Art. 49.
            Norme particolari per i comuni e le province
         Contributi erariali e ripartizione dell'incremento
  1.  Per l'anno  1998 conservano  validita' le  disposizioni di  cui
all'articolo 1,  comma 164, della legge  23 dicembre 1996, n.  662. A
valere sul residuo ammontare del  fondo perequativo di lire 2.341.800
milioni,   l'importo   di   lire   544.300   milioni   corrispondente
all'incremento dei  trasferimenti erariali  per l'anno  1998 rispetto
all'anno 1997 e' distribuito nel modo seguente:
  a) 245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
  b) 134.000 milioni  vanno ad incrementare il  fondo perequativo per
la fiscalita' locale, di cui  all'articolo 40 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504;
  c) 165.000 milioni vanno ad  incrementare il fondo ordinario e sono
ripartiti  ai  sensi  dell'articolo  36 del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504.
                       Bilancio di previsione
  2. Il termine  per la deliberazione del bilancio  di previsione per
l'anno 1998  degli enti locali e'  prorogato al 28 febbraio  1998. E'
altresi'  differito  al 28  febbraio  1998  il termine  previsto  per
deliberare  le tariffe,  le aliquote  di imposta  e le  variazioni di
reddito per  i tributi  locali e per  i servizi  locali relativamente
all'anno  1998.  All'articolo  9,   comma  3,  secondo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e nel
periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata" sono sostituite dalle
seguenti "e  a partire dal  1 novembre  per la terza  rata". L'ultimo
periodo del comma 7 dello stesso  articolo 9 del decreto-legge n. 669
del  1996 e'  soppresso.
         Termini  per l'imposta  sulla pubblicita'  e TOSAP
  3.  Per  l'anno 1998,  i  termini  per il  versamento  dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e
per  il versamento  della tassa  per l'occupazione  di spazi  ed aree
pubbliche,  previsti,  rispettivamente, dagli  articoli  8  e 50  del
decreto legislativo 15  novembre 1993, n. 507,  aventi scadenza entro
il 31 gennaio 1998, sono prorogati  al 31 marzo 1998.
           Gradualita' del valore di ammortamento dei beni
  4. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, come sostituito  dall'articolo 1, comma 161, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  L'applicazione  delle  prescrizioni di  cui  all'articolo  9
decorre dal 1999. A tal  fine gli enti locali iscrivono nell'apposito
intervento   di   ciascun    servizio   l'importo   dell'ammortamento
accantonato  per i  beni relativi,  con la  seguente gradualita'  del
valore calcolato con i criteri dell'articolo  71: a) per il 1999 il 6
per cento del valore;  b) per il 2000 il 12 per  cento del valore; c)
per il  2001 il 18  per cento del  valore; d) per  il 2002 il  24 per
cento del valore".
                   Termine per decreti correttivi
  5. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della
legge 23  dicembre 1996,  n. 662,  per l'emanazione,  con uno  o piu'
decreti legislativi, delle disposizioni  integrative e correttive del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' prorogato al 31 luglio
1999.
          Aggiornamento dei trasferimenti statali correnti
  6. Per gli  anni 1999 e 2000, a modifica  di quanto stabilito dalla
normativa vigente  e, da  ultimo, dal  decreto legislativo  30 giugno
1997,  n.  244,  la  base  di  riferimento  per  l'aggiornamento  dei
trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni
e  alle comunita'  montane  e' costituita  dalle dotazioni  dell'anno
precedente relative  al fondo  ordinario, al  fondo consolidato  e al
fondo perequativo.  L'aggiornamento dei trasferimenti  e' determinato
in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e
2000.  Con decreto  del  Ministro dell'interno,  di  concerto con  il
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
sentita  la   conferenza  Statocitta'   ed  autonomie   locali,  sono
individuati  i  fondi cui  assegnare  tutte  o parte  delle  predette
risorse aggiuntive.
               Manutenzione del  patrimonio comunale.
                    Diniego di sanatoria edilizia
  7. I  proventi delle concessioni  edilizie e delle sanzioni  di cui
all'articolo  18 della  legge 28  gennaio 1977,  n. 10,  e successive
modificazioni,  e   all'articolo  15   della  medesima   legge,  come
sostituito ai sensi dell'articolo 2  della legge 28 febbraio 1985, n.
47,  possono essere  destinati  anche al  finanziamento  di spese  di
manutenzione  del  patrimonio  comunale.  A  tal  fine  al  comma  11
dell'articolo  39  della  legge  23   dicembre  1994,  n.  724,  come
modificato  dall'articolo 2,  comma 37,  lettera h),  della legge  23
dicembre 1996,  n. 662, le parole:  "Entro il 31 dicembre  1997" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1998". Le disposizioni
di cui al penultimo periodo del  comma 4 dell'articolo 39 della legge
23  dicembre  1994, n.  724,  come  modificato dal  decreto-legge  23
febbraio 1995, n.  41, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, introdotte  dall'articolo 2, comma 37, lettera d),
della  legge  23  dicembre  1996,   n.  662,  relative  alla  mancata
presentazione  dei  documenti, si  applicano  anche  alle domande  di
condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.
47, per cui  non sia maturato il silenzio assenso  a causa di carenza
di  documentazione  obbligatoria  per legge.
                       Mutui  per  acquedotti,
fognature e metanizzazione
  8. I mutui  di cui al comma 2 dell'articolo  10 del decreto-legge 1
luglio 1986,  n. 318,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 9
agosto  1986, n.  488,  per i  comuni con  popolazione  fino a  5.000
abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi fino al
31  dicembre  1992 compreso,  nonche'  i  mutui  di  cui al  comma  3
dell'articolo 1 del decreto-legge 18  gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla  legge 19 marzo 1993, n.  68, possono essere
impegnati  fino ad  esaurimento  dei fondi  stessi.
         Soppressione  del monitoraggio per opere pubbliche
  9. Il comma 6 dell'articolo  46 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.  504, e' abrogato.
              Impiego  di fondi della Cassa  depositi e
prestiti
  10. La lettera a) del primo  comma dell'articolo 68 del testo unico
approvato  con regio  decreto 2  gennaio 1913,  n. 453,  e successive
modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
  "  a)  in  prestiti  ad  Amministrazioni  statali,  enti  pubblici,
regioni, comuni,  province, comunita' montane, consorzi  di bonifica,
irrigazione  o miglioramento  fondiario, consorzi  tra enti  locali o
altri  enti pubblici,  aziende speciali  e  societa' per  azioni o  a
responsabilita'   limitata  a   prevalente   capitale  pubblico   che
gestiscono pubblici servizi;".
                Riserva di fondi per i comuni minori
  11.  Il  fondo nazionale  ordinario  per  gli investimenti  di  cui
all'articolo 41 del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e'
riservato  per l'80  per  cento delle  disponibilita' complessive  ai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  cinquemila  abitanti  e  alle
comunita' montane.
          Valutazione del costo di spazzamento dei rifiuti
  12. In deroga a quanto  previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del
decreto legislativo 15 novembre 1993,  n. 507, introdotto dalla legge
28  dicembre   1995,  n.  549,   per  l'anno  1998,  ai   fini  della
determinazione del  costo di esercizio della  nettezza urbana gestito
in  regime di  privativa  comunale, i  comuni  possono, con  apposito
provvedimento   consiliare,   considerare    l'intero   costo   dello
spazzamento  dei rifiuti  solidi  urbani di  cui  all'articolo 7  del
decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n. 22.
           Ricorsi alle Commissioni censuarie provinciali
  13. Entro  il termine di  novanta giorni  dalla data di  entrata in
vigore della  presente legge, i  comuni che nel corso  dell'anno 1993
non  hanno   presentato  ricorso  presso  le   commissioni  censuarie
provinciali possono  presentare il suddetto ricorso,  con riferimento
alle tariffe d'estimo e alle  rendite delle unita' immobiliari urbane
vigenti, in relazione  ad una o piu' categorie o  classi e all'intero
territorio  comunale   o  a  porzioni  del   medesimo,  nonche'  alla
delimitazione delle zone censuarie. Per  tali ricorsi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24  marzo 1993, n.
75,  e successive  modificazioni.
         Introiti della  casa  da gioco di Campione d'Italia
  14. Per  gli anni  1997 e 1998  i proventi della  casa da  gioco di
Campione d'Italia sono destinati,  in attesa dell'approvazione di una
nuova  organica normativa  sulla  ripartizione dei  proventi, in  via
prioritaria al  canone dovuto al  gestore, ai prelievi fiscali  ed al
finanziamento del  bilancio del  comune di Campione  d'Italia, tenute
presenti  le particolari  condizioni  geopolitiche e  le esigenze  di
sviluppo. La quota  dei proventi da attribuire al comune  e, nel caso
di conduzione diretta, le spese di  gestione della casa da gioco sono
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica. Per l'anno 1998 le spese di
funzionamento del  comune di Campione d'Italia  non potranno superare
le previsioni di spesa definite  in sede di approvazione del bilancio
di previsione del  1997. Le somme eccedenti sono destinate  per il 50
per  cento  allo  Stato  per il  finanziamento  del  fondo  nazionale
speciale per gli investimenti, per il  34 per cento alla provincia di
Como  e  per il  16  per  cento alla  provincia  di  Lecco. Le  somme
assegnate alle province di Como  e di Lecco possono essere utilizzate
d'intesa con i  comuni, per opere pubbliche in ambito  comunale e per
contributi  da assegnare  ai  comuni per  opere  pubbliche. Le  somme
spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unita' previsionale
di base dell'entrata del bilancio  dello Stato e sono riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica alla pertinente unita' previsionale  di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
               Estinzione anticipata di mutui onerosi
  15. Gli enti  locali possono procedere negli anni dal  1998 al 2005
all'estinzione anticipata  di passivita' onerose derivanti  dai mutui
in essere al  31 dicembre 1996 con le banche  mediante la contrazione
di nuovi mutui  di importo non superiore al 25  per cento del residuo
debito  alla   fine  dell'anno  precedente   attestato  dall'istituto
mutuante,  maggiorato dell'indennizzo  eventualmente previsto  a tale
titolo nei  contratti in  precedenza sottoscritti. Tale  facolta' non
comporta  alcuna   modifica  in  ordine  alla   durata  originaria  e
all'ammontare del concorso statale  eventualmente concesso sul mutuo.
