Art. 49 
 
 
                      Denominazione degli aceti 
 
  1. La denominazione di «aceto  di  ...»,  seguita  dall'indicazione
della materia  prima,  intesa  come  liquido  alcolico  o  zuccherino
utilizzato come  materia  prima,  da  cui  deriva,  e'  riservata  al
prodotto  ottenuto  esclusivamente  dalla  fermentazione  acetica  di
liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola,  che  presenta  al
momento  dell'immissione  al  consumo  umano  diretto   o   indiretto
un'acidita' totale, espressa in acido acetico, compresa tra  5  e  12
grammi per  100  millilitri,  una  quantita'  di  alcol  etilico  non
superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o  che
contiene  qualsiasi  altra  sostanza  o  elemento  in  quantita'  non
superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la
salute, indicati nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute. Per
materia prima si intende altresi', limitatamente agli aceti  derivati
da frutta, il prodotto agricolo primario oppure, in  alternativa,  il
suo derivato alcolico  o  zuccherino  ottenuto  mediante  il  normale
processo di trasformazione dello stesso prodotto  agricolo  primario.
Per gli aceti di alcol comunque non destinati al  consumo  umano,  il
limite massimo dell'acidita' totale, espressa in  acido  acetico,  e'
elevato fino a 20 grammi per 100 millilitri. 
  2. In deroga al comma 1, l'aceto di vino e'  il  prodotto  definito
dalla vigente normativa dell'Unione europea contenente una  quantita'
di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento  in  volume.  Per  gli
aceti di vino ottenuti mediante fermentazione statica  e  maturazione
in recipienti di legno, o anche di materiale diverso per i soli aceti
bianchi, di capacita' non superiore a 10 ettolitri per un periodo non
inferiore a sei mesi, il predetto limite dell'1,5 per cento in volume
e' elevato al 4 per cento in volume. 
  3. I liquidi alcolici  o  zuccherini  di  cui  al  comma  1  devono
provenire da materie prime idonee al consumo umano diretto. 
  4. I vini destinati all'acetificazione devono avere un contenuto in
acido acetico non superiore a 8 grammi per litro. 
  5. Con decreto del Ministro, emanato di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro della salute,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate: 
    a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici  o
zuccherini di origine agricola che possono essere  impiegati  per  la
preparazione di aceti; 
    b) le eventuali diverse  caratteristiche  degli  aceti,  oltre  a
quelle previste dal decreto di cui al comma 1, in relazione  a  nuove
acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie.