Art. 49. 
                              Esenzioni 
 
  1. Sono esenti dalla tassa: 
    a) le occupazioni effettuate dallo Stato,  dalle  regioni,  prov-
ince, comuni e loro consorzi, da enti religiosi  per  l'esercizio  di
culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per  finalita'  specifiche  di   assistenza,   previdenza,   sanita',
educazione, cultura e ricerca scientifica; 
    b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e  degli  orari
dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano
la circolazione  stradale,  purche'  non  contengano  indicazioni  di
pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica  utilita',  sebbene
di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; 
    c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di
trasporto pubblico di linea  in  concessione  nonche'  di  vetture  a
trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; 
    d) le occupazioni occasionali di durata non  superiore  a  quella
che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le  occupazioni
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico
e allo scarico delle merci; 
    e) le occupazioni con impianti adibiti ai  servizi  pubblici  nei
casi  in  cui  ne  sia  prevista,  all'atto   della   concessione   o
successivamente, la devoluzione gratuita al comune o  alla  provincia
al termine della concessione medesima; 
    f) le occupazioni di aree cimiteriali; 
    g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di  hand-
icap. 
 
          Nota all'art. 49:
            - Il comma 1, lettera c),  dell'art.  87  del  D.P.R.  n.
          917/1986 e' il seguente:
             "1.  Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche:
              (Omissis);
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               d) le societa' e gli  enti  ogni  tipo,  con  o  senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.".