Gli enti locali possono altresi' procedere alla estinzione anticipata
dei mutui mediante  entrate in conto capitale, compresi  gli oneri di
urbanizzazione. In tale caso la  disposizione si applica a condizione
che  si tratti  di  mutui per  le medesime  finalita'  alle quali  e'
vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
                 Utilizzo di quote residue di mutui
  16. Nel caso  in cui l'importo delle erogazioni  sui mutui concessi
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti   agli  enti  locali  risulti,  a
completamento  dei  lavori,  inferiore  all'importo  concesso  l'ente
locale puo',  secondo procedure determinate con  decreto del Ministro
del tesoro,  del bilancio e della  programmazione economica, chiedere
di  utilizzare,  anche  cumulativamente,  le  quote  residue  per  la
realizzazione  di  altre  opere finanziabili  dalla  Cassa  medesima.
                    Utilizzo di aree espropriate
  17. Al sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il comune utilizza
le aree  espropriate per la  realizzazione di impianti  produttivi di
carattere industriale, artigianale,  commerciale e turistico mediante
la cessione in proprieta' o  la concessione del diritto di superficie
sulle aree  medesime".
        Convalida  di strumenti urbanistici. Silenzio assenso
  18. Sono  considerati validi gli strumenti  urbanistici gia' intesi
approvati a  seguito dell'applicazione,  da parte  degli enti  che li
hanno  adottati, delle  procedure del  silenzio assenso  previste dai
decretilegge 27 settembre 1994, n. 551,  25 novembre 1994, n. 649, 26
gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26
luglio 1995, n. 310, 20 settembre  1995, n. 400, 25 novembre 1995, n.
498, 24 gennaio 1996,  n. 30, 25 marzo 1996, n.  154, 25 maggio 1996,
n. 285, 22  luglio 1996, n. 388,  e 24 settembre 1996, n.  495, i cui
effetti sono  fatti salvi ai  sensi dell'articolo 2, comma  61, della
legge 23 dicembre 1996, n.  662. Ai fini della presente disposizione,
il  termine di  centottanta  giorni previsto  per  la formazione  del
silenzioassenso,  non maturato  nel  periodo di  vigenza del  singolo
decretolegge,  si  intende  raggiunto  nel  periodo  di  vigenza  dei
successivi decreti-legge.
                               Art. 49
                               Art. 49
 
           Note all'art. 49:
            -  Il testo  del  comma 164  dell'art. 1  della  legge n.
          662/1996   (Misure   di   razionalizzazione  della  finanza
          pubblica) e' il seguente:
            "164.  I  contributi  erariali   ordinari  e  perequativi
          per  gli squilibri della fiscalita' locale    spettanti  ai
          comuni, alle province ed alle comunita' montane sulla  base
          della  legislazione  vigente  sono  attribuiti,  per l'anno
          1997, con le   variazioni di cui al  comma  156  e  con  le
          seguenti ulteriori variazioni:
            a)   incremento   del   fondo     ordinario  dell'importo
          complessivo di lire 212.100  milioni,    pari  per  ciascun
          comune  e  provincia    all'1,239 per cento dei  contributi
          ordinari definitivamente attribuiti  per l'anno 1995;
            b)  incremento  del   fondo      ordinario   dell'importo
          complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti
          che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai
          sensi  dell'art.  3  del decreto-legge 23 febbraio 1995, n,
          41, convertito, con modificazioni,   dalla legge  22  marzo
          1995,   n.  85,  e  da ripartire  in  misura  proporzionale
          ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
            c)  incremento  del fondo   ordinario   dell'importo   di
          lire    10.000 milioni,   da destinare   alla provincia  di
          Catanzaro  per lire   3.850 milioni,   alla provincia    di
          Forli'    per  lire    3.150 milioni   ed alla provincia di
          Vercelli per lire 3.000 milioni;
            d)  incremento  dei  fondo   ordinario dell'importo    di
          lire   3.000 milioni per l'erogazione  di contributi per la
          fusione   e l'unione di  comuni,  da    attribuire  con  le
          modalita'  ed    i criteri a   tale titolo stabiliti per il
          1996;
            e)    riduzione   del   fondo     perequativo   per   gli
          squilibri   della fiscalita'    locale  di    un    importo
          complessivo    pari    a  lire    506.100  milioni  per  il
          finanziamento  degli incrementi previsti dalle lettere
           a), b), c) e d)  ".
            - Il testo del comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 244/1997
          (Riordino del  sistema  dei trasferimenti   erariali   agli
          enti locali)  e'  il seguente:
            "3.  Sino  all'entrata  in funzione   del nuovo sistema i
          trasferimenti erariali  sono corrisposti  agli enti  locali
          nella  misura stabilita dalla   legislazione vigente.    Le
          eventuali  risorse aggiuntive  sono ripartite ai  soli enti
          le    cui  risorse    risultino  al  di   sotto della media
          procapite  della fascia   demografica di appartenenza    in
          misura   proporzionale  allo  scarto  rispetto  alla  media
          stessa, considerando le risorse   quali   costituite    dai
          contributi    ordinari   e   consolidati, maggiorati  per i
          comuni  dell'I.C.I. al  4 per  mille  a suo  tempo detratta
          e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta".
            -   Il testo   dell'art. 40   del  D.Lgs.    n.  504/1992
          (Riordino  della  finanza degli enti   trritoriali, a norma
          dell'articolo  4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il
          seguente:
            "Art. 40   (come modificato dall'art.   3 del    D.L.  n.
          41/1995)   ( Perequazione degli  squilibri della fiscalita'
          locale   ).  -    1.  La  perequazione  e'  effettuata  con
          riferimento  al  gettito  delle imposte e delle addizionali
          di competenza delle  amministrazioni    provinciali  e  dei
          comuni  la cui applicazione e' obbligatoria per tali enti e
          per la parte  per la  quale non  vi e'  discrezionalita' da
          parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati  i
          dati    ufficiali    sul    gettito   in   possesso   delle
          amministrazioni pubbliche centrali.
            2.  L'assegnazione  dei  contributi   e'   disposta   per
          il  biennio 1994-1995  entro il  mese di  settembre 1993  e
          successivamente,    con proiezione triennale, entro il mese
          di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio.
          Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati
          per il riparto.   I  contributi  non  si    consolidano  al
          termine del triennio.
            3.  I   destinatari dell'intervento perequativo  sono gli
          enti  per i quali  le  basi imponibili   se    disponibili,
          ovvero i  proventi  del gettito delle imposte e addizionali
          di    cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della
          classe     per  abitante  della   classe   demografica   di
          appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'art.
          37.
            4.      Il   sistema     perequativo    deve    assegnare
          contributi    che gradualmente consentano    l'allineamento
          dei    proventi  del   tributo da perequare  al    provento
          medio  per  abitante   di  ciascuna  classe  privilegiando,
          con ideoneo metodo,  gli enti in proporzione crescente allo
          scarto   negativo  della  stessa  media  ed  assegnando  un
          coefficiente di  maggiorazione  alle   seguenti   categorie
          di   enti,   nella   misura massima  del 10  per cento  per
          ogni      categoria,  con     possibilita'  di  cumulo  per
          l'appartenenza a piu' categorie entro il 20 per cento.
            5.  Qualora     con  l'assegnazione      del   contributo
          perequativo  annuale  l'ente raggiunga   o superi  la media
          di  cui    al  comma    4  l'eventuale  eccedenza     viene
          ridistribuita    tra  gli    altri  enti   desinatari della
          perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.
            6. I comuni montani con    popolazione  inferiorea  5.000
          abitanti  sono  quelli    risultanti  dalla   piu'  recente
          pubblicazione  ufficiale dell'UNCEM.
            7. Per il biennio 1994-1995 sono da  considerarsi  comuni
          operanti  in zone particolarmente depresse con ridotte basi
          imponibili immobiliari e di  reddito quelli  inclusi  nelle
          zone  particolarmente svantaggiate definite ai  sensi e per
          gli effetti del  comma 4 dell'art.  1 della legge 1   marzo
          1986,    n.  64. La   definizione di   zone particolarmente
          depresse rimane  in vigore fino   a quando  il    Ministero
          dell'interno,  sulla    base  dei    dati  ufficiali    del
          Ministero   delle finanze,   abbia individuato   le    zone
          particolarmente   depresse  con  ridotte  basi imponibili e
          di reddito.
            7-        bis.      Nel   caso   in   cui   l'importo dei
          contributi   sia  superiore  alla  somma  necessaria    per
          l'allineamento  al provento medio per  abitante  di ciascun
          ente  sottomedia,  la somma  eccedente  e' distribuita  con
          la   metodologia  dei    parametri    obiettivi    prevista
          all'art. 37.
            8.  Con  decreto  del  Minlstero    dell'interno, sentite
          l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM  e da  pubblicare nella    Gazzetta
          Ufficiale  viene provveduto triennalmente al riparto.  Tali
          dati  sono  comunicati    agli  enti  entro  il    mese  di
          settembre,  per il  triennio   successivo, attraverso    il
          sistema informativo telematico del Minisero dell'interno".
            -    Il testo   dell'art.   36   del citato   D.lgs.   n.
          504/1992 e'  il seguente:
            "Art. 36 (come modificato dal    D.Lgs.  n.  528/1993)  (
          Definizione  dei  contributi  ordinari spettanti ai singoli
          enti  locali     ).  -  1.   A   ciascuna   amministrazione
          provinciale,  a    ciascun  comune  ed a ciascuna comunita'
          montana spettano contributi  ordinari annuali, destinati al
          finanziamento  dei  servizi  indispensabili      ai   sensi
          dell'art.  54  della  legge n. 142 del 1990, calcolati come
          segue:
            a)     amministrazioni  provinciali.      il   contributo
          ordinario  e'   dato dalla  somma dei  contributi ordinari,
          perequativi e   del contributo finanziato  con  i  proventi
          dell'addizionale  energetica  di  cui al comma 1  dell'art.
          35,  attribuiti  per l'anno   1993,   dalla   quale   viene
          detratta  annualmente  e per  sedici anni  consecutivi, una
          quota del cinque per cento  del  complesso  dei  contributi
          ordinario  e  perequativo attribuito   nel 1993,   ed  alla
          quale   viene    aggiunto  il    contributo  ripartito  con
          parametri  obiettivi  di    cui all'art. 37, utilizzando le
          quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque
          ledere  la  parte  di    contributi  ordinari  destinata al
          finanziamento dei servizi indispensabili  per   le  materie
          di      competenza     statale,  delegate     o  attribuite
          all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo  e'
          fissato  nella  misura del  5 per cento  del complesso  dei
          contributi ordinario e  perequativo attribuito   nel  1993.
