Articolo 49 Lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado 1. La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali o locali e' una lingua ufficiale dell'Unione europea che e' la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, o la lingua o le lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri contraenti possono designare una o piu' lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento della loro divisione locale o regionale. 3. Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione da parte del collegio competente. Se il collegio non approva la scelta delle parti, esse possono chiedere che la questione sia deferita alla divisione centrale. 4. Previo accordo delle parti il collegio competente puo', per motivi di praticita' ed equita', decidere di usare la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto come lingua del procedimento. 5. Su richiesta di una delle parti e sentito il parere delle altre parti e del collegio competente il presidente del tribunale di primo grado, per motivi di equita' e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, compresa la posizione delle parti e in particolare quella del convenuto, puo' decidere di usare come lingua del procedimento la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto. In tal caso, il presidente del tribunale di primo grado valuta la necessita' di uno specifico regime di traduzione e interpretariato. 6. La lingua del procedimento presso la divisione centrale e' la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto in questione.