Art. 49 
 
 
                   Passivita' escluse dal bail-in 
 
  1. Sono soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle
seguenti: 
  a) i depositi protetti; 
  b)  le  passivita'  garantite,  incluse  le  obbligazioni  bancarie
garantite, le passivita' derivanti da contratti derivati di copertura
dei  rischi  dei  crediti  e  dei  titoli  ceduti  a  garanzia  delle
obbligazioni, nel limite del valore delle attivita' poste a  garanzia
delle    stesse,    nonche'    le    passivita'     nei     confronti
dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i  relativi
crediti sono assistiti da  privilegio  o  altra  causa  legittima  di
prelazione; 
  c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte  dell'ente
sottoposto a risoluzione di disponibilita' dei  clienti,  inclusa  la
disponibilita' detenuta nella prestazione di servizi e  attivita'  di
investimento  e  accessori  ovvero  da  o  per  conto  di   organismi
d'investimento collettivo o  fondi  di  investimento  alternativi,  a
condizione  che  questi  clienti  siano  protetti   nelle   procedure
concorsuali applicabili; 
  d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di  un  rapporto  fiduciario
tra l'ente sottoposto a  risoluzione  e  un  terzo,  in  qualita'  di
beneficiario,  a  condizione  che  quest'ultimo  sia  protetto  nelle
procedure concorsuali applicabili; 
  e) passivita' con durata originaria inferiore a  sette  giorni  nei
confronti di banche o SIM non  facenti  parte  del  gruppo  dell'ente
sottoposto a risoluzione; 
  f) passivita' con durata  residua  inferiore  a  sette  giorni  nei
confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una
controparte  centrale,  nonche'  dei  suoi  gestori  o  partecipanti,
purche'  le  passivita'  derivino  dalla   partecipazione   dell'ente
sottoposto a risoluzione ai sistemi; 
  g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti: 
  i)  dipendenti,  limitatamente  alle  passivita'   riguardanti   la
retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa
della  remunerazione.  Il  bail-in  e'  applicato   alla   componente
variabile della  remunerazione,  salvo  che  essa  sia  stabilita  da
contratti collettivi. In ogni caso, esso e' applicato alla componente
variabile  della   remunerazione   del   personale   piu'   rilevante
identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014; 
  ii)  fornitori  di  beni  o  servizi  necessari  per   il   normale
funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione; 
  iii)  sistemi  di  garanzia  dei  depositanti,   limitatamente   ai
contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione  per  l'adesione
ai sistemi. 
  2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto  o  in  parte,
dall'applicazione del bail-in passivita' diverse da  quelle  elencate
nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
  a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passivita'  in
tempi ragionevoli; 
  b) l'esclusione e' strettamente necessaria e proporzionata per: 
  i) assicurare la continuita'  delle  funzioni  essenziali  e  delle
principali linee di operativita' dell'ente sottoposto a  risoluzione,
in modo da consentirgli di preservare la propria  operativita'  e  la
fornitura di servizi chiave; o 
  ii)  evitare  un   contagio   che   perturberebbe   gravemente   il
funzionamento  dei  mercati  finanziari  e  delle  infrastrutture  di
mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro
o dell'Unione europea; 
    c) l'inclusione di tali passivita' nell'applicazione del  bail-in
determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori
sopporterebbero  perdite  maggiori  rispetto  a   quelle   che   essi
subirebbero   in   caso   di   esclusione    di    tali    passivita'
dall'applicazione del bail-in. 
  3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo
a: 
  a) il  principio  secondo  cui  le  perdite  sono  sostenute  dagli
azionisti e, solo successivamente, dai creditori dell'ente sottoposto
a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di priorita'  applicabile
in sede  concorsuale;  le  passivita'  escluse  dal  bail-in  possono
ricevere  un  trattamento  piu'  favorevole  rispetto  a  quello  che
spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso grado  o  di  grado
sovraordinato se l'ente sottoposto  a  risoluzione  fosse  liquidato,
secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal  Testo
Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; 
  b) la capacita' di assorbimento delle perdite dell'ente  sottoposto
a risoluzione che ne risulterebbe; 
  c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il finanziamento
di altre procedure di risoluzione; 
  d) quanto previsto negli atti delegati adottati  dalla  Commissione
Europea ai sensi  dell'articolo  44,  paragrafo  11  della  direttiva
2014/59/UE; 
  e) la natura dei titolari delle passivita', ivi inclusi i  titolari
dei depositi di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera a),  numero
1), del Testo unico bancario. 
  4.  L'esclusione  di  passivita'  ai   sensi   del   comma   2   e'
preventivamente notificata  dalla  Banca  d'Italia  alla  Commissione
Europea.  Se  l'esclusione  richiede  il  contributo  del  fondo   di
risoluzione o di una fonte alternativa  di  finanziamento,  la  Banca
d'Italia dispone l'esclusione,  salvo  che  la  Commissione  Europea,
entro 24 ore dal momento  in  cui  e'  stata  informata  dalla  Banca
d'Italia, o entro il diverso  termine  concordato  con  quest'ultima,
comunichi il proprio divieto o chieda di apportare  modifiche.  Negli
altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio. 
  5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le perdite che
le passivita' escluse avrebbero  dovuto  assorbire  sono  trasferite,
alternativamente o congiuntamente, su: 
  a) i titolari delle altre passivita' soggette a bail-in mediante la
loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo l'articolo  22,
comma 1, lettera c); 
  b) il fondo  di  risoluzione,  il  quale,  in  tal  caso,  effettua
conferimenti nel  capitale  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  in
misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto  o  da
ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1. 
  6. L'intervento del fondo di risoluzione  ai  sensi  del  comma  5,
lettera b), puo' essere disposto a condizione che: 
  a)  il  contributo   al   ripianamento   delle   perdite   e   alla
ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione  fornito  dalle
riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni  o
di strumenti di capitale e dai detentori  di  passivita'  soggette  a
bail-in sia pari ad almeno l'8 per  cento  delle  passivita'  totali,
inclusi i fondi propri, dell'ente; e 
  b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento
delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente sottoposto
a risoluzione. 
  Al fine dell'applicazione del presente comma, le passivita'  totali
dell'ente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono
determinati secondo  la  valutazione  disciplinata  da  dal  Capo  I,
Sezione II. 
  7. Il contributo del fondo  di  risoluzione  di  cui  al  comma  5,
lettera b), puo' essere finanziato da: 
  a) i contributi ordinari; 
  b) i contributi straordinari che il fondo puo'  riscuotere  in  tre
anni; 
  c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono insufficienti,
le altre forme di sostegno  finanziario  previste  dall'articolo  78,
comma 1, lettera c). 
  8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a), puo' essere
disposto l'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma  5,
lettera b), a condizione che: 
  a)  il  contributo   al   ripianamento   delle   perdite   e   alla
ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione  fornito  dalle
riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o  di
strumenti di capitale  e  dai  detentori  di  passivita'  soggette  a
bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attivita'  ponderate
per il rischio dell'ente; e 
  b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il
3 per cento dei depositi protetti di tutte le banche  italiane  e  le
succursali  italiane  di   banche   extracomunitarie   derivante   da
contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia un attivo
su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro. 
  9.  In   casi   straordinari,   si   possono   reperire   ulteriori
finanziamenti da fonti alternative a condizione che: 
  a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite
del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b); e 
  b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passivita'
chirografarie soggette a bail-in,  fatta  eccezione  per  i  depositi
ammissibili al rimborso. 
  10. Al ricorrere delle condizioni  indicate  al  comma  9,  possono
altresi' essere utilizzate  eventuali  disponibilita'  del  fondo  di
risoluzione derivanti da contributi ordinari anche  oltre  il  limite
del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b). 
 