          L'importo    relativo  e'  comunicato attraverso il sistema
          informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il
          mese di settembre per il triennio successivo;
            b)  comuni.  il  contributo  ordinario  e'   dato   dalla
          somma    dei  contributi  ordinari,    perequativi  e   del
          contributo finanziato    con  i  proventi  dell'addizionale
          energetica   di cui al comma  2 dell'art. 35 attribuiti per
          l'anno 1993 al netto  del gettito dell'ICI per il 1993  con
          l'aliquota  del   4 per mille, diminuito della  perdita del
          gettito dell'INVIM.  Dalla    somma  cosi  calcolata  viene
          detratta  annualmente  e per  sedici anni  consecutivi  una
          quota del  cinque  per cento  del complesso dei  contributi
          ordinario  e  perequativo  attribuito  nel  1993, ed   alla
          stessa  somma   viene aggiunto   il   contributo  ripartito
          con  parametri    obiettivi    di  cui    all'articolo   37
          utilizzando le  quote detratte annualmente.  La  detrazione
          non deve comunque ledere la parte dei  contributi  ordinari
          destinati   al   finanziamento  dei  servizi indispensabili
          per   le materie   di   competenza   statale, delegate    o
          attribuite  al  comune, il cui   importo massimo e' fissato
          nella misura del 5 per cento del  complesso dei  contributi
          ordinario  e perequativo attribuito per  il 1993. L'importo
          relativo  e' comunicato attraverso il sistema   informativo
          telematico  del  Ministero   dell'interno, entro il mese di
          settembre per il triennio successivo.
            c) comunita' montane.  Il contributo ordinario e'    dato
          dalla  somma  dei    contributi    ordinari e   di   quello
          finanziato con  il  provento dell'addizionale energetica di
          cui al comma 1 dell'art. 35 attribuiti nell'anno  1993.  Ad
          essa  si aggiunge  l'incremento  annuale  delle risorse  di
          cui  al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente,
          con i criteri previsti dall'art. 29,  comma 3, lettera  a),
          alle  nuove comunita'   montane  istituite  dalle  regioni.
          La  somma  residua   e' ripartita fra  tutte  le  comunita'
          montane  sulla  base  della popolazione montana.  L'importo
          relativo    e'    comunicato,    attraverso  il     sistema
          informativo  telematico   del Ministero dell'interno, entro
          il mese di settembre per il triennio successivo".
            - Il testo   dell'art. 9 del citato  decreto  legge    n.
          669/1996,   come  modificato,  da  ultimo,    dal  presente
          articolo, (la  parte abrogata e' riportata  tra  parentesi)
          e' il seguente:
            "Art.  9  (     Trasferimento dei fondi  agli enti locali
          ). - 1.   Per l'anno   1997,  il  Ministero    dell'interno
          emette  entro  il    mese di febbraio    gli    ordinamenti
          diretti  cumulativi    concernenti    il  trasferimento  ai
          comuni  con    popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti,
          soggetti al sistema di tesoreria unica   della  prima  rata
          dei  fondi  di cui alle lettere   a), b) e c)  dei comma  1
          dell'articolo 34 del decreto legislativo  30 dicembre 1992,
          n. 504. Gli  importi indicati nei predetti ordinativi  sono
          accreditati  nelle  contabilita' speciali aperte presso  le
          sezioni di tesoreria   territorialmente competenti  e  sono
          utilizzabili  dagli   enti interessati   dopo l'esaurimento
          delle disponibilita'  liquide  esistenti  al  31   dicembre
          1996   ai  sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662.
            2.  Entro lo  stesso mese   di febbraio,    il  Ministero
          dell'interno  comunica  a  ciascuna    sezione di tesoreria
          l'importo  della prima rata dei fondi di cui  al  comma  1,
          lettere    a), b), e c)  e al comma 4 dell'articolo 34  del
          decreto legislativo  30 dicembre 1992,   n. 504,  spettante
          alle  province,  alle  comunita' montane  e  ai comuni  con
          popolazione   non inferiore   ai   5.000  abitanti,    gia'
          intestatari    di  contabilita' speciali alla   data del 31
          dicembre 1996.   La  sezione  di  tesoreria,  su  richiesta
          dell'ente    interessato  e  previo  accertamento, ai sensi
          dell'articolo 3, comma 214, della legge 23  dicembre  1996,
          n.  662, che le disponibilita'  sulle contabilita' speciali
          aperte  presso  la stessa   siano ridotte ad un  valore non
          superiore al  20 per cento delle disponibilita' rilevate al
          1   gennaio 1997,  accredita'  la  somma  indicata    nella
          comunicazione    di   cui al   presente   comma nel   conto
          infruttifero  dell'ente  scritturandola  in   contropartita
          al  conto sospeso "collettivi".
            3.    Entro i   mesi di  maggio e  ottobre, il  Ministero
          dell'interno comunica   ad ogni   sezione  di    tesoreria,
          rispettivamente,    l'importo  della seconda e  della terza
          rata dei predetti fondi  di cui al comma 1,  lettere    a),
          b)    e c)    e   al comma  4 dell'articolo  34 del decreto
          legislativo  30  dicembre    1992,   n.   504,    spettanti
          alle  province,    alle comunita'   montane e   a   tutti i
          comuni soggetti   al sistema  di    tesoreria  unica.    La
          sezione  di tesoreria,  su richiesta dell'ente  interessato
          e    previo  accertamento    che  le   disponibilita' sulle
          contabilita'  speciali  aperte  presso    la  stessa  siano
          ridotte  ad  un  valore non superiore al 20 per cento delle
          disponibilita' rilevate al 1 gennaio   1997 ovvero,  per  i
          comuni  con    popolazione  inferiore  ai  5.000   abitanti
          soggetti  al sistema  di tesoreria  unica, al  20 per cento
          dell'importo  del  trasferimento  di    cui  al  comma   1,
          accredita  le somme riportate nelle  predette comunicazioni
          a  partire    dal  1  giugno  per  la  seconda    rata  dei
          trasferimenti    e  a   partire dal 1 novembre per la terza
          rata.
            4. Il Ministero  dell'interno comunica altresi' ad   ogni
          sezione  di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti
          locali,  da  attribuire  non  prima  delle  scadenze  sotto
          indicate:
            a)  fondo per  lo  sviluppo degli  invesimenti  spettante
          ai    sensi  dell'articolo 28,   comma 1,  lettera c),  del
          decreto   legislativo  30  dicembre    1992,  n.    504,  e
          successive modificazioni,  per il  40 per cento entro il 30
          aprile  1997, per  il 50 percento entro il 31 luglio 1997 e
          per il saldo entro il 31 ottobre 1997;
            b)  fondo nazionale   ordinario   per gli    investimenti
          spettante    ai sensi  del  comma  3  dell'articolo 34  del
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31
          luglio 1997;
            c)   contributo   per    finanziare      l'onere    degli
          incrementi    degli  stipendi    ai    segretari   comunali
          scaturenti  dall'applicazione   del contratto    collettivo
          nazionale    del lavoro,  relativo  al  comparto ministeri,
          sottoscritto in  data  16 maggio  1995  e pubblicato    nel
          supplemento  ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30
          giugno 1997;
            cbis) il contributo spettante ai   sensi  del  comma  156
          dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro
          il 30 giugno 1997.
            5.  Le anticipazioni   degli importi spettanti agli  enti
          per  effetto  del    comma    4,    da     scritturare   in
          contropartita    al    conto   sospeso "collettivi",   sono
          effettuate  dalle sezioni  di tesoreria,  sulla base  delle
          comunicazioni  del Ministero   dell'interno   delle   somme
          spettanti  agli  enti  interessati   alle scadenze previste
          dalle   vigenti   leggi   dietro      richiesta   dell'ente
          interessato  e    previo  accertamento delle disponibilita'
          sulle contabilita'   speciali con le modalita'  di  cui  al
          comma  3.  Nel  caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei
          commi 2, 3 e 4,   due o piu' assegnazioni,  la  somma    da
          anticipare  e'  quella cronologicamente   precedente;   nel
          caso  di rate  aventi  la  stessa scadenza,  la  somma   da
          anticipare  prioritariamente    e'    quella    di  importo
          inferiore.  Prima   di   procedere   alla  concessione   di
          anticipazioni,  la  sezione  di  tesoreria e'   tenuta   ad
          estinguere  eventuali   titoli   di spesa  giacenti  presso
          la stessa  secondo  le modalita' previste dal comma 9.
            6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre,
          di cui al comma 3,  sono esclusi gli  enti che entro  il 15
          settembre    1997  non  abbiano  presentato  al   Ministero
          dell'interno   la   cerficazione   relativa   al   bilancio
          preventivo 1997 e  al conto consuntivo 1995.    Detti  enti
          sono  inclusi   in apposite   comunicazioni suppletive solo
          ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.
            7.  Entro  i  primi  quindici     giorni  del   trimestre
          successivo  a  quello di   riferimento,   la   sezione   di
          tesoreria   trasmette   al   Ministero dell'interno      un
          elenco      contenente    l'indicazione      degli     enti
          beneficiari delle  anticipazioni  nonche'    degli  importi
          riconosciuti  a  ciascuno    di  essi,    della    data  di
          accreditamento    e  della    relativa  causale,  al   fine
          dell'emissione  di  un ordinativo diretto a favore del capo
          della    sezione  per    il  ripianamento     delle   somme
          scritturate  al conto  sospeso "collettivi".  (Per l'ultimo
          trimestre del  1997 la segnalazione e'  effettuata entro il
          18  novembre  con   riferimento al periodo   1   ottobre-14
          novembre  1997,  per  consentire al  Ministero dell'interno
          il ripianamento delle somme scritturate  al  conto  sospeso
          "collettivi" entro la fine dell'esercizio 1997).
            8.  Dalla  disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214
          della legge 23 dicembre 1996,  n.  662;  sono    esclusi  i
          titoli  di  spesa  concernenti  il       pagamento       di
          servizi         resi         dall'ente         beneficiario
          all'amministrazione  emittente    e  quelli  d'importo  non
          superiore a L.  500.000.  Il predetto   limite    d'importo
          puo'    essere  modificato    con decreto del Ministero del
          tesoro.
