Art. 49 
 
(( Proroga e differimento di termini in materia di spending review  e
  ulteriori  disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio   del   settore
  sanitario )) 
 
  ((01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le  parole:  «entro  il  31  dicembre  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».)) 
  1.  All'articolo  4,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  lettera  b),  le  parole  «30  giugno  2013»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre  2013»  e  le  parole  «a
decorrere dal 1° gennaio 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
decorrere dal 1° luglio 2014»; 
  b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1°  gennaio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014». 
  ((1-bis. Il comma 2 dell'articolo  5  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e  i  termini
ivi previsti non si applicano  alle  societa'  quotate  e  alle  loro
controllate.)) 
  2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 e' differito al  31  dicembre  2013.  Sono  fatti
salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed  organismi  che  hanno
proseguito la loro attivita' oltre il predetto termine. 
  ((2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)al comma 8, lettera ))d)((, le parole: «rilevati  dai  modelli
CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del  nuovo
sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della
salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4
gennaio 2005»;)) 
  (( b)al comma 14, dopo il primo periodo, e' inserito  il  seguente:
«Qualora nell'anno 2011 talune strutture  private  accreditate  siano
rimaste inoperative a causa  di  eventi  sismici  o  per  effetto  di
situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione  della
spesa possono tenere conto degli  atti  di  programmazione  regionale
riferiti alle predette  strutture  rimaste  inoperative,  purche'  la
regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre
aree della spesa sanitaria, il  rispetto  dell'obiettivo  finanziario
previsto dal presente comma».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   D.L.
          06/07/2012, n.  95  recante  Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario, pubblicato nella  Gazz.
          Uff.  6  luglio  2012,  n.   156,   S.O.   convertito   con
          modificazioni con legge 7-8-2012 n.  135  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 3 Razionalizzazione  del  patrimonio  pubblico  e
          riduzione dei costi per locazioni passive 
              1.   In   considerazione   dell'eccezionalita'    della
          situazione  economica  e  tenuto   conto   delle   esigenze
          prioritarie   di   raggiungimento   degli   obiettivi    di
          contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente  provvedimento,  per  gli
          anni 2012,  2013  e  2014,  l'aggiornamento  relativo  alla
          variazione degli indici  ISTAT,  previsto  dalla  normativa
          vigente   non   si   applica   al   canone   dovuto   dalle
          amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto   nazionale   di    statistica    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nonche' dalle Autorita' indipendenti  ivi  inclusa  la
          Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (Consob)
          per  l'utilizzo  in  locazione  passiva  di  immobili   per
          finalita' istituzionali. 
              2.  Al  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
          settembre  2005,  n.  296  sono   apportate   le   seguenti
          modifiche: 
              a) la lettera b) dell'articolo 10 e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato
          destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del
          diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo  21
          della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle  regioni  e  agli
          enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267,  puo'  essere  concesso  l'uso  gratuito  di  beni
          immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita'
          istituzionali»; (26) 
              b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata; 
              c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata. 
              2-bis.  All'articolo  1,  comma  439,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) le parole  «di  enti  locali  territoriali  e»  sono
          soppresse; (27) 
              b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli  stessi
          enti.» e' aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni  e  gli
          enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato,
          per le finalita'  istituzionali  di  queste  ultime,  l'uso
          gratuito di immobili di loro proprieta'.». 
              3. Per i contratti in corso alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, le regioni e gli  enti  locali
          hanno facolta' di  recedere  dal  contratto,  entro  il  31
          dicembre 2013, anche in  deroga  ai  termini  di  preavviso
          stabiliti dal contratto. 
              4. Ai fini del contenimento della spesa  pubblica,  con
          riferimento ai contratti di  locazione  passiva  aventi  ad
          oggetto  immobili  a  uso  istituzionale  stipulati   dalle
          Amministrazioni centrali,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma  3,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  dalle
          Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
          sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015  della  misura
          del 15 per  cento  di  quanto  attualmente  corrisposto.  A
          decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto la  riduzione  di  cui  al
          periodo precedente si  applica  comunque  ai  contratti  di
          locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La  riduzione
          del canone di locazione si  inserisce  automaticamente  nei
          contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c.,  anche
          in deroga alle eventuali clausole  difformi  apposte  dalle
          parti, salvo il diritto di recesso  del  locatore.  Analoga
          riduzione si applica  anche  agli  utilizzi  in  essere  in
          assenza di titolo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Il rinnovo del rapporto di  locazione  e'
          consentito solo in presenza e  coesistenza  delle  seguenti
          condizioni: (28) 
              a) disponibilita' delle risorse finanziarie  necessarie
          per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso,
          per il periodo di durata del contratto di locazione; 
              b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato  delle
          esigenze allocative in  relazione  ai  fabbisogni  espressi
          agli  esiti  dei  piani   di   razionalizzazione   di   cui
          dell'articolo 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,
          n.  191,  ove  gia'  definiti,   nonche'   di   quelli   di
          riorganizzazione ed accorpamento delle  strutture  previste
          dalle norme vigenti (29). 
              5. In mancanza delle condizioni  di  cui  al  comma  4,
          lett. a) e b),  i  relativi  contratti  di  locazione  sono
          risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni  nei
          tempi  e  nei  modi  ivi   pattuiti;   le   Amministrazioni
          individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative
          economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel rispetto
          delle predette condizioni. Pur in  presenza  delle  risorse
          finanziarie necessarie per il pagamento dei  canoni,  degli
          oneri  e  dei   costi   d'uso,   l'eventuale   prosecuzione
          nell'utilizzo   dopo   la   scadenza   da    parte    delle
          Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui  al
          primo periodo del comma 4 e degli  enti  pubblici  vigilati
          dai Ministeri degli immobili gia'  condotti  in  locazione,
          per i quali la  proprieta'  ha  esercitato  il  diritto  di
          recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del
          presente comma, deve essere  autorizzata  con  decreto  del
          Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia
          e delle Finanze, sentita  l'Agenzia  del  Demanio.  Per  le
          altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al  primo
          periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo  di
          vertice   dell'Amministrazione   e   l'autorizzazione    e'
          trasmessa all'Agenzia del Demanio  per  la  verifica  della
          convenienza tecnica ed economica.  Ove  la  verifica  abbia
          esito negativo, l'autorizzazione e gli atti  relativi  sono
          trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei
          conti. (30) 
              6. Per i contratti  di  locazione  passiva,  aventi  ad
          oggetto immobili ad  uso  istituzionale  di  proprieta'  di
          terzi, di nuova stipulazione a cura  delle  Amministrazioni
          di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento
          sul  canone  congruito  dall'Agenzia  del  Demanio,   ferma
          restando la permanenza dei  fabbisogni  espressi  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia'
          definiti,  nonche'  in  quelli   di   riorganizzazione   ed
          accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. 
