Articolo 49 1. Dopo un periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sara' inviato al Segretario generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione: a) se accettano l'emendamento, oppure b) se esse lo rifiutano, oppure c) se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale trasmettera' egualmente il testo dell'emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. 2.a) Ogni proposta di emendamento che sara' stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, sara' considerata accettata se, nel termine di dodici mesi sopraindicato, meno del terzo delle Parti contraenti informano il Segretario generale sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che sia convocata una Conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti ogni accettazione e ogni rifiuto dell'emendamento proposto ed ogni richiesta di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle richieste ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo precedente per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l'emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo. b) Ogni Parte contraente che durante il detto termine di dodici mesi, avra' respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra' ad ogni momento, dopo lo scadere di tale termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parte contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per le Parti contraenti che avranno notificato la loro accettazione sei mesi dopo che il Segretario generale avra' ricevuto la loro notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti ma non meno di dieci lo informano che esse lo accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convochera' una conferenza allo scopo di esaminare l'emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi invitera' tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. Egli richiedera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al piu' tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminare dalla detta Conferenza, oltre all'emendamento proposto e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5.a) Ogni emendamento alla presente Convenzione sara' ritenuto accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentanti alla Conferenza, purche' tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante tale periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente che avra' respinto un emendamento durante il detto periodo di dodici mesi potra', in ogni momento, notificare al Segretario generale che essa lo accetta ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine del detto periodo di dodici mesi se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' ritenuta accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza la proposta di emendamento sara' considerata respinta.