            9.  Nel caso  in  cui siano  giacenti per  il   pagamento
          presso    la tesoreria dello   Stato due  o piu'  titoli di
          spesa   a favore   di uno  stesso  ente  o  amministrazione
          intestatari  di contabilita' speciale o conto corrente,  al
          verificarsi della condizione  di cui all'articolo 3,  comma
          214,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, i titoli di
          spesa sono  estinti  con  criterio  cronologico    fino  al
          superamento del limite del 20 per  cento. I titoli di spesa
          pervenuti    nella  stessa giornata sono estinti per ordine
          crescente di importo.
            9-bis.    All'articolo  38,     comma  1,   del   decreto
          legislativo 25 febbraio  1995, n.  77, come  modificato dal
          decreto  legislativo    11 giugno 1996,   n. 336,   dopo le
          parole: "enti   in stato   di  dissesto  finanziario"  sono
          aggiunte le  seguenti: "sino  all'emanazione del decreto di
          cui all'articolo 92, comma 3".
            10.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  abrogano
          tutte  le precedenti norme con esse non compatibili".
            - Il testo degli articoli 8  e 50 del D.Lgs. n.  507/1993
          (Revisione ed  armonizzazione  dell'imposta  comunale sulla
          pubblicita'    e    del diritto sulle pubbliche affissioni,
          della tassa per l'occupazione di spazi ed   aree  pubbliche
          dei  comuni  e   delle province  nonche' della tassa per lo
          smaltimento dei  rifiuti solidi urbani a norma dell'art.  4
          della legge 23  ottobre  1992,    n.  421,  concernente  il
          riordino della finanza territoriale) e' il seguente:
            "Art.   8 (    Dichiarazione    ). -  Il sogetto  passivo
          di   cui all'art. 6  e'  tenuto,  prima    di  iniziare  la
          pubblicita',  a presentare al comune apposita dichiarazione
          anche cumulativa, nella quale devono essere    indicate  le
          caratteristiche,   la      durata  della     pubblicita'  e
          l'ubicazione  dei    mezzi  pubblicitari   utilizzati.   Il
          relativo   modello  di     dichiarazione     deve    essere
          predisposto dal  comune   e   messo   a disposizione  degli
          interessati.
            2.  La  dichiarazione deve  essere  presentata  anche nei
          casi    di variazione della  pubblicita', che comportino la
          modificazione della superficie  esposta  o  del   tipo   di
          pubblicita'      effettuata,     con  conseguente     nuova
          imposizione;  e'   fatto  obbligo  al  comune  di procedere
          al  conguaglio fra l'importo  dovuto in seguito  alla nuova
          dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
            3. La dichiarazione della pubblicita'  annuale ha effetto
          anche per gli anni  successivi, purche' non si  verifichino
          modificazioni  degli  elementi dichiarati  cui consegua  un
          diverso  ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si
          intende  prorogata con il pagamento della relativa  imposta
          effettuato   entro     il   31   gennaio    dell'anno    di
          riferimento,  sempre  che non venga presentata  denuncia di
          cessazione entro il medesimo termine.
            4.  Qualora    venga  omessa    la  presentazione   della
          dichiarazione, la pubblicita' di  cui agli articoli  12, 13
          e  14,  commi   1, 2 e  3, si presume  effettuata  in  ogni
          caso  con  decorrenza  dal  1   gennaio dell'anno   in  cui
          e'  stata    accertata;  per    le  altre    fattispecie la
          presunzione  opera  dal  primo  giorno  del  mese  in   cui
          e'  stato effettuato l'accertamento".
            "Art.  50 (   Denuncia e versamento della tassa  ).  - 1.
          Per  le  occupazioni  permanenti  di  suolo  pubblico,    i
          soggetti di cui all'art.  39 devono presentare al comune  o
          alla   provincia,   aventi  diritto  alla  tassa,  apposita
          denuncia   entro trenta giorni  dalla    data  di  rilascio
          dell'atto  di  concessione e,  comunque,  non  oltre il  31
          dicembre  dell'anno    di  rilascio    della    concessione
          medesima.   La denuncia    va  effettuata  utilizzando  gli
          appositi  modelli predisposti dal comune o dalla  provincia
          e  dagli stessi  messi a  disposizione degli  utenti presso
          i    relativi  uffici;   la denuncia   deve contenere   gli
          elementi identificativi     del      contribuente,      gli
          estremi      dell'atto      di concessione,   la superficie
          occupata, la  categoria dell'area  sulla quale si  realizza
          l'occupazione,   la   misura   di  tarifta  corrispondente,
          l'importo complessivamente   dovuto. Negli  stessi  termini
          deve  essere effettuato  il versamento  della tassa  dovuta
          per   l'intero  anno    di  rilascio    della  concessione.
          L'attestato  deve    essere  allegato    alla  denuncia e i
          relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
            2. L'obbligo della denuncia, nei modi e  nei  termini  di
          cui  al  comma  precedente,  non    sussiste per gli   anni
          successivi a quello  di prima applicazione  della    tassa,
          sempreche'      non   si     verifichino  variazioni  nella
          occupazione che determinino    un  maggiore  ammontare  del
          tributo.   In   mancanza di  variazioni  nelle occupazioni,
          il versamento  della tassa  deve  essere   effettuato   nel
          mese  di  gennaio,  utilizzando l'apposito modulo di cui al
          comma 4.
            3.  Per  le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento
          della tassa deve essere effettuato  nel mese di gennaio, di
          ciascun  anno. Per le variazioni in   aumento  verificatesi
          nel  corso    dell'anno, la denuncia anche cumulativa e  il
          versamento possono essere   effettuati entro il  30  giugno
          dell'anno successivo.
            4.  Il  pagamento  della  tassa  deve  essere  effettuato
          mediante  versamento  a   mezzo di conto   corrente postale
          intestato al  comune o alla provincia, ovvero  direttamente
          presso  le  tesorerie  comunali con modalita   che verranno
          stabilite  con    apposito  decreto    del  Ministro  delle
          finanze, ovvero,  in caso  di affidamento  in  concessione,
          al concessionario del comune anche  mediante conto corrente
          postale,  con arrotondamento   a   mille lire  per  difetto
          se  la frazione  non  e' superiore  a cinquecento   lire  o
          per    eccesso se   e' superiore.  Con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro  delle  poste  e
          delle    telecomunicazioni,        sono    determinate   le
          caratteristiche del modello di versamento.
            5.   Per   le   occupazioni   temporanee l'obbligo  della
          denuncia  e' assolto con il pagamento della  tassa    e  la
          compilazione  del modulo di versamento di  cui al comma  4,
          da  effettuarsi non oltre   il termine  previsto    per  le
          occupazioni    medesime. Qualora  le occupazioni  non siano
          connesse  ad  alcun   previo  atto   dell'amininistrazione,
          il pagamento della  tassa puo' essere effettuato,  senza la
          compilazione   del  suddetto  modulo,  mediante  versamento
          diretto
            5-bis.  La  tassa, se d'importo   superiore a lire    500
          mila,  puo'  essere  corrisposta    in  quattro rate, senza
          interessi, di uguale importo,  aventi scadenza   nei   mesi
          di    gennaio,   aprile, luglio   ed ottobre   dell'anno di
          riferimento  del tributo.  Per le   occupazioni  realizzate
          nel     corso  dell'anno,  la  rateizzazione   puo'  essere
          effettuata alle  predette scadenze ancora  utili alla  data
          di   inizio  delle      occupazioni    stesse;      qualora
          l'occupazione   abbia  inizio successivamente al 31 luglio,
          la rateizzazione puo' essere effettuata in  due    rate  di
          uguale   importo aventi scadenza,  rispettivamente nel mese
          di inizio  dell'occupazione e nel mese di   dicembre  dello
          stesso anno  ovvero, se  l'occupazione cessa  anteriormente
          al    31 dicembre, alla   data  della cessazione  medesima.
          Le  disposizioni di  cui  al presente comma   si  applicano
          anche  in    caso  di   riscossione mediante convenzione ai
          sensi dell'articolo 45, comma 8.
            5-ter.  Per l'anno 1995,   la scadenza  delle  prime  due
          rate  di cui al  comma 5-bis e' fissata  al 28 aprile 1995,
          fermo  restando  il  versamento  integrale  della     tassa
          medesima  entro  il   31 ottobre 1995.   Per le occupazioni
          temporanee che cessano entro il  28  aprile  1995,  la  cui
          tassa    e'  di importo non  superiore a lire 500  mila, la
          scadenza del termine di versamento e' fissata alla medesima
          data del 28 aprile 1995".
            -  Il  testo  dell'art.  117 del   D.Lgs.   n.    77/1995
          (Ordinamento   finanziario    e    contabile  degli    enti
          locali),    come  modificato,    da  ultimo,  dal  presente
          articolo, e' il seguente:
            "Art. 117  (   Gradualita' di  ammortamento dei beni   ).
          -   1.      L'applicazione  delle     prescrizioni  di  cui
          all'articolo  9 decorre dal 1998. A  tal    fine  gli  enti
          locali    iscrivono  nell'apposito  intervento di   ciascun
          servizio  l'importo dell'ammortamento  accantonato per    i
          beni  relativi  con  la  seguente    gradualita' del valore
          calcolato con i criteri dell'articolo 71:
               a) per il 1998 il 6 per cento del valore;
               b) per il 1999 il 12 per cento del valore;
               c) per il 2000 il 18 per cento del valore;
               d) per il 2001 il 24 per cento del valore.
            2.  In    fase di prima  applicazione dell'articolo 116 i
          beni mobili non registrati  acquisiti dall'ente   da  oltre
          un      quinquennio  possono  essere    considerati,    con
          modalita'   definite  dal   regolamento   di  contabilita',
          interamente ammortizzati".
            -   Il  testo del  comma  177  dell'art.  1  della citata
          legge  n.  662/1996, e' il seguente:
            "177.  Disposizioni  integrative  e  correttive   possono
          essere  emanate,  con   uno o   piu' decreti   legislativi,
          entro  un anno   dalla data   di entrata  in  vigore    dei
          decreti  di  cui al comma  175, nel rispetto dei principi e
          dei criteri direttivi deteminati  dai commi da 175 a 177  e
          previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari  di cui al
          comma 176, con l'osservanza delle modalita ivi indicate".
