Art. 49. Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali 1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell'art. 35 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.