Art. 49.
Trattamento economico
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito
dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e
comunque trattamenti non inferiori o quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti economici
accessori al fine di collegarli direttamente alla produttivita'
individuale ed a quella collettiva, ancorche' non generalizzata ma
correlata all'apporto partecipativo di ciascun dipendente, ovvero
allo svolgimento effettivo di attivita' particolarmente disagiate,
oppure obiettivamente pericolose per l'incolumita' personale o
dannose per la salute. Per la determinazione dei trattamenti
accessori la contrattazione collettiva definisce criteri di
misurazione obiettiva nell'ambito dei quali compete ai dirigenti la
valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente.
4. I dirigenti sono responsabili della attribuzione dei trattamenti
economici accessori.