Articolo 49 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.