              7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si  applicano
          in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti
          del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
          disposizioni di principio ai fini del  coordinamento  della
          finanza pubblica. (30) 
              8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai
          fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,
          n. 351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          novembre 2001, n. 410, nonche' agli aventi causa  da  detti
          fondi per il  limite  di  durata  del  finanziamento  degli
          stessi fondi. (33) 
              9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi: 
              «222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad  uso  ufficio
          e' perseguita dalle Amministrazioni di  cui  al  precedente
          comma 222 rapportando gli stessi  alle  effettive  esigenze
          funzionali degli uffici  e  alle  risorse  umane  impiegate
          avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso  tra
          20 e 25 metri  quadrati  per  addetto.  Le  Amministrazioni
          interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
          pubblicazione  della   presente   disposizione   piani   di
          razionalizzazione degli spazi nel  rispetto  dei  parametri
          sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati
          all'Agenzia  del  Demanio.  Le   medesime   Amministrazioni
          comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale  dello
          Stato, il rapporto  mq/addetto  scaturente  dagli  indicati
          piani di razionalizzazione  dalle  stesse  predisposti.  In
          caso di nuova costruzione o di ristrutturazione  integrale,
          il rapporto  mq/addetto  e'  determinato  dall'Agenzia  del
          Demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari  al
          15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole
          Amministrazioni  ad  esito  della  razionalizzazione  degli
          spazi   e'   dalle   stesse   utilizzata,   in   sede    di
          predisposizione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
          successivo a quello in cui e' stata verificata e  accertata
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  la
          sussistenza dei risparmi di spesa  conseguiti,  per  essere
          destinata alla realizzazione di progetti  di  miglioramento
          della qualita' dell'ambiente di lavoro e  di  miglioramento
          del benessere organizzativo  purche'  inseriti  nell'ambito
          dei piani di razionalizzazione. Nella  predisposizione  dei
          piani di ottimizzazione  e  razionalizzazione  degli  spazi
          dovranno in ogni caso essere tenute  in  considerazione  le
          vigenti  disposizioni   sulla   riduzione   degli   assetti
          organizzativi, ivi  comprese  quelle  recate  dal  presente
          decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a
          cui  le  Regioni  e  gli  Enti  locali,  negli  ambiti   di
          rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. 
              222-ter. Al fine  del  completamento  del  processo  di
          razionalizzazione   e   ottimizzazione   dell'utilizzo,   a
          qualunque titolo, degli spazi  destinati  all'archiviazione
          della documentazione cartacea, le  Amministrazioni  statali
          procedono entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  con  le
          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di  archivio.
          In assenza di tale attivita' di cui al  presente  comma  le
          Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
          parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo  del
          precedente  comma  222-bis.  Le  predette   Amministrazioni
          devono comunicare annualmente all'Agenzia del  Demanio  gli
          spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi  all'esito   della
          procedura di cui sopra,  per  consentire  di  avviare,  ove
          possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
          allo scopo  destinati,  degli  archivi  di  deposito  delle
          Amministrazioni.». (30) 
              10.   Nell'ambito   delle   misure    finalizzate    al
          contenimento della spesa pubblica, gli  Enti  pubblici  non
          territoriali ricompresi  nel  conto  economico  consolidato
          della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n. 196, fermo restando quanto previsto  dall'articolo
          8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  comunicano  all'Agenzia  del
          Demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di  ogni  anno,
          gli immobili o porzioni di essi di proprieta' dei medesimi,
          al  fine  di  consentire  la  verifica  della  idoneita'  e
          funzionalita' dei beni ad essere  utilizzati  in  locazione
          passiva  dalle  Amministrazioni  statali  per  le   proprie
          finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
          ai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   222
          dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza
          dei  predetti  immobili  alle  esigenze  allocative   delle
          Amministrazioni dello Stato, ne da' comunicazione agli Enti
          medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
          comunicazione,   l'Agenzia   del   Demanio   effettua    la
          segnalazione alla competente procura regionale della  Corte
          dei conti. La  formalizzazione  del  rapporto  contrattuale
          avviene,  ai  sensi  del   citato   comma   222,   con   le
          Amministrazioni interessate, alle  quali  gli  Enti  devono
          riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del  30
          per cento del valore locativo  congruito  dalla  competente
          Commissione di congruita' dell'Agenzia del Demanio  di  cui
          all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
              11.  All'articolo  306  del   codice   dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
              «4-bis.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure   di
          alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro
          della  Difesa,  sottoposto  al  controllo   preventivo   di
          legittimita'  della  Corte  dei  conti,  sono  definiti   i
          contenuti essenziali  nonche'  le  eventuali  condizioni  e
          clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti
          di compravendita stipulati in forma pubblico-amministrativa
          o  notarile,  tra  l'amministrazione  della  Difesa  e  gli
          acquirenti. I contratti producono  effetti  anticipati  dal
          momento  della  loro  sottoscrizione,  e  sono   sottoposti
          esclusivamente al  controllo  successivo  della  Corte  dei
          conti, la  quale  si  pronuncia  sulla  regolarita',  sulla
          correttezza e sulla efficacia della gestione». 
              11-bis. In considerazione delle particolari  condizioni
          del mercato immobiliare e della difficolta' di  accesso  al
          credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni
          immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma
          3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  il  termine  per
          l'esercizio  da  parte  dei  conduttori  del   diritto   di
          prelazione  sull'acquisto  di  abitazioni   oggetto   delle
          predette procedure non puo' essere inferiore  a  centoventi
          giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I
          termini non ancora scaduti alla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  sono
          prorogati, di diritto, di centoventi  giorni.  Al  fine  di
          agevolare  l'acquisto  della  proprieta'   da   parte   dei
          conduttori,   l'eventuale   sconto   offerto   dagli   enti
          proprietari  a  condizione  che  il  conduttore  conferisca
          mandato irrevocabile  e  che  tale  mandato,  unitamente  a
          quelli conferiti da altri conduttori di immobili  siti  nel
          medesimo complesso immobiliare, raggiunga  una  determinata
          percentuale  dei  soggetti  legittimati  alla   prelazione,
          spetta al conduttore di immobili non  di  pregio  anche  in
          assenza  del  conferimento   del   mandato.   La   predetta
          disposizione si applica anche alle procedure in corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto quando non sia gia' scaduto il termine per
          l'esercizio del diritto di prelazione. (31) (34) 
              12. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
              «L'Agenzia del  Demanio,  al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula accordi quadro,  riferiti  ad  ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure ad evidenza  pubblica  anche
          avvalendosi di societa'  a  totale  o  prevalente  capitale
          pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione  degli
          interventi manutentivi mediante tali operatori  e'  curata,
          previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
          della   capacita'   operativa   delle   stesse   strutture,
          dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
          gestiti dalle strutture del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti sono sottoposti al controllo  degli  uffici
          appartenenti al sistema delle ragionerie  del  Dipartimento
          della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
          previste dal decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.
          Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del
          Demanio sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste
          dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
          i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
          idonee professionalita'.»; (29) 
              b) al comma 7, prima  delle  parole:  «Restano  esclusi
          dalla  disciplina  del  presente  comma  i  beni   immobili
          riguardanti il Ministero della  difesa»  sono  aggiunte  le
          parole «Salvo quanto previsto in relazione  all'obbligo  di
          avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5.»; (29) 
              c)  al  comma  2,  lettera  d),  dopo  le  parole  «gli
          interventi  di  piccola  manutenzione»  sono  aggiunte   le
          parole: «nonche' quelli atti  ad  assicurare  l'adeguamento
          alle disposizioni di cui al decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81». 
              13. L'Agenzia del Demanio puo'  destinare  quota  parte
          dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili  per
          soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni  dello
          Stato, garantendo alle  stesse  le  condizioni  recate  dal
          primo periodo  del  comma  4  del  presente  articolo.  Gli
          acquisti  vengono  effettuati  sulla  base  dei  piani   di
          razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma  222,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto  dell'articolo
          12, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
          convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (30) 
              14. Al fine di consentire agli operatori  economici  il
          piu'  efficace  utilizzo   degli   strumenti   disciplinati
          dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
          351, convertito con modificazioni dalla legge  23  novembre
          2001, n. 410 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  al
          medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1 sono eliminate le seguenti  parole:  «per
          un periodo non superiore a cinquanta anni»; 
              b) al comma 2, dopo le parole «Ministero  dell'economia
          e delle finanze» sono aggiunte le seguenti «-  Agenzia  del
          Demanio»; 
              c)  il  comma  3  e'  cosi'  sostituito:   «Ai   Comuni
          interessati dal procedimento di cui al comma 2 e'  rimessa,
          per l'intera durata della concessione  o  della  locazione,
          un'aliquota pari al  10  per  cento  del  relativo  canone.
          Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni
          e', altresi', riconosciuta una somma non  inferiore  al  50
          per cento e non superiore al 100 per cento  del  contributo
          di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  delle  relative  leggi
          regionali, per l'esecuzione  delle  opere  necessarie  alla
          riqualificazione   e   riconversione.   Tale   importo   e'
          corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del
          rilascio   o   dell'efficacia   del   titolo    abilitativo
          edilizio.»; 
              d) il comma  5  e'  cosi'  sostituito:  «I  criteri  di
          assegnazione e le  condizioni  delle  concessioni  o  delle
          locazioni di cui al presente articolo  sono  contenuti  nei
          bandi  predisposti  dall'Agenzia  del  Demanio,  prevedendo
          espressamente: 
              a. il riconoscimento all'affidatario di  un  indennizzo
          valutato sulla base del  piano  economico-finanziario,  nei
          casi di revoca della concessione per sopravvenute  esigenze
          pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei  casi
          previsti dal contratto; 
              b.  la  possibilita',  ove  richiesto  dalla  specifica
          iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le  attivita'
          economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle
          concessioni  disciplinate  dal  presente  articolo  non  si
          applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5,  comma
          3, del decreto del Presidente della Repubblica n.  296  del
          13 settembre 2005». 
              15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6
          luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, dopo le parole «o fondi immobiliari» sono  aggiunte
          le seguenti parole: «Alle societa' di cui al presente comma
          si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di  cui
          all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296». 
              16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma  3  del
          Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131  si  applicano  alle  concessioni  di   beni   immobili
          appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando  quanto
          previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto. 
              17. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
          n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009,  n.  14,  al
          comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:
          «Nell'ambito della liquidazione del patrimonio  trasferito,
          la  proprieta'  degli  immobili  utilizzati  in   locazione
          passiva dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          trasferita allo Stato. Il corrispettivo  del  trasferimento
          e' costituito  dalla  proprieta'  di  beni  immobili  dello
          Stato, di valore equivalente, da individuare e  valutare  a
          cura  dell'Agenzia  del  Demanio,  previa  intesa  con   le
          societa' di cui al comma  16-ter.  Con  separato  atto,  da
          stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente disposizione, sono regolati i  rapporti  tra
          le parti interessate». (30) 
              18. All'articolo 65, comma 1, del  decreto  legislativo
          30  luglio  1999,  n.  300   e   successive   modifiche   e
          integrazioni, le disposizioni  di  cui  all'ultimo  periodo
          sono  da  intendersi  riferite  alla  gestione   dei   beni
          immobili, fatta salva la competenza, prevista da  normativa
          speciale, di altri soggetti pubblici. 
              19. Al comma 8, dell'articolo 29 del  decreto-legge  29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2012»,
          sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
              19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia,
          con esclusione  delle  porzioni  utilizzate  dal  Ministero
          della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in
          ragione delle caratteristiche  storiche  e  ambientali,  e'
          trasferito a titolo gratuito in proprieta', nello stato  di
          fatto e di diritto in cui si trova, al comune  di  Venezia,
          che ne assicura l'inalienabilita',  la  valorizzazione,  il
          recupero e  la  riqualificazione.  A  tal  fine  il  comune
          garantisce:   a)   l'uso   gratuito,   per   le    porzioni
          dell'Arsenale utilizzate per la  realizzazione  del  centro
          operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine  di
          completare gli interventi previsti dal piano attuativo  per
          l'insediamento delle attivita' di realizzazione, gestione e
          manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord  dell'Arsenale
          di  Venezia  ed  assicurare  la  gestione  e   manutenzione
          dell'opera, una volta entrata in esercizio e per  tutto  il
          periodo di vita utile del  Sistema  MOSE.  Resta  salva  la
          possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con  le
          esigenze di gestione e  manutenzione  del  Sistema  MOSE  e
          d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare,
          a  titolo  oneroso,   ad   attivita'   non   esclusivamente
          finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema  MOSE,
          fabbricati  o  parti  di  essi  insistenti  sulle  predette
          porzioni. Le somme ricavate per effetto  dell'utilizzo  del
          compendio,  anche  a  titolo  di  canoni   di   concessione
          richiesti a operatori economici  o  istituzionali,  versati
          direttamente al  comune  di  Venezia,  sono  esclusivamente
          impiegate per il recupero, la salvaguardia, la  gestione  e
          la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli
          utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La  Biennale  di
          Venezia' in. virtu' della natura e delle  funzioni  assolte
          dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti  pubblici
          ivi   attualmente   allocati   che    espletano    funzioni
          istituzionali.  L'Arsenale  e'  sottoposto  agli  strumenti
          urbanistici previsti  per  la  citta'  di  Venezia  e  alle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
          n. 42. L'Agenzia del demanio,  d'intesa  con  il  Ministero
          della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti - Magistrato  alle  acque  di  Venezia,  procede,
          entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente disposizione, alla  perimetrazione  e
          delimitazione del  compendio  e  alla  consegna  di  quanto
          trasferito   al   comune.   Con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e'  definita,  a  decorrere
          dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse  a
          qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia  in  misura
          pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali
          conseguente al trasferimento, essendo il  restante  30  per
          cento  vincolato  alla  destinazione  per   le   opere   di
          valorizzazione da parte del comune di Venezia. " 
              - si riporta  l'art.  4  del  D.L.  06/07/2012,  n.  95
          recante Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario, pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  6  luglio
          2012, n. 156, S.O. convertito con modificazioni  con  legge
          7-8-2012 n. 135 pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012,
          n. 189, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4 Riduzione di spese,  messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche 
              1.   Nei   confronti   delle    societa'    controllate
          direttamente    o    indirettamente     dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  che  abbiano   conseguito
          nell'anno 2011 un fatturato da  prestazione  di  servizi  a
          favore di pubbliche amministrazioni  superiore  al  90  per
          cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: 
              a)  allo  scioglimento  della  societa'  entro  il   31
          dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere  in
          favore delle pubbliche amministrazioni di cui  al  presente
          comma in seguito  allo  scioglimento  della  societa'  sono
          esenti da imposizione fiscale, fatta  salva  l'applicazione
          dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in  misura
          fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; 
              b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica,
          delle partecipazioni  detenute  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto entro il 31  dicembre  2013  ed
          alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni,
          non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014.  Il  bando
          di  gara  considera,  tra   gli   elementi   rilevanti   di
          valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela
          dei livelli di occupazione. L'alienazione  deve  riguardare
          l'intera  partecipazione  della  pubblica   amministrazione
          controllante . 
