Art. 49. Norme particolari per i comuni e le province Contributi erariali e ripartizione dell'incremento 1. Per l'anno 1998 conservano validita' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 e' distribuito nel modo seguente: a) 245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244; b) 134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per la fiscalita' locale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; c) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e sono ripartiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Bilancio di previsione 2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1998. E' altresi' differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e nel periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata" sono sostituite dalle seguenti "e a partire dal 1 novembre per la terza rata". L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 e' soppresso. Termini per l'imposta sulla pubblicita' e TOSAP 3. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998. Gradualita' del valore di ammortamento dei beni 4. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: " 1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualita' del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: a) per il 1999 il 6 per cento del valore; b) per il 2000 il 12 per cento del valore; c) per il 2001 il 18 per cento del valore; d) per il 2002 il 24 per cento del valore". Termine per decreti correttivi 5. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione, con uno o piu' decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' prorogato al 31 luglio 1999. Aggiornamento dei trasferimenti statali correnti 6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunita' montane e' costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti e' determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Statocitta' ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive. Manutenzione del patrimonio comunale. Diniego di sanatoria edilizia 7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "Entro il 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1998". Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge. Mutui per acquedotti, fognature e metanizzazione 8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1992 compreso, nonche' i mutui di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi. Soppressione del monitoraggio per opere pubbliche 9. Il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' abrogato. Impiego di fondi della Cassa depositi e prestiti 10. La lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: " a) in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunita' montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;". Riserva di fondi per i comuni minori 11. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' riservato per l'80 per cento delle disponibilita' complessive ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e alle comunita' montane. Valutazione del costo di spazzamento dei rifiuti 12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ricorsi alle Commissioni censuarie provinciali 13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o piu' categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni. Introiti della casa da gioco di Campione d'Italia 14. Per gli anni 1997 e 1998 i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati, in attesa dell'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Per l'anno 1998 le spese di funzionamento del comune di Campione d'Italia non potranno superare le previsioni di spesa definite in sede di approvazione del bilancio di previsione del 1997. Le somme eccedenti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme assegnate alle province di Como e di Lecco possono essere utilizzate d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Estinzione anticipata di mutui onerosi 15. Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passivita' onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facolta' non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresi' procedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tale caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalita' alle quali e' vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione. Utilizzo di quote residue di mutui 16. Nel caso in cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali risulti, a completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso l'ente locale puo', secondo procedure determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, chiedere di utilizzare, anche cumulativamente, le quote residue per la realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima. Utilizzo di aree espropriate 17. Al sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprieta' o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime". Convalida di strumenti urbanistici. Silenzio assenso 18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici gia' intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai decretilegge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzioassenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decretolegge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge. Art. 49 Art. 49
Note all'art. 49: - Il testo del comma 164 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunita' montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni: a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995; b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n, 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo; c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forli' per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni; d) incremento dei fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalita' ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996; e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b), c) e d) ". - Il testo del comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 244/1997 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali) e' il seguente: "3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media procapite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta". - Il testo dell'art. 40 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti trritoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 40 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 41/1995) ( Perequazione degli squilibri della fiscalita' locale ). - 1. La perequazione e' effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione e' obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi e' discrezionalita' da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali. 2. L'assegnazione dei contributi e' disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio. 3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'art. 37. 4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con ideoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo della stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilita' di cumulo per l'appartenenza a piu' categorie entro il 20 per cento. 5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti desinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5. 6. I comuni montani con popolazione inferiorea 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM. 7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerarsi comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito. 7- bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente e' distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37. 8. Con decreto del Minlstero dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Minisero dell'interno". - Il testo dell'art. 36 del citato D.lgs. n. 504/1992 e' il seguente: "Art. 36 (come modificato dal D.Lgs. n. 528/1993) ( Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali ). - 1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunita' montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'art. 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue: a) amministrazioni provinciali. il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo e' comunicato attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo; b) comuni. il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'art. 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma cosi calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo e' comunicato attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo. c) comunita' montane. