(( Art. 49 ter 
 
          Strutture temporanee nelle zone del centro Italia 
                          colpite dal sisma 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da  garanzia
del  fornitore,  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle
strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre
2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni
interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro  Italia  dal
24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate. 
  2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile
sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
dell'articolo  1  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   si
provvede, nel limite  massimo  di  2.500.000  euro,  a  valere  sulle
risorse stanziate a  legislazione  vigente  per  il  superamento  del
predetto stato di emergenza. ))