            -  Il    D.Lgs.  n.  244/1997    reca:   "Riordino    del
          sistema  dei trasferimenti erariali agli enti locali".
            -  Il testo degli articoli 18 e 15 della legge n. 10/1977
          (Norme per la edificabilita' dei suoli) e' il seguente:
            "Art. 18 (  Norme transitorie   ). - Rimangono  salve  le
          licenze  edilizie      gia'    rilasciate,      anche    in
          attuazione  di   piani  di lottizzazione, prima della  data
          di entrata in   vigore della presente  legge,  purche'    i
          lavori   siano completati  entro quattro  anni dalla stessa
          data cosi' da rendere gli  edifici abitabili o agibili. Per
          la parte non  completata entro tale  termine dovra'  essere
          richiesta la concessione
            Fermi    restando   gli   oneri   di urbanizzazione,   la
          quota   di   cui all'articolo 6  riguardante  il  costo  di
          costruzione:
            non  e' dovuta per le istanze  presentate fino a sei mesi
          dalla data predetta;
            e'  ridotta al  30 per   cento della   misura  stabilita'
          dalle  norme  della  presente  legge    per  le  istanze di
          concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;
            e' ridotta al 60 per cento  della misura medesima per  le
          istanze  di  concessione presentate entro ventiquattro mesi
          da tale data.
            Le disposizioni  del precedente comma   non si  applicano
          qualora  le istanze   non   siano   corredate   dagli atti,
          documenti   ed   elaborati previsti dalle    vigenti  norme
          urbanisticoedilizie  ovvero   i progetti presentati vengano
          assoggettati a   varianti  essenziali    su  richiesta  del
          concessionario prodotta oltre i termini suindicati.
            In  ordine  alle  istanze  di  cui  al  secondo comma, la
          concessione, con i benefici  ivi previsti, non  puo' essere
          data dopo due   anni dalla  presentazione    delle  istanze
          stesse,   salvo    che  sia    successivamente  intervenuta
          decisione  di annullamento del  silenzio rifiuto o   di  un
          provvedimento negativo emesso dal comune.
            I    lavori  oggetto   delle concessioni   di cui   sopra
          debbono  essere completati entro  tre anni dalla   data  di
          rilascio,  cosi'    da  rendere  gli  edifici   abitabili o
          agibili. In   caso di   mancato completamento  delle  opere
          entro  il termine   suindicato, il concessionario e' tenuto
          al    pagamento   di una   sanzione   pari   al  doppio del
          contributo  di concessione dovuto per la  parte  dell'opera
          non ultimata.
            Per  i    piani  di  lottizzazione   convenzionata di cui
          all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967,  n.    765,  gia'
          approvati,  restano  fermi  gli  oneri    di urbanizzazione
          convenzionata.  Il  rilascio delle  singole concessioni  e'
          subordinato  soltanto  al pagamento  della quota  del costo
          di costruzione, secondo le norme della presente legge".
            "Art. 15 (   Sanzioni amministrative   ).  -  Il  mancato
          versamento  del contributo nei termini di cui al precedente
          articolo 11 comporta:
            a)  la  corresponsione  degli   interessi    legali    di
          mora    se    il  versamento  avviene nei successivi trenta
          giorni;
            b) la corresponsione  di una penale pari al  doppio degli
          interessi  legali  qualora  il  versamento  avvenga   negli
          ulteriori trenta giorni;
            c)  l'aumento di  un terzo del contributo dovuto,  quando
          il ritardo si protragga oltre    il  termine  di  cui  alla
          precedente  lettera  b).
            La   vigilanza  sulle    costruzioni  e'  esercitata  dal
          sindaco ai sensi dell'articolo 32  della  legge  17  agosto
          1942, n. 1150.
            Le   opere   eseguite   in   totale   difformita'   o  in
          assenza  della concessione debbono essere demolite a   cura
          e  spese  del  proprietario, entro il termine   fissato dal
          sindaco con ordinanza.   In mancanza, le  predette    opere
          sono    gratuitamente    acquisite, con   l'area   su   cui
          insistono, al patrimonio indisponibile del   comune che  le
          utilizza  ai  fini  pubblici,  compresi  quelli  di dilizia
          residenziale pubblica.
            L'acquisizione si effettua  con  ordinanza  motivata  del
          sindaco.
            L'ordinanza   e' vidimata  e resa  esecutiva dal  pretore
          nella  cui giurisdizione ricade   il comune  interessato  e
          costituisce  titolo  per  la    trascrizione nei   registri
          immobiliari e  per  la immissione  in possesso.
            Contro l'ordinanza  del sindaco   puo' essere  presentato
          ricorso  al  tribunale  amministrativo regionale competente
          per territorio.
            Gli atti giuridici aventi per   oggetto  unita'  edilizie
          costruite  in assenza  di  concessione  sono  nulli  ove da
          essi  non  nsulti  che l'acquirente era a conoscenza  della
          mancanza della concessione.
            Qualora  l'opera  eseguita    in totale difformita' o  in
          assenza della concessione    contrasti   con      rilevanti
          interessi    urbanistici    o ambientali  ovvero non  possa
          essere utilizzata   per fini   pubblici, viene  demolita  a
          spese del suo costruttore.
            In  caso  di  annullamento   della  concessione,  qualora
          non    sia possibile   la rimozione  dei vizi  in procedure
          amministrative o  la riduzione in   pristino, il    sindaco
          applica  una    sanzione,  pecuniaria pari al valore venale
          delle  opere  o  loro parti abusivamente eseguite, valutato
          dall'ufficio      tecnico   erariale.   La      valutazione
          dell'ufficio tecnico  e' notificata  alla parte  dal comune
          e diviene  definitiva decorsi i termini di impugnativa.
            I  contributi,    le  sanzioni e   le spese   di cui alla
          presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione  prevista
          dall'articolo  2  del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
          che e' emessa dal sindaco del comune interessato.
            Le  opere  realizzate  in parziale   difformita'    dalla
          concessione   debbono   essere   demolite     a  spese  del
          concessionario. Nel   caso in cui  le  opere  difformi  non
          possono    essere  rimosse  senza  pregiudizio  della parte
          conforme,  il sindaco applica  una sanzione pari al  doppio
          del valore   della   parte   dell'opera    realizzata    in
          difformita'  dalla concessione.
            Non      si      procede     alla  demolizione     ovvero
          all'applicazione    della  sanzione    di  cui    al  comma
          precedente  nel    caso  di    realizzazione  di  varianti,
          purche' esse  non  siano in  contrasto  con gli   strumenti
          urbanistici   vigenti  e  non  modifichino  la  sagoma,  le
          supertici  utili  e  la    destinazione     d'uso     delle
          costruzioni  per    le   quali   e'   stata rilasciata   la
          concessione.   Le varianti   dovranno    comunque    essere
          approvate   prima   del   rilascio   del   certificato   di
          abitabilita'.
            Le opere eseguite da terzi, in totale  difformita'  dalla
          concessione  o in assenza  di essa, su suoli  di proprieta'
          dello Stato  e di enti territoriali,  sono    gratuitamente
          acquisite    rispettivamente,  al demanio dello Stato  e al
          patrimonio indisponibile    degli  enti  stessi  (salvo  il
          potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e
          spese    del      costruttore    entro   sessanta   giorni,
          qualora     l'opera  contrasti  con   rilevanti   interessi
          urbanistici ed ambientali). In caso di  mancata  esecuzione
          dell'ordine,  alla   demolizione   provvede  il comune, con
          recupero delle spese ai sensi del regio decreto  14  aprile
          1910, n. 639.
            Qualora  le  opere siano solo parzialmente difformi dalla
          concessione si applica  il disposto  dell'undicesimo  comma
          del  presente  articolo.    La  sanzione  ivi  prevista  e'
          comminata   dallo Stato o  dagli  altri  enti  territoriali
          interessati.
            E'  vietato   a tutte   le aziende erogatrici  di servizi
          pubblici  di  somministrare  le      loro   forniture   per
          l'esecuzione di opere  prive di concessione".
            -  Il testo  dell'art. 2 della legge n. 47/1985  norme in
          materia di controllo dell'attivita'   urbarnisticoedilizia,
          sanzioni,  recupero e sanatoria delle opere edilizie) e' il
          seguente:
            "Art.  2 (   Sostituzione di norme  ). -  Le disposizioni
          di cui al capo l  della presente legge sostituiscono quelle
          di cui all'art.  32, legge 17 agosto 1942, n. 1150  ed agli
          articoli 15 e 17, legge 28 gennaio 1977, n. 10".
            -  Il testo   dei commi 4 e  11 dell'art. 39 della  legge
          n. 724/1994 (Misure     di     razionalizzazione      della
          finanza     pubblica),    come modificati, da ultimo, dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  39  (    Definizione  agevolata  delle  violazioni
          edilizie  ).  - 1.-3. (  Omissis  ).
            4.  La  domanda  di  concessione   o di autorizzazione in
          sanatoria, con la  prova del   pagamento    dell'oblazione,
          deve    essere presentata  al comune competente,  a pena di
          decadenza,  entro il 31 marzo  1995. La  documentazione  di
          cui all'articolo 35,  terzo comma, della  legge 28 febbraio
          1985, n.  47 e'  sostituita da  apposita dichiarazione  del
          richiedente  resa  ai  sensi  dell'art.  4    della legge 4
          gennaio 1968, n.   15.   Resta   fermo    l'obbligo      di
          allegazione    della    documentazione  fotografica  e, ove
          prescritto,  quello di presentazione della perizia giurata,
          della   certificazione di   cui  alla    lettera  b)    del
          predetto terzo comma,  nonche' del progetto  di adeguamento
          statico di  cui al quinto comma  dello stesso  articolo 35.
