delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonche' la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate. 3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.