Art. 49 
 
                  Revisione priorita' investimenti 
 
  1.  All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 134 dopo le parole «del territorio» sono aggiunte  le
seguenti: «nonche' per interventi ((sulla viabilita')) e per la messa
in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con
la  finalita'  di   ridurre   l'inquinamento   ambientale,   per   la
rigenerazione  urbana  e  la  riconversione  energetica  verso  fonti
rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche  ambientali
dei siti inquinati»; 
    b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «nonche' per interventi ((sulla viabilita' e sui  trasporti))
anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale»  e  dopo
la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
      « c-bis) la messa in sicurezza e  lo  sviluppo  di  sistemi  di
trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso
forme di mobilita' maggiormente sostenibili e  alla  riduzione  delle
emissioni climalteranti; 
      c-ter)  progetti   di   rigenerazione   urbana,   riconversione
energetica e utilizzo fonti rinnovabili; 
      c-quater) infrastrutture sociali; 
      c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati. ». 
  ((1-bis. Al codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 83, comma 10,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:
«L'ANAC  definisce  i  requisiti  reputazionali  e   i   criteri   di
valutazione degli stessi» sono inserite le  seguenti:  «e  i  criteri
relativi alla valutazione dell'impatto generato di  cui  all'articolo
1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche
qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle societa' benefit,»; 
    b) all'articolo 95, il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
      « 13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e  con
i  principi  di  parita'   di   trattamento,   non   discriminazione,
trasparenza e  proporzionalita',  le  amministrazioni  aggiudicatrici
indicano nel bando di  gara,  nell'avviso  o  nell'invito  i  criteri
premiali che intendono applicare  alla  valutazione  dell'offerta  in
relazione  al  maggiore  rating  di  legalita'  e  di  impresa,  alla
valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1,  comma  382,
lettera b), della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  anche  qualora
l'offerente sia un soggetto diverso dalle societa'  benefit,  nonche'
per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese,
dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle
procedure di affidamento. Indicano  altresi'  il  maggiore  punteggio
relativo  all'offerta  concernente  beni,  lavori   o   servizi   che
presentano un  minore  impatto  sulla  salute  e  sull'ambiente,  ivi
compresi i beni o i prodotti da filiera corta  o  a  chilometro  zero
».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 134 e 135 dell'articolo 1
          della citata legge n. 145 del 2018, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 133. Omissis 
                134. Al fine di favorire  gli  investimenti,  per  il
          periodo 2021-2033, sono assegnati alle  regioni  a  statuto
          ordinario contributi per investimenti per la  realizzazione
          di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli  edifici
          e del territorio nonche' per interventi sulla viabilita'  e
          per la messa in sicurezza  e  lo  sviluppo  di  sistemi  di
          trasporto  pubblico  anche  con  la  finalita'  di  ridurre
          l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la
          riconversione energetica verso fonti  rinnovabili,  per  le
          infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali  dei  siti
          inquinati, nel limite complessivo di 135  milioni  di  euro
          annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro
          per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli  anni
          dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno  2033.
          Gli importi spettanti  a  ciascuna  regione  a  valere  sui
          contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella
          tabella 1 allegata alla presente  legge  e  possono  essere
          modificati  a  invarianza   del   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio  2020,  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                135. I contributi per  gli  investimenti  di  cui  al
          comma 134 sono assegnati per almeno il 70  per  cento,  per
          ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario  ai  comuni
          del  proprio  territorio  entro  il  30  ottobre  dell'anno
          precedente  al  periodo  di  riferimento.   Il   contributo
          assegnato a ciascun comune e'  finalizzato  a  investimenti
          per: 
                  a) la messa in sicurezza del territorio  a  rischio
          idrogeologico; 
                  b)  la  messa  in  sicurezza  di  strade,  ponti  e
          viadotti nonche' per  interventi  sulla  viabilita'  e  sui
          trasporti anche con la finalita' di ridurre  l'inquinamento
          ambientale; 
                  c)  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici,   con
          precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture
          di proprieta' dei comuni; 
                  c-bis) la messa  in  sicurezza  e  lo  sviluppo  di
          sistemi di  trasporto  pubblico  di  massa  finalizzati  al
          trasferimento modale verso forme di mobilita'  maggiormente
          sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; 
                  c-ter)   progetti    di    rigenerazione    urbana,
          riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; 
                  c-quater) infrastrutture sociali; 
                  c-quinquies)  le  bonifiche  ambientali  dei   siti
          inquinati. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo  83  del
          citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.   83   (Criteri   di   selezione   e   soccorso
          istruttorio). - 1. - 9. Omissis 
                10. E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  ne  cura  la
          gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
          premialita', per il  quale  l'Autorita'  rilascia  apposita
          certificazione agli operatori economici, su  richiesta.  Il
          suddetto sistema  e'  connesso  a  requisiti  reputazionali
          valutati sulla base di indici qualitativi  e  quantitativi,
          oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di  accertamenti
          definitivi  che  esprimono  l'affidabilita'   dell'impresa.
          L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i  criteri  di
          valutazione  degli  stessi  e  i  criteri   relativi   alla
          valutazione dell'impatto generato di  cui  all'articolo  1,
          comma 382, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
          anche qualora l'offerente sia  un  soggetto  diverso  dalle
          societa' benefit, nonche' le modalita'  di  rilascio  della
          relativa  certificazione,  mediante  linee  guida  adottate
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Le linee guida di cui al  precedente
          periodo istituiscono altresi'  un  sistema  amministrativo,
          regolato sotto  la  direzione  dell'ANAC,  di  penalita'  e
          premialita' per la denuncia  obbligatoria  delle  richieste
          estorsive e corruttive da parte delle imprese  titolari  di
          appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e  le
          imprese  fornitrici  di   materiali,   opere   e   servizi,
          prevedendo altresi' uno specifico regime sanzionatorio  nei
          casi  di   omessa   o   tardiva   denuncia.   I   requisiti
          reputazionali alla base del rating di  impresa  di  cui  al
          presente  comma  tengono   conto,   in   particolare,   dei
          precedenti comportamenti dell'impresa, con  riferimento  al
          mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
          delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
          estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei
          costi nell'esecuzione  dei  contratti  e  dell'incidenza  e
          degli esiti del contenzioso sia in sede  di  partecipazione
          alle procedure di  gara  sia  in  fase  di  esecuzione  del
          contratto. Per il calcolo del rating di  impresa  si  tiene
          conto del comportamento degli  operatori  economici  tenuto
          nelle procedure di affidamento avviate  dopo  l'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'ANAC  attribuisce
          elementi   premiali   agli    operatori    economici    per
          comportamenti  anteriori  all'entrata   in   vigore   della
          presente disposizione conformi a  quanto  previsto  per  il
          rilascio del rating di impresa.».