          Il    pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi  della legge
          28 febbraio 1985,  n. 47, dell'eventuale integrazine di cui
          al comma 6, degli oneri di  concessione di cui al comma  9,
          nonche' la  documentazione di  cui al  presente comma  e la
          denuncia  in    catasto  nel  termine   di cui all'art. 52,
          secondo comma, della  legge  28   febbraio   1985,   n.  47
          come    da   ultimo   prorogato dall'art.  9, comma  8, del
          decreto-legge 30  dicembre 1993,   n. 557  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  26 febbraio 1994, n. 133, ed il
          decorso del  termine di un anno e di due anni  per i comuni
          con piu'  di 500.000  abitanti  dalla  data di  entrata  in
          vigore    della presente   legge senza   l'adozione   di un
          provvedimento  negativo    del  comune,     equivale      a
          concessione    o ad  autorizzazione  edilizia  in sanatoria
          salvo il  disposto  del periodo  successivo;  ai fini   del
          rispetto  del suddetto  termine la  ricevuta attestante  il
          pagamento  degli oneri  concessori e  la documentazione  di
          denuncia  al catasto puo' essere depositata entro la   data
          di   compimento   dell'anno.   Se  nei  termini    previsti
          l'oblazione   dovuta    non    e'      stata    interamente
          corrisposta    o   e'    stata  determinata  in  modo   non
          veritiero    e  palesemente    doloso,    le    costruzioni
          realizzate    senza   licenza   o concessione edilizia sono
          assoggettate  alle sanzioni richiamate agli articoli  40  e
          45  della    legge 28   febbraio 1985,   n. 47.   Le citate
          sanzioni non  si appllicano nel caso  in cui il  versamento
          sia stato effettuato  nei  termini  per  errore ad  ufficio
          incompetente   alla riscossione  dello stesso.  "La mancata
          presentazione dei  documenti previsti  per legge  entro  il
          termine di   tre   mesi dalla   espressa  richiesta      di
          integrazione       notificata     dal    comune    comporta
          l'improcedibilita'   della   domanda   e  il    conseguente
          diniego    della concessione     o     autorizzazione    in
          sanatoria   per   carenza   di documentazione".  Si   fanno
          salvi    i provvedimenti   emanati   per  la determinazione
          delle modalita' di    versamento,  riscossione  e  rimborso
          dell'oblazione.
            5.-10. (  Omissis  ).
            11.    I soggetti   che hanno   presentato   entro il  31
          dicembre    1993  istanza    di  concessione    ai    sensi
          dell'articolo   13   della legge  28 febbraio 1985,  n. 47,
          possono   chiedere, nel  rispetto  dei    termini  e  degli
          obblighi  previsti   dal  presente articolo,  che l'istanza
          sia considerata domanda di  concessione in sanatoria. Entro
          il 30 giugno 1998   i   comuni   determinano    in      via
          definitiva   i  contributi  di concessione e  l'importo, da
          richiedere a  titolo di  conguaglio dei versamenti  di  cui
          ai    commi    9  e    10.    L'interessato provvede   agli
          adempimenti   conseguenti     entro   60    giorni    dalla
          notifica    della  richiesta. Per il pagamento degli  oneri
          dovuti,  il  proprietario  puo'  accedere   al      credito
          fondiario,  compresa l'anticipazione   bancaria, o ad altre
          forme di  finanziamento offrendo  in garanzia  gli immobili
          oggetto della domanda di sanatoria".
            - Il testo  del comma 2 dell'art. 10 del    decreto-legge
          n.  318/1986 (Disposizioni  in  materia di  finanza  locale
          per  il 1986)  e'  il seguente:
            "Art. 10 (   Mutui con la Cassa depositi e prestiti    ).
          - 1. (
           Omissis  ).
            2.  Per    l'anno  1986 la Cassa   depositi e prestiti e'
          autorizzata a concedere    ai  comuni    con    popolazione
          inferiore   ai 5.000  abitanti, assicurando  un  minimo  di
          lire   100 milioni   ad   ogni   ente,    fino  all'importo
          complessivo  di  lire 600 miliardi, mutui ventennali per la
          costruzione,  l'ampliamento  o   la   ristrutturazione   di
          acquedotti,  fognature    ed  impianti    di   depurazione.
          L'onere  di ammortamento  e' assunto a carico del  bilancio
          dello Stato".
            -  Il  testo del  comma 3  dell'art. 1  del decreto-legge
          n. 8/1993 (Disposizioni     urgenti   in      materia    di
          finanza    derivata     e   di contabilita' pubblica) e' il
          seguente:
            "Art.  1    (      Finanziamento  delle   amministrazioni
          provinciali  dei  comuni  e  delle comunita' montane   ). -
          1.-2. (  Omissis  ).
            3.   La Cassa   depositi e   prestiti  e'    autorizzata,
          secondo    quanto disposto dall'articolo 18  comma 1, della
          legge 30  dicembre 1991, n.   412, a  concedere  ai  comuni
          montani del centronord, non compresi nelle aree dove  opera
          la  legislazione    speciale  per  il    Mezzogiorno, mutui
          ventennali, fino ad    un  importo  complessivo  di    lire
          186.500  milioni, per   la    realizzazione  di    reti  di
          metanizzazione.     L'onere    di  ammortamento  dei  mutui
          contratti,  stabilito    in lire 20.000 milioni a decorrere
          dall'anno 1993,  e  assunto a  carico  del bilancio   dello
          Stato.  La  somma  messa  a    disposizione  potra'  essere
          impegnata entro e non oltre il secondo anno  successivo,  a
          pena  di  decadenza.  I  mutui  di  cui al presente   comma
          possono essere  concessi,    su  deliberazione  dei  comuni
          beneficiari,  direttamente  alle  comunita' montane  di cui
          i comuni stessi facciano parte".
            -   Il   testo dell'art.   46   del   citato   D.Lgs.  n.
          504/1992,    come  modificato,  da ultimo dalla legge   qui
          pubblicata, e' il seguente (la parte abrogata e'  riportata
          tra parentesi):
            "Art. 46  (  Autofinanziamento di  opere pubbliche  ).  -
          1.  Le  amministrazioni  provinciali,    i comuni,   i loro
          consorzi,  le aziende speciali e le  comunita' montane sono
          autorizzate   ad assumere  mutui,  anche  se  assistiti  da
          contributi   dello      Stato   o  delle  regioni,  per  il
          finanziamento di  opere pubbliche  destinate  all'esercizio
          di  servizi  pubblici, soltanto  se i contratti  di appalto
          sono  realizzati sulla base di  progetti "chiavi in   mano"
          ed    a prezzo non  modificabile in aumento, con  procedura
          di evidenza  pubblica e con   esclusione  della  trattativa
          privata.
            2.  Il  piano  finanziario   previsto dall'articolo 4 del
          decreto-legge 2 marzo    1989,  n.  65,    convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 26 aprile 1989,  n. 155,  deve
          essere   integrato       con   un        ulteriore    piano
          economicofinanziario        diretto       ad      accertare
          l'equilibrio economicofinanziario    dell'investimento    e
          della    connessa   gestione, anche   in    relazione  agli
          introiti   previsti  e   al    fine   della  determinazione
          delle tariffe.
            3.    Il   piano     economicofinanziario   deve   essere
          preventivamente  assentito  da  un  istituto   di   credito
          mobiliare  scelto  tra  gli  istituti  indicati con decreto
          emanato dal Ministro del tesoro.
            4.  Le  tariffe   dei   servizi   pubblici di   cui    al
          comma  1  sono determinati in base ai seguenti criteri:
            a)    la corrispondenza  tra costi  e  ricavi in  modo da
          assicurare l'integrale   copertura    dei   costi,      ivi
          compresi  gli   oneri  di ammortamento tecnico finanziario;
            b)    l'equilibrato    rapporto    tra    i finanziamenti
          raccolti  ed  il capitale investito;
            c) l'entita' dei costi di gestione delle  opere,  tenendo
          conto   anche  degli  investimenti  e  della  qualita'  del
          servizio.
            5.  Ove  gli  introiti  siano connessi a tariffe e prezzi
          amministrati, il Comitato interministeriali prezzi  (CIP) o
          il  comitato  provinciale  prezzi  secondo  le   rispettive
          competenze,  entro il termine perentorio di  trenta  giorni
          dalla   data   di    ricezione  del    piano    finanziario
          dell'investimento,   verifica   l'eventuale   presenza   di
          fattori  inflattivi che   contrastino con  gli indirizzi di
          politica economica generale. Eventuali successivi   aumenti
          tariffari  vengono determinati ai sensi del comma 4; il CIP
          o il comitato  provinciale  prezzi  secondo  le  rispettive
          competenze,  tuttavia    verifica,  entro lo stesso termine
          perentorio    decorrente   dalla    comunicazione     della
          delibera   di approvazione  della  tariffa  o  del  prezzo,
          la   sussistenza  delle condizioni di cui  al comma 4, alle
          quali  l'aumento deliberato resta subordinato.
            (6. Le opere che superano l'importo  di  un  miliardo  di
          lire  dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e
          gestionale a cura di  una  societa'  specializzata,  scelta
          nell'elenco      che   sara'   predisposto   dal   Ministro
          dell'interno  di concerto  con il   Ministro del    tesoro,
          con riparto dei  costi relativi in  parti eguali fra l'ente
          mutuatario e l'istituto di credito finanziario).
            7.  Per  le  opere  finanziate  della  Cassa  depositi  e
          prestiti,  l'esame   del   piano   economicofinanziario   e
          l'attivita'  di  monitoraggio  potranno  essere  effettuati
          dalla Cassa stessa".
            - Il  testo del primo  comma, lettera a)    dell'art.  68
          del  R.D. n.  453/1913 (testo unico delle leggi riguardanti
          l'amministrazione della Cassa  depositi e  prestiti,  delle
          gestioni    annesse, della   sezione autonoma   di  credito
          comunale  e  provinciale  e degli  istituti  di previdenza)
          e' il seguente:
            "I  fondi  comunque  affluiti  alla    Cassa  depositi  e
          prestiti  potranno  essere  impiegati su deliberazione  del
          Consiglio di amministrazione e con l'assenso  del  Ministro
          per il tesoro:
            a)   in  prestiti  a  Comuni,  Province,  loro  consorzi,
          Comunita' montane,   consorzi   di   bonifica,  irrigazione
          o   miglioramento fondiario".
            -   Il testo   dell'art.   41   del citato   D.Lgs.    n.
          504/1997 e'  il seguente:
            "Art.   41   (   Riparto  del  fondo  nazionale ordinario
          per    gli  investimenti    ).  -  1.  L'assegnazione   dei
          contributi  di  cui all'art.   34, comma 3, e' disposta  in
          conto capitale con proiezione  triennale,  entro  due  mesi
          dall'approvazione  della    legge  fmanziaria,  a favore di
          tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i  comuni  e
          di tutte le comunita' montane.
