Art. 49 
                         Fusione e scissione 
 
  1. La SICAV non puo' trasformarsi in un organismo non  soggetto  al
presente capo. 
  2. Alla fusione e alla  scissione  delle  SICAV  si  applicano  gli
articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. 
  3. Il progetto di fusione o  quello  di  scissione  previsti  dagli
articoli 2501-bis e 2504-octies  del  codice  civile,  redatti  anche
sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, sono  sottoposti  al
preventivo nulla osta della Banca d'Italia, che lo  rilascia  sentita
la CONSOB. 
  4. La delibera di fusione o  di  scissione  delle  SICAV  non  puo'
essere  depositata  per  l'iscrizione  nel  registro  delle   imprese
indicato  nell'articolo  2502-bis  del  codice  civile  se  non   sia
presentato il nulla osta previsto dal comma 3.