Art. 49.
                     Veicoli a trazione animale
  1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati  da  uno  o
piu' animali e si distinguono in:
    a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
    b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
    c)  carri  agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agricole.
  2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini  sono  denominati
slitte.