Art. 49.
                        Trattamento economico
 1.  Il  trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito
dai contratti collettivi.
 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, parita' di  trattamento  contrattuale  e
comunque  trattamenti  non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
 3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi  di
misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
  a) alla produttivita' individuale;
  b)  alla  produttivita'  collettiva  tenendo  conto dell'apporto di
ciascun dipendente;
  c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete  ai
dirigenti   la  valutazione  dell'apporto  partecipativo  di  ciascun
dipendente,  nell'ambito  di   criteri   obiettivi   definiti   dalla
contrattazione collettiva.
 4.  I  dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
 5. Le funzioni ed i relativi  trattamenti  economici  accessori  del
personale  non  diplomatico  del Ministero degli affari esteri, per i
servizi  che  si  prestano  all'estero   presso   le   rappresentanze
diplomatiche,  gli  uffici  consolari  e  le  istituzioni culturali e
scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di  servizio
ivi  prestato,  dalle  disposizioni  del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18  (a),  e  successive  modificazioni,
nonche'  dalle  altre  pertinenti  normative di settore del Ministero
degli affari esteri.
  (a) Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.
18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.".