              2. Ove l'amministrazione  non  proceda  secondo  quanto
          stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal  1°  luglio
          2014 le predette societa'  non  possono  comunque  ricevere
          affidamenti diretti di  servizi,  ne'  possono  fruire  del
          rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia'
          prestati  dalle  societa',   ove   non   vengano   prodotti
          nell'ambito dell'amministrazione, devono  essere  acquisiti
          nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 
              3. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo  non  si  applicano  alle  societa'  che  svolgono
          servizi  di  interesse  generale,  anche  aventi  rilevanza
          economica,  alle  societa'  che  svolgono   prevalentemente
          compiti di centrali di committenza ai  sensi  dell'articolo
          33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  nonche'
          alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi  7  e
          8,  del  presente  decreto,  e  alle  societa'  finanziarie
          partecipate dalle regioni, ovvero a quelle  che  gestiscono
          banche dati strategiche per il conseguimento  di  obiettivi
          economico-finanziari,  individuate,   in   relazione   alle
          esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei
          dati, nonche' all'esigenza di  assicurare  l'efficacia  dei
          controlli  sulla  erogazione  degli  aiuti  comunitari  del
          settore agricolo, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, da adottare su proposta del  Ministro  o  dei
          Ministri  aventi  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri.   Le
          medesime disposizioni non  si  applicano  qualora,  per  le
          peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
          geomorfologiche  del  contesto,  anche   territoriale,   di
          riferimento  non  sia   possibile   per   l'amministrazione
          pubblica  controllante  un  efficace  e  utile  ricorso  al
          mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per
          rispettare  i  termini  di  cui  al  comma  1,   predispone
          un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente
          gli esiti della  predetta  verifica  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e  del  mercato  per  l'acquisizione  del
          parere vincolante, da rendere entro sessanta  giorni  dalla
          ricezione della  relazione.  Il  parere  dell'Autorita'  e'
          comunicato alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Le
          disposizioni  del  presente  articolo  non   si   applicano
          altresi'   alle   societa'   costituite   al   fine   della
          realizzazione dell'evento di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  30  agosto  2007,  richiamato
          dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge  15
          maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 12 luglio 2012, n. 100. 
              3-bis. Le attivita' informatiche riservate  allo  Stato
          ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  414,
          e  successivi  provvedimenti  di  attuazione,  nonche'   le
          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici
          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla
          Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono
          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei
          S.p.A.,  che  svolgera'  tali  attivita'   attraverso   una
          specifica divisione interna garantendo per cinque  esercizi
          la  prosecuzione  delle  attivita'  secondo  il  precedente
          modello  di  relazione  con  il   Ministero.   All'acquisto
          dell'efficacia della suddetta operazione di  scissione,  le
          disposizioni normative che  affidano  a  Consip  S.p.A.  le
          attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite  a
          Sogei S.p.A. 
              3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
          S.p.A. delle attivita' ad essa affidate  con  provvedimenti
          normativi, le attivita' di realizzazione del  Programma  di
          razionalizzazione   degli   acquisti,   di   centrale    di
          committenza e di e-procurement continuano ad essere  svolte
          dalla Consip S.p.A. La medesima societa'  svolge,  inoltre,
          le   attivita'   ad   essa   affidate   con   provvedimenti
          amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.
          Sogei  S.p.A.,   sulla   base   di   apposita   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  nonche'  i  tempi  e  le
          modalita' di realizzazione delle attivita',  si  avvale  di
          Consip  S.p.A,  nella   sua   qualita'   di   centrale   di
          committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 
              3-quater.  Per  la  realizzazione  di  quanto  previsto
          dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
          Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di  centrale  di
          committenza relative alle Reti telematiche delle  pubbliche
          amministrazioni, al Sistema pubblico  di  connettivita'  ai
          sensi dell'articolo 83  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e alla  Rete  internazionale  delle  pubbliche
          amministrazioni  ai  sensi  all'articolo  86  del   decreto
          medesimo nonche' ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo
          1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  A  tal
          fine  Consip  S.p.A.   applica   il   contributo   di   cui
          all'articolo  18,  comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
          dicembre 2009, n. 177. 
              3-quinquies.    Consip    S.p.A.    svolge,    inoltre,
          l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruita'
          tecnico-economica  da  parte  dell'Agenzia   per   l'Italia
          Digitale  che  a  tal  fine  stipula  con  Consip  apposita
          convenzione per la disciplina dei relativi rapporti. 
              3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  le
          pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   possono
          predisporre   appositi   piani   di   ristrutturazione    e
          razionalizzazione delle societa' controllate.  Detti  piani
          sono approvati previo  parere  favorevole  del  Commissario
          straordinario per  la  razionalizzazione  della  spesa  per
          acquisto di beni  e  servizi  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,   e
          prevedono   l'individuazione   delle   attivita'   connesse
          esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative  di
          cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere
          riorganizzate   e   accorpate   attraverso   societa'   che
          rispondono ai requisiti della legislazione  comunitaria  in
          materia di in house providing. I termini di cui al comma  1
          sono prorogati per il  tempo  strettamente  necessario  per
          l'attuazione    del    piano    di    ristrutturazione    e
          razionalizzazione con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  adottato  su  proposta   del   Commissario
          straordinario per  la  razionalizzazione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi. 
              4. I consigli di amministrazione delle societa' di  cui
          al comma 1 devono  essere  composti  da  non  piu'  di  tre
          membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare
          della partecipazione o di poteri di indirizzo e  vigilanza,
          scelti d'intesa tra le  amministrazioni  medesime,  per  le
          societa' a partecipazione diretta, ovvero  due  scelti  tra
          dipendenti     dell'amministrazione     titolare      della
          partecipazione della societa' controllante o di  poteri  di
          indirizzo   e   vigilanza,   scelti   d'intesa    tra    le
          amministrazioni  medesime,  e   dipendenti   della   stessa
          societa' controllante  per  le  societa'  a  partecipazione
          indiretta.  Il  terzo  membro   svolge   le   funzioni   di
          amministratore delegato. I dipendenti  dell'amministrazione
          titolare della partecipazione o di poteri  di  indirizzo  e
          vigilanza, ferme le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          onnicomprensivita'  del  trattamento  economico,  ovvero  i
          dipendenti della societa'  controllante  hanno  obbligo  di
          riversare     i     relativi      compensi      assembleari
          all'amministrazione,  ove  riassegnabili,  in   base   alle
          vigenti disposizioni, al fondo  per  il  finanziamento  del
          trattamento  economico  accessorio,  e  alla  societa'   di
          appartenenza.  E'  comunque  consentita  la  nomina  di  un
          amministratore unico. La disposizione del presente comma si
          applica con decorrenza dal primo rinnovo  dei  consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              5.  Fermo  restando  quanto  diversamente  previsto  da
          specifiche   disposizioni   di   legge,   i   consigli   di
          amministrazione   delle    altre    societa'    a    totale
          partecipazione  pubblica,  diretta  ed  indiretta,   devono
          essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
          rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte.  Nel
          caso di consigli di amministrazione composti da tre membri,
          la composizione e' determinata sulla base dei  criteri  del
          precedente comma. Nel caso di consigli  di  amministrazione
          composti  da  cinque   membri,   la   composizione   dovra'
          assicurare   la   presenza   di   almeno   tre   dipendenti
          dell'amministrazione titolare  della  partecipazione  o  di
          poteri di indirizzo e vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le
          amministrazioni medesime, per le societa' a  partecipazione
          diretta, ovvero almeno tre  membri  scelti  tra  dipendenti
          dell'amministrazione titolare  della  partecipazione  della
          societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza,
          scelti  d'intesa  tra  le   amministrazioni   medesime,   e
          dipendenti  della  stessa  societa'  controllante  per   le
          societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le
          cariche di Presidente e  di  Amministratore  delegato  sono
          disgiunte e al  Presidente  potranno  essere  affidate  dal
          Consiglio di amministrazione deleghe  esclusivamente  nelle
          aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle
          attivita' di controllo interno. Resta  fermo  l'obbligo  di
          riversamento dei  compensi  assembleari  di  cui  al  comma
          precedente. La disposizione del presente comma  si  applica
          con  decorrenza  dal  primo   rinnovo   dei   consigli   di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              6.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del  2001  possono  acquisire  a  titolo
          oneroso  servizi  di  qualsiasi  tipo,  anche  in  base   a
          convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
          articoli da 13 a 42 del  codice  civile  esclusivamente  in
          base a procedure  previste  dalla  normativa  nazionale  in
          conformita' con la  disciplina  comunitaria.  Gli  enti  di
          diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del  codice
          civile,     che     forniscono     servizi     a     favore
          dell'amministrazione stessa, anche a titolo  gratuito,  non
          possono  ricevere  contributi  a   carico   delle   finanze
          pubbliche. Sono escluse  le  fondazioni  istituite  con  lo
          scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  tecnologico  e  l'alta
          formazione  tecnologica  e  gli  enti  e  le   associazioni
          operanti nel campo dei servizi  socio-assistenziali  e  dei
          beni  ed  attivita'  culturali,  dell'istruzione  e   della
          formazione, le associazioni di promozione  sociale  di  cui
          alla  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,   gli   enti   di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266,  le
          organizzazioni  non  governative  di  cui  alla  legge   26
          febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali  di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n.  381,  le  associazioni  sportive
          dilettantistiche di cui  all'articolo  90  della  legge  27
          dicembre   2002,   n.   289,   nonche'   le    associazioni
          rappresentative, di coordinamento o di supporto degli  enti
          territoriali e locali. 
