Art. 49. Agevolazioni di credito 1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonche' la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione. 2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario. 3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari e' operata ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Nota all'art. 49: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 4.