(Accordo-art. 49)
 
                             Articolo 49 
 
     Lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado 
 
  1. La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali 
 
  o locali e' una lingua ufficiale  dell'Unione  europea  che  e'  la
lingua ufficiale o una delle  lingue  ufficiali  dello  Stato  membro
contraente che ospita la divisione interessata,  o  la  lingua  o  le
lingue  ufficiali  designate  dagli  Stati  membri   contraenti   che
condividono una divisione regionale. 
 
  2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati  membri  contraenti  possono
designare una  o  piu'  lingue  ufficiali  dell'Ufficio  europeo  dei
brevetti come lingua del procedimento della loro divisione  locale  o
regionale. 
 
  3. Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento
la lingua in  cui  e'  stato  rilasciato  il  brevetto,  fatta  salva
l'approvazione da parte del collegio competente. Se il  collegio  non
approva la scelta delle parti, esse possono chiedere che la questione
sia deferita alla divisione centrale. 
 
  4. Previo accordo delle parti  il  collegio  competente  puo',  per
motivi di praticita' ed equita', decidere di usare la lingua  in  cui
e' stato rilasciato il brevetto come lingua del procedimento. 
 
  5. Su richiesta di una delle parti e sentito il parere delle  altre
parti e del collegio competente il presidente del tribunale di  primo
grado, per motivi di equita' e tenendo conto di tutte le  circostanze
pertinenti, compresa la posizione delle parti e in particolare quella
del convenuto, puo' decidere di usare come lingua del procedimento la
lingua in cui e' stato  rilasciato  il  brevetto.  In  tal  caso,  il
presidente del tribunale di primo grado valuta la necessita'  di  uno
specifico regime di traduzione e interpretariato. 
 
  6. La lingua del procedimento presso la divisione  centrale  e'  la
lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto in questione.