              6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
          applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25
          gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          relativo consiglio di amministrazione  e'  composto,  oltre
          che  dal  Presidente,  dal  Capo  del  dipartimento   della
          funzione pubblica, da tre membri di cui uno  designato  dal
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e due designati dall'assemblea tra  esperti
          di   qualificata   professionalita'   nel   settore   della
          formazione   e    dell'organizzazione    delle    pubbliche
          amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
          non spetta alcun compenso quali  componenti  del  consiglio
          stesso, fatto salvo il rimborso  delle  spese  documentate.
          L'associazione di cui al presente comma non  puo'  detenere
          il controllo in societa' o  in  altri  enti  privati  e  le
          partecipazioni possedute alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto sono cedute
          entro il 31 dicembre 2012. 
              7. Al fine di evitare distorsioni della  concorrenza  e
          del mercato e di assicurare la parita' degli operatori  nel
          territorio nazionale, a decorrere dal 1°  gennaio  2014  le
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  le  stazioni
          appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
          aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
          n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma  1  del  citato
          decreto  acquisiscono  sul  mercato  i   beni   e   servizi
          strumentali alla propria attivita'  mediante  le  procedure
          concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.  E'
          ammessa l'acquisizione in via diretta  di  beni  e  servizi
          tramite convenzioni realizzate ai  sensi  dell'articolo  30
          della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7  della
          legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della  legge  8
          novembre 1991, n. 381. Sono altresi' ammesse le convenzioni
          siglate  con  le  organizzazioni  non  governative  per  le
          acquisizioni di beni e servizi realizzate negli  ambiti  di
          attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  e
          relativi regolamenti di attuazione. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  l'affidamento
          diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a  capitale
          interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti  richiesti
          dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria  per  la
          gestione in house. Sono  fatti  salvi  gli  affidamenti  in
          essere fino alla scadenza naturale e comunque  fino  al  31
          dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in
          via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia
          pari  o  inferiore  a  200.000   euro   in   favore   delle
          associazioni di promozione sociale  di  cui  alla  legge  7
          dicembre 2000, n. 383, degli enti di  volontariato  di  cui
          alla legge 11  agosto  1991,  n.  266,  delle  associazioni
          sportive dilettantistiche  di  cui  all'articolo  90  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289,  delle  organizzazioni  non
          governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  e
          delle cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre
          1991, n. 381. 
              8-bis. I commi 7 e 8 non si  applicano  alle  procedure
          previste dall'articolo 5 della legge 8  novembre  1991,  n.
          381. 
              9. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al
          comma 1  si  applicano  le  disposizioni  limitative  delle
          assunzioni  previste  per  l'amministrazione  controllante.
          Resta fermo, sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, quanto previsto  dall'articolo  9,  comma
          29, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.
          Salva  comunque  l'applicazione  della  disposizione   piu'
          restrittiva prevista dal primo periodo del presente  comma,
          continua  ad  applicarsi  l'articolo  18,  comma   2,   del
          decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              10. A decorrere dall'anno 2013 le societa'  di  cui  al
          comma 1 possono avvalersi di personale a tempo  determinato
          ovvero  con  contratti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa nel  limite  del  50  per  cento  della  spesa
          sostenuta per le rispettive finalita'  nell'anno  2009.  Le
          medesime  societa'  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in  materia
          di  presupposti,  limiti  e  obblighi  di  trasparenza  nel
          conferimento degli incarichi. 
              11. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  e  fino  al  31
          dicembre 2014  il  trattamento  economico  complessivo  dei
          singoli dipendenti delle societa' di cui al  comma  1,  ivi
          compreso  quello  accessorio,  non  puo'  superare   quello
          ordinariamente spettante per l'anno 2011. 
              12.  Le  amministrazioni   vigilanti   verificano   sul
          rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
          violazione  dei   suddetti   vincoli   gli   amministratori
          esecutivi  e  i  dirigenti  responsabili   della   societa'
          rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
          ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati. 
              13.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle societa' quotate ed alle  loro  controllate.
          Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per
          azioni  a  totale  partecipazione  pubblica  autorizzate  a
          prestare il servizio di gestione collettiva del  risparmio.
          L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad
          avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          114. Le disposizioni  del  presente  articolo  e  le  altre
          disposizioni, anche di carattere speciale,  in  materia  di
          societa' a totale o  parziale  partecipazione  pubblica  si
          interpretano nel senso che,  per  quanto  non  diversamente
          stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque  la
          disciplina del codice civile  in  materia  di  societa'  di
          capitali. 
              14. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' fatto divieto, a pena di nullita',  di  inserire
          clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti  di
          servizio ovvero di atti convenzionali comunque  denominati,
          intercorrenti  tra   societa'   a   totale   partecipazione
          pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali  e
          regionali; dalla predetta data perdono comunque  efficacia,
          salvo che non si siano gia' costituiti i  relativi  collegi
          arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti  e
          negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti  tra
          le medesime parti. " 
              - si riporta il comma 2 dell'art.  5  del  citato  D.L.
          06/07/2012, n. 95: 
              "Art.   5   Riduzione   di   spese   delle    pubbliche
          amministrazioni 
              (Omissis) 
              2.  A  decorrere  dall'anno  2013,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  le
          autorita'  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  (Consob),  e  le
          societa'  dalle  stesse  amministrazioni  controllate   non
          possono effettuare spese di ammontare superiore al  50  per
          cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per  l'acquisto,
          la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di  autovetture,
          nonche' per l'acquisto di buoni taxi;  il  predetto  limite
          puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente
          per effetto di contratti pluriennali  gia'  in  essere.  La
          predetta  disposizione  non  si  applica  alle  autovetture
          utilizzate dall'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
          qualita' e repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
          servizi  istituzionali  di  tutela  dell'ordine   e   della
          sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
          per garantire i livelli essenziali  di  assistenza,  ovvero
          per    i    servizi    istituzionali    svolti    nell'area
          tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione  o
          noleggio in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  possono  essere  ceduti,   anche   senza
          l'assenso del contraente privato, alle  Forze  di  polizia,
          con il trasferimento  delle  relative  risorse  finanziarie
          sino alla scadenza del contratto.  Sono  revocate  le  gare
          espletate  da  Consip  S.p.A.   nell'anno   2012   per   la
          prestazione del servizio di noleggio  a  lungo  termine  di
          autoveicoli senza conducente, nonche' per la  fornitura  in
          acquisto di berline medie con cilindrata  non  superiore  a
          1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni." 
              - si riporta il comma 4 dell'art.  9  del  citato  D.L.
          06/07/2012, n. 95: 
              "Art. 9 Razionalizzazione  amministrativa,  divieto  di
          istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi 
              (Omissis) 
              4. Se, decorsi nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, le regioni, le  province  e  i
          comuni non hanno dato  attuazione  a  quanto  disposto  dal
          comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi  indicati  al
          medesimo comma  1  sono  soppressi.  Sono  nulli  gli  atti
          successivamente adottati dai medesimi." 
