Art. 49 (Disposizioni finali) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49) 1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonche' delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. 2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri TURCO, Ministro per la solidarieta' sociale DINI, Ministro degli affari esteri NAPOLITANO, Ministro dell'interno FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica BINDI, Ministro della sanita' BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: FLICK
Nota all'art. 49: - Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.