Art. 49 Fusione e scissione 1. La SICAV non puo' trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo. 2. Alla fusione e alla scissione delle SICAV si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. 3. Il progetto di fusione o quello di scissione previsti dagli articoli 2501-bis e 2504-octies del codice civile, redatti anche sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, sono sottoposti al preventivo nulla osta della Banca d'Italia, che lo rilascia sentita la CONSOB. 4. La delibera di fusione o di scissione delle SICAV non puo' essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese indicato nell'articolo 2502-bis del codice civile se non sia presentato il nulla osta previsto dal comma 3.