Art. 49
       Lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile,
                     doppi fondi e locali simili
  1.  Il  datore  di lavoro deve impedire che i lavoratori effettuino
lavori all'interno di cisterne, casse nafta, depositi di combustibile
o  di  lubrificanti,  doppi  fondi,  intercapedini,  o  altri  locali
interni,  comunque  pericolosi,  delle  navi,  delle macchine o delle
apparecchiature, se prima non si sia provveduto alla  degasificazione
degli ambienti ed alla loro aerazione, se necessario anche forzata.
  2. Quando debbono effettuarsi eccezionalmente sopralluoghi o lavori
di  breve  durata in cisterne di petroliere od in grandi depositi con
accesso dall'alto, se la presenza di gas, vapori nocivi e temperature
molto elevate non possono  evitarsi  con  sufficiente  sicurezza,  il
datore di lavoro deve munirsi dei nulla osta dell'Autorita' marittima
di cui all'articolo 46 e deve, comunque, provvedere affinche':
a)  i  lavoratori  siano  muniti  di  cintura  di  sicurezza,  e, ove
necessario,  di  idonei  apparecchi  atti  a  consentire  la  normale
respirazione;  e  che  essi  siano  assistiti  da  un  operaio presso
l'accesso dei predetti locali,  pronto  ad  intervenire  in  caso  di
necessita';
b)  le  valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione
coi suddetti locali siano chiusi e bloccati, i  tratti  di  tubazione
eventualmente  liberi  siano  intercettati  mediante  flange cieche o
mezzi equivalenti e che sia applicato sui dispositivi di  chiusura  o
di isolamento un avviso con l'indicazione del divieto di manovra.