Art. 49 Appendice riservata 1. Nell'atto contrattuale che prevede la trattazione di informazioni classificate, le clausole di sicurezza finalizzate alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate, nonche' la lista che determina, per ciascuna informazione, il relativo livello di classifica di segretezza e l'eventuale qualifica di sicurezza, sono contenute in un'apposita appendice classificata, non soggetta a pubblicita' e divulgazione, denominata "Appendice riservata".