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunita' montane istituite dalle regioni. La somma residua e' ripartita fra tutte le comunita' montane sulla base della popolazione montana. L'importo relativo e' comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo". - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legge n. 669/1996, come modificato, da ultimo, dal presente articolo, (la parte abrogata e' riportata tra parentesi) e' il seguente: "Art. 9 ( Trasferimento dei fondi agli enti locali ). - 1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese di febbraio gli ordinamenti diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica della prima rata dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dei comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilita' liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b), e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunita' montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, gia' intestatari di contabilita' speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997, accredita' la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente scritturandola in contropartita al conto sospeso "collettivi". 3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle comunita' montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1 giugno per la seconda rata dei trasferimenti e a partire dal 1 novembre per la terza rata. 4. Il Ministero dell'interno comunica altresi' ad ogni sezione di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate: a) fondo per lo sviluppo degli invesimenti spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 percento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997; b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997; c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997; cbis) il contributo spettante ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997. 5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso "collettivi", sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilita' sulle contabilita' speciali con le modalita' di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o piu' assegnazioni, la somma da anticipare e' quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente e' quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria e' tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalita' previste dal comma 9. 6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la cerficazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni. 7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonche' degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso "collettivi". (Per l'ultimo trimestre del 1997 la segnalazione e' effettuata entro il 18 novembre con riferimento al periodo 1 ottobre-14 novembre 1997, per consentire al Ministero dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso "collettivi" entro la fine dell'esercizio 1997). 8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L. 500.000. Il predetto limite d'importo puo' essere modificato con decreto del Ministero del tesoro. 9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la tesoreria dello Stato due o piu' titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilita' speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo. 9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in stato di dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3". 10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le precedenti norme con esse non compatibili". - Il testo degli articoli 8 e 50 del D.Lgs. n. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e' il seguente: "Art. 8 ( Dichiarazione ). - Il sogetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento". "Art. 50 ( Denuncia e versamento della tassa ). - 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tarifta corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4. 3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. 4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalita che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento. 5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amininistrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto 5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, puo' essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione puo' essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione puo' essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8. 5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis e' fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa e' di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento e' fissata alla medesima data del 28 aprile 1995". - Il testo dell'art. 117 del D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato, da ultimo, dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 117 ( Gradualita' di ammortamento dei beni ). - 1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualita' del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: a) per il 1998 il 6 per cento del valore; b) per il 1999 il 12 per cento del valore; c) per il 2000 il 18 per cento del valore; d) per il 2001 il 24 per cento del valore. 2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalita' definite dal regolamento di contabilita', interamente ammortizzati". - Il testo del comma 177 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996, e' il seguente: "177. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi deteminati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalita ivi indicate". - Il D.Lgs. n. 244/1997 reca: "Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali". - Il testo degli articoli 18 e 15 della legge n. 10/1977 (Norme per la edificabilita' dei suoli) e' il seguente: "Art. 18 ( Norme transitorie ). - Rimangono salve le licenze edilizie gia' rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data cosi' da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovra' essere richiesta la concessione Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione: non e' dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta; e' ridotta al 30 per cento della misura stabilita' dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data; e' ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data. Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanisticoedilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati. In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non puo' essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune. I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, cosi' da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario e' tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata. Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gia' approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni e' subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge". "Art. 15 ( Sanzioni amministrative ). - Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b). La vigilanza sulle costruzioni e' esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Le opere eseguite in totale difformita' o in assenza della concessione debbono essere demolite a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza ai fini pubblici, compresi quelli di dilizia residenziale pubblica. L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco. L'ordinanza e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso. Contro l'ordinanza del sindaco puo' essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Gli atti giuridici aventi per oggetto unita' edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non nsulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione. Qualora l'opera eseguita in totale difformita' o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi in procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione, pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico e' notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che e' emessa dal sindaco del comune interessato. Le opere realizzate in parziale difformita' dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformita' dalla concessione. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purche' esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le supertici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali e' stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilita'. Le opere eseguite da terzi, in totale difformita' dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprieta' dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali). In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista e' comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 47/1985 norme in materia di controllo dell'attivita' urbarnisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e' il seguente: "Art. 2 ( Sostituzione di norme ). - Le disposizioni di cui al capo l della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32, legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed agli articoli 15 e 17, legge 28 gennaio 1977, n. 10". - Il testo dei commi 4 e 11 dell'art. 39 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificati, da ultimo, dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 39 ( Definizione agevolata delle violazioni edilizie ). - 1.