Art. 49. 
                        Trattamento economico 
  1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e'  definito
dai contratti collettivi. 
  2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai  propri  dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e
comunque trattamenti non inferiori o quelli previsti  dai  rispettivi
contratti collettivi. 
  3. I  contratti  collettivi  definiscono  i  trattamenti  economici
accessori al  fine  di  collegarli  direttamente  alla  produttivita'
individuale ed a quella collettiva, ancorche'  non  generalizzata  ma
correlata all'apporto partecipativo  di  ciascun  dipendente,  ovvero
allo svolgimento effettivo di  attivita'  particolarmente  disagiate,
oppure  obiettivamente  pericolose  per  l'incolumita'  personale   o
dannose  per  la  salute.  Per  la  determinazione  dei   trattamenti
accessori  la  contrattazione   collettiva   definisce   criteri   di
misurazione obiettiva nell'ambito dei quali compete ai  dirigenti  la
valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente. 
  4. I dirigenti sono responsabili della attribuzione dei trattamenti
economici accessori.