            2.  Per le  amministrazioni provinciali e per i  comuni i
          contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto
          della popolazione di  ciascun  ente  con  riferimento  alla
          spesa  media procapite sostenuta per i  lavori  pubblici da
          ciascun  gruppo  di enti  locali,  risultante definita  dai
          dati  piu'  recenti forniti   dal   Ministero dei    lavori
          pubblici  al  servizio  statistico  nazionale  e  da questo
          divulgati.
            3. Ai fini  del  riparto  valgono    le  classi  indicate
          all'art.  37.  Ove  pero'      i    dati      delle   opere
          pubbliche,   divulgati    mediante   la pubblicazione    da
          parte    del      servizio    statistico   nazionale,   non
          consentano    operazioni    di    riaggregazione,   valgono
          le   classi demografiche in essa indicate.
            4.  Per  le    comunita' montane il fondo e'  distribuito
          alle regioni, per il successivo  riparto  alle    comunita'
          montane,   per   la  meta'  sulla  base  della  popolazione
          residente in territorio montano e per la meta' sulla   base
          della   superficie   dei   territori  classificati  montani
          secondo i dati risultanti  dalla piu' recente pubblicazione
          ufficiale dell'UNCEM.
            5. I contributi  in conto capitale assegnati agli    enti
          locali  sono specificatamente destinati  alla realizzazione
          di opere  pubbliche di preminente     interesse     sociale
          ed   economico,    secondo   gli obiettivigenerali    della
          programmazione        economicosociale       e territoriale
          stabiliti dalla.  regione   ai sensi   dell'art. 3    della
          citata  legge    n.  142  del    1990.  Non   possono essee
          utilizzati  per il finanziamento di  altri  investimenti  e
          di  spese  correnti. Nel caso in cui  non siano  utilizzati
          in un  anno  sonoconsiderati impegnati   e  possono  essere
          utilizzati  nei  quattro anni successivi, ferma restando la
          destinazione di  legge.  Nel caso  in cui  la  regione  non
          abbia  definito    gli  obiettivi,    l'utilizzazione   dei
          contributi e'  decisa dall'ente locale, ferma  restando  la
          destinazione di legge.
            6.  Con  decreto    del  Ministro  dell'interno,  sentite
          l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da    pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  , viene provveduto al riparto".
            -   Il testo  del  comma 3-bis  dell'art. 61  del  citato
          D.Lgs.  n.  507/1993 e' il seguente:
            "Art. 61  (   Gettito e  costo del servizio   ).  - 1.-3.
          ( Omissis  ).
            "3. bis (introdotto dalla citata  legge n. 549/1995).  Ai
          fini  della determinazione  del   costo  di   esercizio  e'
          dedotto   dal  costo complessivo  dei servizi  di  nettezza
          urbana  gestiti  in regime   di privativa   comunale     un
          importo,   da  determinare   con  lo  stesso regolamento di
          cui all'articolo 68, non  inferiore al 5 per   cento e  non
          superiore    al  15  per cento,   a titolo di costo   dello
          spazzamento dei rifiuti solidi urbani di  cui  all'articolo
          2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della
          Repubblica  10  settembre  1982,  n.    915.    L'eventuale
          eccedenza   di    gettito    derivante    dalla    predetta
          deduzione  e'    computata  in  diminuzione    del  tributo
          iscritto  a ruolo per l'anno successivo".
            -    Il  testo    dell'art.  7    del D.Lgs.   n. 22/1997
          (Attuazione  delle   direttive   91/156/CE   sui   rifiuti,
          91/689/CEE   sui  rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE    sugli
          imballaggi   e   sui   rifiuti   di   imballaggi)   e'   il
          seguente:
            "Art.   7   (     Classificazione     ).  -  1.  Ai  fini
          dell'attuazione  del  presente  decreto    i  rifiuti  sono
          classificati,    secondo  l'origine,  in  rifiuti  urbani e
          rifiuti  speciali,  e,  secondo    le  caratteristiche   di
          pericolosita',   in   rifiuti   pericolosi  e  rifiuti  non
          pericolosi.
             2. Sono rifiuti urbani:
            a) i rifiuti domestici, anche   ingombranti,  provenienti
          da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
            b)  i  rifiuti  non  pericolosi   provenienti da locali e
          luoghi adibiti ad  usi diversi   da   quelli di   cui  alla
          lettera   a), assimilati  ai rifiuti urbani per  qualita' e
          quantita', ai  sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
            c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
            d)   i rifiuti   di qualunque   natura  o    provenienza,
          giacenti   sulle strade  ed aree  pubbliche o  sulle strade
          ed aree  private comunque soggette ad uso pubblico o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
            e) i  rifiuti vegetali provenienti  da aree verdi,  quali
          giardini, parchi e aree cimiteriali;
            f)   i      rifiuti   provenienti      da  esumazioni  ed
          estumulazioni, nonche' gli  altri rifiuti   provenienti  da
          attivita'  cimiteriale    diversi  da  quelli  di  cui alle
          lettere  b), c) ed e)  .
             3. Sono rifiuti speciali:
               a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;
            b) i rifiuti derivanti dalle  attivita'  di  demolizione,
          costruzione,  nonche'  i  rifiuti  pericolosi  che derivano
          dalle attivita' di scavo;
               c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
               d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
               e) i rifiuti da attivita' commerciali;
               f) i rifiuti da attivita' di servizio;
            g) i rifiuti derivanti  dalla  attivita'  di  recupero  e
          smaltimento  di  rifiuti,    i   fanghi   prodotti    dalla
          potabilizzazione  e  da  altri trattamenti delle acque    e
          dalla  depurazione delle acque  reflue e da abbattimento di
          fumi;
               h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
            i) i  macchinari  e  le  apparecchiature  deteriorati  ed
          obsoleti;
            l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
          parti.
            4.  Sono  pericolosi  i  rifiuti  non domestici precisati
          nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati
          G, H ed I".
            -    Il  testo   dell'art.   2   del D.-L.   n.   16/1993
          (Disposizioni  in materia  di imposte   sui redditi,    sui
          trasferimenti    di  immobili    di civile   abitazione, di
          termini  per la  definizione agevolata  delle situazioni  e
          pendenze  tributarie,    per la soppressione della ritenuta
          sugli interessi,  premi  ed  altri    flutti  derivanti  da
          depositi  e  conti  correnti  interbancari    nonche' altre
          disposizioni tributarie)  e' il seguente:
            "Art. 2.  - 1. Con decreto  del Ministro  delle  finanze,
          da  emanare  entro trenta  giorni dalla data di  entrata in
          vigore della  legge di conversione  del presente    decreto
          ai  sensi  dell'articolo 17  della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  e'  disposta  la  revisione   generale   della   zone
          censuarie  delle   tariffe   d'estimo delle   rendite delle
          unita'  immobiliari    urbane    e  dei     criteri      di
          classamento.  Tale    revisione  avverra'   sulla   base di
          criteri  che,  al  fine di   determinare   la  redditivita'
          media  ordinariamente  ritraibile,  facciano riferimento ai
          valori del mercato degli immobili   e  delle  locazioni  ed
          avra'  effetto  dal 1 gennaio   1995. Fino alla data del 31
          dicembre 1993, restano in vigore    e    continuano      ad
          applicarsi   con   la   decorrenza  di  cui all'articolo 4,
          comma 4, della   legge 29   dicembre  1990,  n.    405,  le
          tariffe    d'estimo  e   le rendite   gia' determinate   in
          esecuzione   del decreto del Ministro  delle  finanze    20
          gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del
          7  febbraio  1990.  Le  tariffe e le rendite stabilite, per
          effetto di quanto disposto dai  commi  1-bis  e  1-ter  del
          presente  articolo,  con    il decreto legislativo di   cui
          all'articolo 2 della legge   di conversione   del  presente
          decreto,  si    applicano per l'anno   1994;   tuttavia, ai
          soli  fini  delle imposte  dirette,   con esclusione  delle
          imposte    sostitutive di cui agli  articoli 25, comma 3, e
          58, comma 2, della legge   30 dicembre  1991,  n.  413,  si
          applicano  dal 1   gennaio 1992 nei  casi in  cui risultino
          di  importo inferiore rispetto alle  tariffe  d'estimo,  di
          cui  al  decreto  del  Ministro delle finanze 27  settembre
          1991, pubblicato nel  supplemento straordinario n.  9  alla
          Gazzetta  Ufficiale   n. 229  del 30  settembre 1991,  e ai
          decreti del   Ministro delle   finanze  17    aprile  1992,
          pubblicati  nel supplemento ordinario n.  70 alla  Gazzetta
          Ufficiale n.   99 del 29 aprile 1992,    e  alle    rendite
          determinate    a seguito   delle revisione disposta  con il
          predetto decreto   20 gennaio   1990.  In    tal  caso    i
          contribuenti  possono  computare  in  diminuzione, ai sensi
          dell'articolo 2, comma 1,   del decreto-legge  30  dicembre
          1991,  n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          febbraio  1992,  n.  66,  delle imposte sui redditi  dovute
          sulla    base  della    dichiarazione  che    deve   essere
          presentata  per l'anno 1993 ed  eventualmente degli acconti
          dovuti per il periodo di  imposta successiva a  quello  cui
          tale   dichiarazione  si  riferisce,  la    differenza  tra
          l'ammontare delle imposte   dirette  con  esclusione  delle
          imposte    sostitutive di cui agli  articoli 23, comma 3, e
          58,  comma 2, della legge  30 dicembre 1991, n. 413, dovute
          sulla base  delle tariffe  d'estimo  e  delle rendite    di
          cui  ai    predetti  decreti  ministeriali e quello   delle
          medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle
          rendite  risultanti  dal  decreto  legislativo  di      cui
          all'articolo    2    della  legge    di   conversione   del
          presente decreto.
            1-bis.   Entro il   termine  di    quarantacinque  giorni
          dalla   data    di  entrata  in  vigore  della  legge    di
          conversione  del  presente  decreto,  i  comuni     possono
          presentare    ricorsi  presso    le commissioni   censuarie
          provinciali  nel cui  ambito territoriale  e' compreso   il
          territorio  comunale,    con   riferimento   alle   tariffe
          d'estimo  e  alle  rendite vigenti ai sensi   del  comma  1
          del  presente  articolo,    in  relazione  ad  una o   piu'
          categorie o classi  e all'intero territorio comunale   o  a
          porzioni    del    medesimo,   nonche'  alla  delimitazione
          delle   zone censuarie. I ricorsi   sono  decisi  in  prima
          istanza    dalle    commissioni    provinciali   ai   sensi
          dell'articolo 31, primo comma,   lettera  b),  del  decreto
          del  Presidente    della Repubblica   26 ottobre   1972, n.
