Art. 49.
                       Agevolazioni di credito
  1.  Sono  comprese  tra  le funzioni  amministrative  trasferite  o
delegate alle regioni nelle materie  di cui al presente titolo, anche
quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al
credito nei  limiti massimi  stabiliti in base  a legge  dello Stato,
nonche' la  disciplina dei rapporti  con gli istituti di  credito, la
determinazione dei  criteri dell'ammissibilita' al  credito agevolato
ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
  2.  Rimangono  assegnate  allo  Stato ed  ai  competenti  organismi
indipendenti  le funzioni  in materia  di ordinamento  creditizio, di
banche  e  intermediari  finanziari,   di  mercati  finanziari  e  di
vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.
  3.  La  determinazione dei  tassi  minimi  d'interesse agevolati  a
carico  dei beneficiari  e' operata  ai sensi  dell'articolo 8  della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
  4. Il  trasferimento di  funzioni di  cui al  comma 1  del presente
articolo  comprende   le  funzioni  di  determinazione   dei  criteri
applicativi dei  provvedimenti regionali di  agevolazione creditizia,
di prestazione di garanzie e  di assegnazione di fondi, anticipazioni
e  quote  di  concorso, destinati  all'agevolazione  dell'accesso  al
credito sulle  materie di competenza  regionale, anche se  relativi a
provvedimenti   di  incentivazione   definiti  in   sede  statale   o
comunitaria.
 
          Nota all'art. 49:
            - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 4.