          Note all'art. 49: 
              -  Il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  604/2014  della
          Commissione, del 4 marzo 2014 , che  integra  la  direttiva
          2013/36/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di  regolamentazione
          relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per
          identificare le categorie di  personale  le  cui  attivita'
          professionali hanno un impatto sostanziale sul  profilo  di
          rischio  dell'ente  e'  pubblicato  nella  GU  L  167   del
          6.6.2014. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  paragrafo   11
          dell'art. 44 della citata direttiva 2014/59/UE: 
              "Art. 44 (Ambito di applicazione  dello  strumento  del
          bail-in). - 1. - 10 (Omissis). 
              11. Alla Commissione e' conferito il potere di adottare
          atti delegati  conformemente  all'art.  115  per  precisare
          ulteriormente  le  circostanze  in  cui   l'esclusione   e'
          necessaria per il raggiungimento degli  obiettivi  indicati
          al presente articolo, paragrafo 3. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art.
          91 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 91 (Restituzioni e riparti). - 1. (Omissis). 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dall'art.  2741  del
          codice civile e dall'art.  111  della  legge  fallimentare,
          nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma
          1: 
              a) i seguenti crediti sono soddisfatti  con  preferenza
          rispetto agli altri crediti chirografari: 
              1)  la  parte  dei   depositi   di   persone   fisiche,
          microimprese,  piccole  e  medie  imprese  ammissibili   al
          rimborso e superiore all'importo previsto dall'art. 96-bis,
          comma 5; 
              2)  i  medesimi  depositi  indicati   al   numero   1),
          effettuati presso  succursali  extracomunitarie  di  banche
          aventi sede legale in Italia; 
              b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai  crediti
          indicati alla lettera a): 
              1) i depositi protetti; 
              2) i  crediti  vantati  dai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositanti a seguito della surroga  nei  diritti  e  negli
          obblighi dei depositanti protetti; 
              c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli  altri
          crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti  i
          crediti indicati alle lettere a) e b), gli  altri  depositi
          presso la banca. 
              (Omissis).".