Art. 49 
 
                      Modifiche all'articolo 63 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 63 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «Le pubbliche amministrazioni  centrali»
sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di  cui  all'articolo  2,
comma 2,»; 
    b)  al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:   «Le   pubbliche
amministrazioni e i gestori  di  servizi  pubblici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»; 
    c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in  conformita'  alle
regole  tecniche  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  71.  Per  le
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le
regole  tecniche  sono  adottate  previo  parere  della   Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e  negli  enti
locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in conformita' alle regole tecniche  di  cui  all'articolo
71.»; 
    d) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati. 
 
          Note all'art. 49: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  63  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 63 (Organizzazione e  finalita'  dei  servizi  in
          rete) 
              1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,   comma   2,
          individuano le modalita' di erogazione dei servizi in  rete
          in base a criteri di valutazione di efficacia, economicita'
          ed utilita' e nel rispetto dei principi  di  eguaglianza  e
          non   discriminazione,   tenendo   comunque   presenti   le
          dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale
          destinazione all'utilizzazione da  parte  di  categorie  in
          situazioni di disagio. 
              2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,   comma   2,
          progettano e realizzano i  servizi  in  rete  mirando  alla
          migliore soddisfazione  delle  esigenze  degli  utenti,  in
          particolare garantendo la completezza del procedimento,  la
          certificazione dell'esito e  l'accertamento  del  grado  di
          soddisfazione dell'utente.  A  tal  fine,  sono  tenuti  ad
          adottare  strumenti  idonei  alla  rilevazione   immediata,
          continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
          alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
              3.  Le  pubbliche   amministrazioni   collaborano   per
          integrare i procedimenti di rispettiva competenza  al  fine
          di agevolare gli adempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e
          rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
          amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione. 
              3-bis. - 3-ter. - 3-quater. - 3-quinquies. (abrogati).»