(Regolamento di polizia mortuaria- art. 49)
                              Art. 49. 
  1. A norma dell'art. 337 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve
avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. 
  2. I comuni che abbiano frazioni dalle  quali  il  trasporto  delle
salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficolta' di
comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni. 
  3.  I  piccoli  comuni  possono  costituirsi   in   consorzio   per
l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in
tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra  i
comuni consorziati in ragione della loro popolazione. 
 
          Nota all'art. 49:
             -  L'art.  337  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato con R.D. n. 1265/1934, e' cosi' formulato:
             "Art. 337. - Ogni comune deve avere almeno un cimitero a
          sistema di  inumazione,  secondo  le  norme  stabilite  nel
          regolamento di polizia mortuaria.
             Il    cimitero    e'   posto   sotto   la   sorveglianza
          dell'autorita'  sanitaria,  che   la   esercita   a   mezzo
          dell'ufficiale sanitario.
             I    piccoli    comuni    possono   costruire   cimiteri
          consorziali".