-3. ( Omissis ). 4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonche' del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazine di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonche' la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto puo' essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si appllicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. "La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilita' della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione". Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalita' di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione. 5.-10. ( Omissis ). 11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario puo' accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria". - Il testo del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 318/1986 (Disposizioni in materia di finanza locale per il 1986) e' il seguente: "Art. 10 ( Mutui con la Cassa depositi e prestiti ). - 1. ( Omissis ). 2. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato". - Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 8/1993 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica) e' il seguente: "Art. 1 ( Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunita' montane ). - 1.-2. ( Omissis ). 3. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18 comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centronord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, e assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunita' montane di cui i comuni stessi facciano parte". - Il testo dell'art. 46 del citato D.Lgs. n. 504/1992, come modificato, da ultimo dalla legge qui pubblicata, e' il seguente (la parte abrogata e' riportata tra parentesi): "Art. 46 ( Autofinanziamento di opere pubbliche ). - 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunita' montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata. 2. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economicofinanziario diretto ad accertare l'equilibrio economicofinanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e al fine della determinazione delle tariffe. 3. Il piano economicofinanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro. 4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio. 5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriali prezzi (CIP) o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il CIP o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato. (6. Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una societa' specializzata, scelta nell'elenco che sara' predisposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito finanziario). 7. Per le opere finanziate della Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano economicofinanziario e l'attivita' di monitoraggio potranno essere effettuati dalla Cassa stessa". - Il testo del primo comma, lettera a) dell'art. 68 del R.D. n. 453/1913 (testo unico delle leggi riguardanti l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli istituti di previdenza) e' il seguente: "I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro: a) in prestiti a Comuni, Province, loro consorzi, Comunita' montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario". - Il testo dell'art. 41 del citato D.Lgs. n. 504/1997 e' il seguente: "Art. 41 ( Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti ). - 1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 34, comma 3, e' disposta in conto capitale con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge fmanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunita' montane. 2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media procapite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati piu' recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati. 3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'art. 37. Ove pero' i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate. 4. Per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM. 5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivigenerali della programmazione economicosociale e territoriale stabiliti dalla. regione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 142 del 1990. Non possono essee utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sonoconsiderati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi e' decisa dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , viene provveduto al riparto". - Il testo del comma 3-bis dell'art. 61 del citato D.Lgs. n. 507/1993 e' il seguente: "Art. 61 ( Gettito e costo del servizio ). - 1.-3. ( Omissis ). "3. bis (introdotto dalla citata legge n. 549/1995). Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo". - Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997 (Attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi) e' il seguente: "Art. 7 ( Classificazione ). - 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) . 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali; b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivita' di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attivita' commerciali; f) i rifiuti da attivita' di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I". - Il testo dell'art. 2 del D.-L. n. 16/1993 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri flutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari nonche' altre disposizioni tributarie) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione generale della zone censuarie delle tariffe d'estimo delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverra' sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avra' effetto dal 1 gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1 gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito delle revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successiva a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 23, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto. 1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale e' compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o piu' categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso. 1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale, sara' ammessa entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso. 1- quater . In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonche' sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti. 1- quinquies . Con decreto del Ministro della finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero gia' acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. 1- sexies . Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialita' produttiva dei suoli. 1- septies . Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni. le modalita' ed i termini perla presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonche' delle volture in maniera automatica, e sono altresi' stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52. 1- octies . Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila. 1- novies . Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti puo' assumere le funzioni di vicepresidente". 1- decies . All'onere derivante dall'attuazione del comma 1- octies valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1- undecies . Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonche' dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo. 2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze, 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, primo e secondo periodo. 3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonche' per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonche' di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unita' immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. 4. ( Soppresso dalla legge di conversione ). 5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504". - Il testo del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla spropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazionei alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 seffembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata convenzionata), come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprieta' o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE". - I DD.LL. dal n. 551/1994 al n. 495/1996 recano: "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata". - Il testo del comma 61 dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 26 luglio 1994, n 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495".