Art. 49 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva e le  entita'  di  gestione
indipendente, che gia' operano nel settore  dell'intermediazione  dei
diritti d'autore e dei diritti  connessi  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  provvedono  al  necessario  adeguamento
organizzativo e gestionale, al fine di  rispettare  i  requisiti  ivi
previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Alla  verifica  circa  l'effettivo  adeguamento  di  cui  al
precedente  periodo  provvede  l'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40.  L'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle informazioni  a
sua disposizione, fornisce alla Commissione europea un  elenco  degli
organismi di gestione collettiva con sede sul proprio  territorio,  e
successivamente comunica alla Commissione europea qualsiasi  modifica
a tale elenco. 
  2. Fino all'adozione di nuove disposizioni  attuative  in  tema  di
criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli  artisti  interpreti
ed esecutori, da adottarsi entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, con decreto  del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014. 
 
          Note all'art. 49: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio  2014,  si
          veda nelle note alle premesse.