              - si riporta il testo dell'art. 15  del  c  itato  D.L.
          06/07/2012, n. 95 , come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 15  Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1.  Ferma  restando  l'efficacia   delle   disposizioni
          vigenti in  materia  di  piani  di  rientro  dai  disavanzi
          sanitari di cui all'articolo 2, commi da  75  a  96,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, al  fine  di  garantire  il
          rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso  delle
          risorse destinate al settore sanitario  e  l'appropriatezza
          nell'erogazione delle prestazioni sanitarie,  si  applicano
          le disposizioni di cui al presente articolo. (127) 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle  farmacie
          convenzionate ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010
          n. 122, e' rideterminato al  valore  del  2,25  per  cento.
          Limitatamente al periodo decorrente dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,
          l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
          alle Regioni ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e'
          rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno  2012
          l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
          5 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222  e
          successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
          13,1 per  cento.  In  caso  di  sforamento  di  tale  tetto
          continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
          di ripiano di  cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1°  gennaio
          2013  (138),  l'attuale  sistema  di  remunerazione   della
          filiera distributiva del farmaco e' sostituito da un  nuovo
          metodo, definito con decreto del Ministro della salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  sulla  base  di  un  accordo  tra  le
          associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative  e
          l'Agenzia  italiana  del  farmaco  per   gli   aspetti   di
          competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  secondo   i   criteri
          stabiliti   dal   comma   6-bis   dell'articolo   11    del
          decreto-legge  31  marzo  2010,  n.  78,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In  caso
          di mancato accordo  entro  i  termini  di  cui  al  periodo
          precedente, si provvede  con  decreto  del  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari
          competenti. Solo con l'entrata in vigore del  nuovo  metodo
          di remunerazione, cessano di  avere  efficacia  le  vigenti
          disposizioni  che  prevedono  l'imposizione  di  sconti   e
          trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni
          in regime di  Servizio  sanitario  nazionale.  La  base  di
          calcolo per definire il nuovo metodo  di  remunerazione  e'
          riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso
          dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi  di  finanza
          pubblica. (127) 
              3. A decorrere dall'anno  2013  l'onere  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica
          territoriale, di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive  modificazioni,
          e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
          degli importi corrisposti dal cittadino per  l'acquisto  di
          farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
          stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
          11, comma 9, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di sforamento di tale tetto  continuano  ad
          applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
          cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.
          159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          2007, n. 222. A decorrere  dall'anno  2013,  gli  eventuali
          importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
          alle regioni, per il 25%, in  proporzione  allo  sforamento
          del tetto  registrato  nelle  singole  regioni  e,  per  il
          residuo 75%, in base alla quota di  accesso  delle  singole
          regioni   al   riparto   della   quota   indistinta   delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
          nazionale. (127) 
              4. A decorrere dall'anno  2013  il  tetto  della  spesa
          farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo  5,  comma  5,
          del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
          rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
          le disposizioni dei commi da 5 a 10. (127) 
              5. Il tetto di cui al comma 4  e'  calcolato  al  netto
          della spesa per i farmaci  di  classe  A  in  distribuzione
          diretta e distribuzione per conto, nonche' al  netto  della
          spesa per i vaccini, per i medicinali di cui  alle  lettere
          c) e c-bis) dell'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,  per  le
          preparazioni  magistrali  e  officinali  effettuate   nelle
          farmacie ospedaliere, per  i  medicinali  esteri  e  per  i
          plasmaderivati di produzione regionale. 
              6. La spesa farmaceutica ospedaliera  e'  calcolata  al
          netto delle seguenti somme: 
              a) somme versate dalle  aziende  farmaceutiche,  per  i
          consumi in ambito ospedaliero, ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n.  296
          e  successive  disposizioni  di  proroga,  a  fronte  della
          sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5  per
          cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione  del
          Consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
          settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227; 
              b) somme restituite dalle  aziende  farmaceutiche  alle
          regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  a
          seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
          per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo  ai
          sensi dell'articolo 48,  comma  33,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni; 
              c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche,  anche
          sotto forma di extra-sconti, alle regioni e  alle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  applicazione  di
          procedure  di  rimborsabilita'  condizionata  (payment   by
          results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in  sede
          di  contrattazione  del  prezzo  del  medicinale  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 
              7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico  delle
          aziende farmaceutiche  una  quota  pari  al  50  per  cento
          dell'eventuale superamento del tetto  di  spesa  a  livello
          nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come  modificato  dal
          comma 4 del presente articolo. Il  restante  50  per  cento
          dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
          sole regioni nelle quali e'  superato  il  tetto  di  spesa
          regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;  non  e'
          tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
          equilibrio economico complessivo. 
              8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
          periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti: 
              a)  l'AIFA  attribuisce  a  ciascuna  azienda  titolare
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
          in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
          definitiva entro il  30  settembre  successivo,  un  budget
          annuale calcolato sulla base degli acquisti  di  medicinali
          da parte delle strutture pubbliche,  relativi  agli  ultimi
          dodici  mesi  per  i  quali  sono   disponibili   i   dati,
          distintamente per i farmaci equivalenti  e  per  i  farmaci
          ancora coperti da brevetto; dal calcolo  sono  detratte  le
          somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
          sanitario nazionale e  quelle  restituite  in  applicazione
          delle lettere  g),  h)  ed  i);  dal  calcolo  e'  altresi'
          detratto il valore, definito sulla base dei dati  dell'anno
          precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
          nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
          budget, a seguito delle decadenze di brevetti  in  possesso
          dell'azienda presa in considerazione; (123) 
              b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
          complessiva  prevista  per  effetto  delle   decadenze   di
          brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
          l'attribuzione del budget, nonche' le risorse  incrementali
          derivanti  dall'eventuale  aumento  del  tetto   di   spesa
          rispetto all'anno  precedente  sono  utilizzate  dall'AIFA,
          nella misura percentuale del 10 per cento,  ai  fini  della
          definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per  cento
          delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
          spesa dei farmaci innovativi; ove non  vengano  autorizzati
          farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa  per  farmaci
          innovativi assorba soltanto  parzialmente  tale  quota,  le
          disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima  quota
          del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
          10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
          per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del  mercato
          farmaceutico; 
              c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare  di
          AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di
          cui alla lettera b),  deve  risultare  uguale  all'onere  a
          carico del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza
          farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
          normativa vigente; 
              d) ai fini del  monitoraggio  complessivo  della  spesa
          sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera  si  fa
          riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
          la distribuzione diretta di medicinali di cui  all'articolo
          8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537, e successive modificazioni; ai fini  del  monitoraggio
          della spesa per singolo medicinale, si  fa  riferimento  ai
          dati trasmessi nell'ambito del  nuovo  sistema  informativo
          sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
          in ambito ospedaliero, e ai dati  trasmessi  dalle  regioni
          relativi  alle  prestazioni  farmaceutiche  effettuate   in
          distribuzione  diretta  e  per   conto;   ai   fini   della
          definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
          attivazione  del  flusso  informativo   dei   consumi   dei
          medicinali in ambito  ospedaliero,  alle  regioni  che  non
          hanno fornito i dati,  o  li  hanno  forniti  parzialmente,
          viene attribuita la  spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
          ospedaliera  rilevata   nell'ambito   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005; 
              e) l'AIFA procede  mensilmente  al  monitoraggio  della
          spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione  e
          a livello nazionale, e ne comunica gli esiti  al  Ministero
          della salute ed al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e alle regioni; 
              f) in caso di mancato  rispetto  del  tetto  di  spesa,
          l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo  a
          carico delle aziende  farmaceutiche  secondo  le  modalita'
          stabilite alle lettere seguenti del presente comma; 
              g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore
          delle regioni e delle province autonome in proporzione alla
          quota  di  riparto  delle  complessive  disponibilita'  del
          Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative
          alla mobilita'  interregionale;  l'entita'  del  ripiano  a
          carico delle singole aziende titolari di AIC  e'  calcolata
          in  proporzione  al  superamento  del   budget   definitivo
          attribuito  secondo  le  modalita'  previste  dal  presente
          comma; 
              h) la quota del superamento del tetto  imputabile  allo
          sforamento,  da  parte  dei   farmaci   innovativi,   dello
          specifico fondo di cui alla lettera b),  e'  ripartita,  ai
          fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
          titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
          relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; 
              i)  in  caso  di  superamento  del  budget   attribuito
          all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
          di medicinali orfani  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.
          141/2000 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
          innovativi, la quota di superamento  riconducibile  a  tali
          farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano,  al  lordo  IVA,
          tra tutte le aziende titolari di  AIC  in  proporzione  dei
          rispettivi fatturati relativi ai medicinali non  innovativi
          coperti da brevetto; (123) 
              j) la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte  le
          regioni interessate, da parte delle aziende  farmaceutiche,
          di quanto dovuto nei termini previsti  comporta  l'adozione
          da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
          di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
          e per  un  periodo  di  tempo  tali  da  coprire  l'importo
          corrispondente alla somma non versata, incrementato del  20
          per cento, fermo restando quanto previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di recupero del credito da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni interessate nei  confronti  delle
          aziende farmaceutiche inadempienti; 
              k) in  sede  di  prima  applicazione  della  disciplina
          recata dal presente comma, ai fini  della  definizione  dei
          budget delle aziende farmaceutiche per l'anno  2013,  fermo
          restando quanto previsto dalle lettere  a)  b)  e  c),  dai
          fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una  quota
          derivante  dalla  ripartizione   fra   tutte   le   aziende
          farmaceutiche,  in  proporzione  al  rispettivo   fatturato
          relativo all'anno 2012, dell'ammontare del  superamento,  a
          livello  complessivo,  del  tetto  di  spesa   farmaceutica
          ospedaliera per lo stesso anno. 
              9. L'AIFA segnala al Ministro della salute  l'imminente
          ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
          che, tenuto conto della rilevanza delle  patologie  in  cui
          sono  utilizzati   e   della   numerosita'   dei   pazienti
          trattabili,  potrebbero  determinare  forti  squilibri   di
          bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 
              10.   Al   fine   di   incrementare    l'appropriatezza
          amministrativa e  l'appropriatezza  d'uso  dei  farmaci  il
          comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
          2005 verificano annualmente che da parte delle  Regioni  si
          sia   provveduto   a   garantire   l'attivazione   ed    il
          funzionamento  dei  registri  dei  farmaci   sottoposti   a
          registro  e  l'attivazione  delle  procedure  per  ottenere
          l'eventuale rimborso da parte delle  aziende  farmaceutiche
          interessate. I registri dei  farmaci  di  cui  al  presente
          comma sono parte integrante  del  sistema  informativo  del
          Servizio sanitario nazionale. (127) 
              11. La disciplina dei commi da  4  a  10  del  presente
          articolo  in  materia  di  spesa  farmaceutica  sostituisce
          integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma  1
          dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111; conseguentemente  i  riferimenti  alla  lettera  b)
          contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
          devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a  10  del
          presente articolo. (127) 
              11-bis. Il medico che curi un paziente,  per  la  prima
          volta, per una  patologia  cronica,  ovvero  per  un  nuovo
          episodio di patologia non cronica, per il  cui  trattamento
          sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica  nella
          ricetta del Servizio sanitario nazionale  la  denominazione
          del  principio  attivo  contenuto  nel  farmaco  oppure  la
          denominazione di uno  specifico  medicinale  a  base  dello
          stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
          quest'ultimo. L'indicazione dello specifico  medicinale  e'
          vincolante  per  il  farmacista  ove  nella   ricetta   sia
          inserita,  corredata  obbligatoriamente  da  una  sintetica
          motivazione, la clausola  di  non  sostituibilita'  di  cui
          all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n.  27.  L'indicazione  e'  vincolante  per  il
          farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
          pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la  diversa
          richiesta del cliente. (129) 
              11-ter.  Nell'adottare   eventuali   decisioni   basate
          sull'equivalenza  terapeutica  fra  medicinali   contenenti
          differenti principi attivi, le regioni  si  attengono  alle
          motivate e documentate  valutazioni  espresse  dall'Agenzia
          italiana del farmaco. (134) 
              12. Con le disposizioni di cui ai commi 13  e  14  sono
          fissate  misure  di  razionalizzazione  della   spesa   per
          acquisti di beni e servizi  e  ulteriori  misure  in  campo
          sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti  le
          predette misure  sono  applicate,  salvo  la  stipulazione,
          entro  il  15  novembre  2012,  del  Patto  per  la  salute
          2013-2015,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131,  nella  quale  possono  essere
          convenute  rimodulazioni  delle  misure,   fermo   restando
          l'importo complessivo degli obiettivi  finanziari  annuali.
          Con  il  medesimo  Patto   si   procede   al   monitoraggio
          dell'attuazione delle misure finalizzate  all'accelerazione
          del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
          nazionale. (127) 
              13. Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
              a) ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          17, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
          111, gli importi  e  le  connesse  prestazioni  relative  a
          contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
          beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei  farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
          cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
          dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
          dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al  fine
          di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza  con
          specifico riferimento alle esigenze di inclusione  sociale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono       comunque        conseguire        l'obiettivo
          economico-finanziario  di   cui   alla   presente   lettera
          adottando   misure    alternative,    purche'    assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; (135) 
              b)  all'articolo  17,  comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; (128) 
              b-bis) l'articolo  7-bis  del  decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, e' abrogato; (130) 
              c)  sulla  base   e   nel   rispetto   degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre  2012,   con   regolamento   approvato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, previa intesa della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo  15-septies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.   502   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; (128) 
              c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi  modelli
          di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui  questa
          e'  garantita,  che  realizzino  effettive   finalita'   di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; (130) 
              d) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi  relativi  alle  categorie  merceologiche  presenti
          nella piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto  e
          negoziazione telematici messi a disposizione  dalla  stessa
          CONSIP,  ovvero,  se   disponibili,   dalle   centrali   di
          committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296. I  contratti  stipulati  in  violazione  di  quanto
          disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono
          illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilita'
          amministrativa.  Il  rispetto  di  quanto   disposto   alla
          presente   lettera   costituisce   adempimento   ai    fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  al   Servizio
          sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
          provvede  il  Tavolo  tecnico   per   la   verifica   degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
          alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7  maggio  2005,  sulla
          base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla  CONSIP  e
          dall'Autorita' per la  vigilanza  sui  contratti  pubblici;
          (133) 
              e) costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'Intesa
          Stato-Regioni   del   23    marzo    2005,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
              f) il tetto di  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
          medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; (136) 
              f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  dopo
          il  penultimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nelle
          aziende         ospedaliere,         nelle          aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente medico  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge»; (130) 
              g) all'articolo 8-sexies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
              «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato.». 