          650, entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  data
          di ricezione del ricorso.
            1-ter.    Avverso    la   decisione   della   commissione
          censuaria provinciale,   sara'    ammessa    entro   trenta
          giorni,    da   parte dell'Amministrazione  del  catasto  e
          dei   servizi   tecnici   erariali ovvero  da    parte  dei
          comuni, la presentazione  di ricorso  presso la commissione
          censuaria  centrale,  che decide ai sensi dell'articolo 32,
          primo comma, lettera  a) del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972, n. 650, entro novanta giorni
          dalla data di ricezione del ricorso.
            1-  quater   . In caso di mancata decisione  sui  ricorsi
          di  cui  al comma   1-bis entro   il termine ivi  previsto,
          nonche'  sui ricorsi presentati dai   comuni  di    cui  al
          comma  1-ter    entro il   termine ivi previsto, i predetti
          ricorsi si considerano accolti.
            1-    quinquies   .   Con decreto    del  Ministro  della
          finanze,  da  emanare entro  il 31  dicembre 1993 ai  sensi
          dell'articolo   17 della legge 23   agosto  1988,  n.  400,
          sono  stabilite,  ai fini  del costante aggiornamento   del
          catasto     edilizio   urbano,      le    procedure      di
          utilizzazione  dei  dati risultanti  dagli atti iscritti  o
          trascritti presso   le     conservatorie    dei    registri
          immobiliari      ovvero    gia'  acquisiti    dall'anagrafe
          tributaria  ai   sensi  del   decreto  del Presidente della
          Repubblica   29 settembre  1973,  n.    605,  e  successive
          modificazioni.
            1-      sexies      . Con   decreto del   Ministro  delle
          finanze,  da emanare entro  il 31 dicembre  1993, ai  sensi
          dell'articolo    17 della legge  23  agosto 1988,  n.  400,
          sono  stabiliti nuovi  criteri   di classificazione   e  di
          determinazione  delle  rendite del  catasto dei terreni che
          tengano conto della potenzialita' produttiva dei suoli.
            1-     septies     .   Con decreto   del Ministro   delle
          finanze,  da emanare entro  il 31 dicembre  1993, ai  sensi
          dell'articolo    17 della legge  23 agosto  1988,  n.  400,
          sono  stabiliti  le condizioni.  le modalita' ed i  termini
          perla presentazione e  la registrazione delle dichiarazioni
          di  variazione dello   stato   dei   beni, nonche'    delle
          volture    in    maniera   automatica,  e  sono    altresi'
          stabiliti  le procedure,  i  sistemi e  le  caratteristiche
          tecniche per  la  loro eventuale presentazione su  supporto
          informatico  o  per via telematica.  Le  volture  catastali
          dipendenti    da     atti     civili,     giudiziari     od
          amministrativi soggetti a trascrizione  che danno origine a
          mutazioni  di  diritti  censiti  in   catasto sono eseguite
          automaticamente mediante elaborazione    elettronica    dei
          dati   contenuti   nelle  note   di trascrizione presentate
          alle  conservatorie  dei registri immobiliari i cui servizi
          sono meccanizzati ai  sensi della legge 27  febbraio  1985,
          n. 52.
            1-      octies      .    Sono  soppresse  le  commissioni
          censuarie distrettuali di  cui al  decreto del   Presidente
          della   Repubblica 26 ottobre  1972,   n.  650.  I  compiti
          delle  commissioni  censuarie distrettuali sono  trasferiti
          alle  commissioni     censuarie   provinciali   di      cui
          all'articolo  19    del   citato   decreto del   Presidente
          della Repubblica n.  650  del  1972.  Ai  componenti  delle
          commissioni  censuarie provinciali compete  per ogni seduta
          un gettone di presenza  di lire cinquantamila.
            1-   novies   . Al   quarto comma  dell'articolo  19  del
          decreto  del Presidente della  Repubblica 26 ottobre  1972,
          n. 650 e'  aggiunto in fine,  il  seguente  periodo:   "Uno
          dei   due   membri  supplenti  puo' assumere le funzioni di
          vicepresidente".
            1-  decies  .   All'onere derivante  dall'attuazione  del
          comma 1-
            octies      valutato in   lire 2,5  miliardi a  decorrere
          dall'anno 1993,   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione     dello stanziamento iscritto,    ai  fini  del
          bilancio  triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
          di    previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e
          corrispondenti   proiezioni per  gli  esercizi  successivi,
          all'uopo    parzialmente     utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al Ministero   del   tesoro. Il   Ministro    del
          tesoro  e'   autorizzato  ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.
            1-  undecies  .   Le variazioni di  gettito  dell'imposta
          comunale  sugli  immobili,    derivanti  dalle   rettifiche
          nonche'  dalla revisione generale delle  tariffe d'estimo e
          delle rendite di cui   al  presente  articolo,      daranno
          luogo      a      corrispondenti      variazioni      nella
          quantificazione  dei    trasferimenti  erariali,    di  cui
          all'articolo  35 del   decreto   legislativo   30  dicembre
          1992,  n.  504,   a   partire dall'esercizio  successivo  a
          quello  in   cui entra in vigore il decreto legislativo  di
          modifica delle   tariffe   d'estimo    e  delle    rendite,
          adottato    ai  sensi    dell'articolo 2   della legge   di
          conversione  del presente decreto,  ovvero il  decreto  del
          Ministro  delle    finanze  di revisione generale di cui al
          comma 1 del presente articolo.
            2.        La      revisione         generale        della
          qualificazione,   della classificazione  e del  classamento
          delle   unita' immobiliari  urbane disposta con  il decreto
          del  Ministro delle finanze, 18    marzo  1991,  pubblicato
          nella   Gazzetta Ufficiale  n. 84 del  6 aprile  1991, deve
          avere effetto a partire dalla data  di  entrata  in  vigore
          delle tariffe e delle  rendite determinate a  seguito della
          revisione  prevista nel comma 1, primo e secondo periodo.
            3. Per  l'applicazione dell'articolo  28, comma  8, della
          legge  30  dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8,
          del decreto-legge 13 settembre 1991,  n.  299,  convertito,
          con  modificazioni  dalla  legge  18 novembre 1991, n. 363;
          degli articoli  25, comma 1, lettera a),  e  58,  comma  2,
          della legge 30  dicembre 1991,  n. 413, e  dell'articolo 3,
          comma  5,    del  decreto-legge 27   aprile 1992,   n. 269,
          nonche'   per la determinazione del  limite  al  potere  di
          rettifica  degli  uffici ai fini delle imposte di registro,
          ipotecaria e catastale, dell'imposta  sulle  successioni  e
          donazioni,  nonche'  di quella  comunale sull'incremento di
          valore degli  immobili, il valore delle  unita' immobiliari
          urbane deve  essere determinato  sulla base  delle  tariffe
          e  delle    rendite  catastali,  quali  risultano stabilite
          dall'Amministrazione del catasto e  dei    servizi  tecnici
          erariali  a    seguito della   revisione generale disposta,
          sulla  base del  valore unitario di  mercato ordinariamente
          ritraibile,  con il  decreto del  Ministro delle    finanze
          20  gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
          del 7 febbraio 1990.
             4. (  Soppresso dalla legge di conversione  ).
            5.  Per gli  immobili di  interesse  storico o  artistico
          ai  sensi dell'articolo  3 della  legge 1  giugno 1939,  n.
          1089,    e successive modificazioni,   la base  imponibile,
          ai  fini dell'imposta   comunale sugli immobili  (ICI),  e'
          costituita  dal valore che risulta applicando alla  rendita
          catastale,   determinata   mediante l'applicazione    della
          tariffa    d'estimo  di    minore    ammontare tra   quelle
          previste per   le abitazioni  della  zona  censuaria  nella
          quale  e'  sito  il fabbricato, i moltiplicatori  di    cui
          all'articolo   5,  comma  2,   del  decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504".
            -  Il    testo del sesto  comma dell'art.  27 della legge
          n.  865/1971  (Programmi  e   coordinamento   dell'edilizia
          residenziale   pubblica;   norme  sulla  spropriazione  per
          pubblica utilita'; modifiche ed integrazionei alle    leggi
          17    agosto 1942,  n.  1150; 18  aprile 1962,  n. 167;  29
          seffembre 1964,  n. 847;  ed autorizzazione  di spesa   per
          interventi  straordinari    nel     settore   dell'edilizia
          residenziale,  agevolata convenzionata),  come   modificato
          dal  presente  articolo,   e'  il seguente:
            "Il  comune    utilizza  le    aree  espropriate   per la
          realizzazione di impianti   produttivi    di      carattere
          industriale,      artigianale,  commerciale    e  turistico
          mediante  la cessione  in  proprieta' o  la concessione del
          diritto   di superficie sulle  aree    medesime.  Tra  piu'
          istanze   concorrenti   e'  data  la  preferenza  a  quelle
          presentate da enti pubblici e  aziende  a    partecipazione
          statale nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE".
            -  I  DD.LL.    dal  n. 551/1994 al n. 495/1996   recano:
          "Misure  urgenti  per     il   rilancio      economico   ed
          occupazionale   dei    lavori  pubblici    e  dell'edilizia
          privata".
            - Il testo del comma 61  dell'art. 2 della  citata  legge
          n. 662/1996 e' il seguente:
            "61.  Restano    validi  gli    atti ed i   provvedimenti
          adottati  e sono fatti  salvi gli  effetti prodottisi  ed i
          rapporti giuridici  sorti sulla base  dei  decretilegge  26
          luglio 1994, n 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25  novembre
          1994,  n. 649,  26 gennaio 1995, n.  24, 27 marzo 1995,  n.
          88,  26 maggio  1995, n  193, 26  luglio 1995,  n. 310,  20
          settembre 1995, n.  400,  25  novembre  1995,  n.  498,  24
          gennaio  1996,  n.    30,  25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio
          1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.  388, e 24 settembre 1996,
          n. 495".