              14. A tutti i singoli contratti e  a  tutti  i  singoli
          accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, per l'acquisto di prestazioni  sanitarie  da  soggetti
          privati   accreditati   per   l'assistenza    specialistica
          ambulatoriale e per l'assistenza  ospedaliera,  si  applica
          una riduzione  dell'importo  e  dei  corrispondenti  volumi
          d'acquisto in misura percentuale fissa,  determinata  dalla
          regione o dalla provincia  autonoma,  tale  da  ridurre  la
          spesa complessiva annua, rispetto alla  spesa  consuntivata
          per l'anno 2011, dello  0,5  per  cento  per  l'anno  2012,
          dell'1 per cento per l'anno  2013  e  del  2  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2014.  Qualora  nell'anno  2011  talune
          strutture private accreditate siano rimaste  inoperative  a
          causa di eventi sismici o  per  effetto  di  situazioni  di
          insolvenza, le  indicate  percentuali  di  riduzione  della
          spesa possono tenere conto  degli  atti  di  programmazione
          regionale  riferiti   alle   predette   strutture   rimaste
          inoperative, purche' la regione assicuri, adottando  misure
          di  contenimento  dei  costi  su  altre  aree  della  spesa
          sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario  previsto
          dal presente comma. La misura di contenimento  della  spesa
          di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
          eventualmente  gia'  adottate  dalle  singole   regioni   e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              15. In deroga  alla  procedura  prevista  dall'articolo
          8-sexies, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, in materia di remunerazione  delle  strutture
          che  erogano  assistenza  ospedaliera  ed  ambulatoriale  a
          carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, con proprio  decreto,  entro  il  15  settembre
          2012, determina le tariffe massime  che  le  regioni  e  le
          province  autonome  possono  corrispondere  alle  strutture
          accreditate,  di  cui  all'articolo  8-quater  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
          modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili  e,
          ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari  regionali,
          tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite  la
          determinazione  tariffaria,  margini  di   inappropriatezza
          ancora esistenti a livello locale e nazionale. (127) (140) 
              16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla
          data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
          dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014,
          costituiscono  riferimento   per   la   valutazione   della
          congruita' delle risorse a carico  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale, quali principi di  coordinamento  della  finanza
          pubblica. (127) 
              17.  Gli  importi  tariffari,  fissati  dalle   singole
          regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma  15
          restano a carico dei bilanci regionali.  Tale  disposizione
          si intende comunque rispettata dalle regioni per  le  quali
          il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
          dell'articolo  12  dell'Intesa  sancita  dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta  del  23
          marzo 2005, abbia verificato  il  rispetto  dell'equilibrio
          economico-finanziario del settore  sanitario,  fatto  salvo
          quanto specificatamente previsto per le regioni  che  hanno
          sottoscritto l'accordo di cui all'articolo  1,  comma  180,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311   e   successive
          modificazioni    su    un    programma     operativo     di
          riorganizzazione, di riqualificazione  o  di  potenziamento
          del Servizio sanitario regionale, per le quali  le  tariffe
          massime costituiscono un limite invalicabile. (127) 
              17-bis. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la  finanza  pubblica,  una  commissione  per  la
          formulazione di proposte, nel rispetto degli  equilibri  di
          finanza  pubblica,  per   l'aggiornamento   delle   tariffe
          determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
          da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  della  Conferenza  delle
          regioni e delle province  autonome,  si  confronta  con  le
          associazioni   maggiormente   rappresentative   a   livello
          nazionale  dei  soggetti  titolari  di  strutture   private
          accreditate.  Ai  componenti  della  commissione   non   e'
          corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
          commissione conclude i suoi lavori  entro  sessanta  giorni
          dalla data dell'insediamento.  Entro  i  successivi  trenta
          giorni  il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          provvede   all'eventuale   aggiornamento   delle   predette
          tariffe. (132) (139) 
              18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel  primo,
          secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma  170,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la  medesima
          cadenza di cui al quarto periodo» sono  sostituite  con  le
          seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».
          (127) 
              20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
          di cui all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122,  qualora  al  termine  del
          periodo di riferimento del Piano di  rientro  ovvero  della
          sua prosecuzione, non venga  verificato  positivamente,  in
          sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali del piano stesso,  ovvero  della  sua
          prosecuzione. 
              21. Il comma 3 dell'articolo  17  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti: 
              «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi  71  e
          72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
          in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
              3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di cui al comma 3 si provvede  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 2, comma 73, della citata  legge  n.
          191 del 2009. La regione e' giudicata  adempiente  ove  sia
          accertato l'effettivo conseguimento di tali  obiettivi.  In
          caso contrario, limitatamente agli anni  2013  e  2014,  la
          regione e'  considerata  adempiente  ove  abbia  conseguito
          l'equilibrio economico. 
              3-ter. Per le regioni sottoposte ai  Piani  di  rientro
          dai  deficit  sanitari  o   ai   Programmi   operativi   di
          prosecuzione di detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli
          specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
          (127) 
              22. In funzione delle disposizioni recate dal  presente
          articolo il livello del fabbisogno del  servizio  sanitario
          nazionale e del  correlato  finanziamento,  previsto  dalla
          vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
          l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
          2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.100  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
          ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede  di
          autocoordinamento dalle  regioni  e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  medesime,  da  recepire,  in  sede  di
          espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
          per i rapporti fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  per  la  ripartizione  del
          fabbisogno sanitario  e  delle  disponibilita'  finanziarie
          annue per il Servizio  sanitario  nazionale,  entro  il  30
          settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed  entro  il
          30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
          Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
          predetti, all'attribuzione del  concorso  alla  manovra  di
          correzione dei conti alle singole regioni e  alle  Province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  alla  ripartizione  del
          fabbisogno  e  alla   ripartizione   delle   disponibilita'
          finanziarie annue per il Servizio  sanitario  nazionale  si
          provvede  secondo  i  criteri  previsti   dalla   normativa
          vigente. Le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
          autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione  della  regione
          Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma
          mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
          5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui al predetto articolo  27,  l'importo  del
          concorso  alla  manovra  di  cui  al  presente   comma   e'
          annualmente  accantonato,   a   valere   sulle   quote   di
          compartecipazione ai tributi erariali. (127) (137) 
              23. A decorrere dall'anno 2013,  la  quota  premiale  a
          valere  sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente
          legislazione per il finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'  annualmente  pari
          allo 0,25 per cento delle predette risorse. 
              24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio  2013,  le
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191. 
              25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
          luglio  2011,  n.  111  si  interpreta  nel  senso  che  le
          disposizioni ivi richiamate di limitazione  della  crescita
          dei trattamenti economici  anche  accessori  del  personale
          delle pubbliche amministrazioni  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con   il
          servizio sanitario nazionale  fin  dalla  loro  entrata  in
          vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
          e 3-ter,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2,  in  materia  di  certificazione  dei   crediti,   e
          dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  in  materia  di  compensazione  dei
          crediti,  e   i   relativi   decreti   attuativi,   trovano
          applicazione  nei  confronti  degli   enti   del   Servizio
          sanitario nazionale, secondo le modalita' e  le  condizioni
          fissate dalle medesime disposizioni. (127) 
              25-bis.  Ai  fini  della  attivazione   dei   programmi
          nazionali di valutazione sull'applicazione delle  norme  di
          cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  della   salute
          provvede alla modifica ed integrazione di tutti  i  sistemi
          informativi del Servizio sanitario nazionale, anche  quando
          gestiti da diverse amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
          interconnessione a livello  nazionale  di  tutti  i  flussi
          informativi  su  base  individuale.  Il   complesso   delle
          informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e'  reso
          disponibile per le attivita' di valutazione  esclusivamente
          in forma anonima ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  Ministero  della
          salute si  avvale  dell'AGENAS  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni
          assistenziali   e   delle   procedure    medico-chirurgiche
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A  tal  fine,
          AGENAS accede, in tutte le fasi  della  loro  gestione,  ai
          sistemi informativi interconnessi  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al presente comma  in  modalita'  anonima.
          (131) 
              25-ter. In relazione alla determinazione  dei  costi  e
          dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario  secondo
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68,   il   Governo   provvede   all'acquisizione   e   alla
          pubblicazione dei relativi dati entro il 31  ottobre  2012,
          nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del  medesimo
          decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
          nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. "