Art. 49 
 
 
       Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale 
 
    1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una  procedura
di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente
proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati  e  accertati  i
presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della
liquidazione giudiziale. 
    2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti  legittimati,
il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui  all'articolo
44, comma 2, quando e' decorso inutilmente o  e'  stato  revocato  il
termine di cui all'articolo  44,  comma  1,  lettera  a),  quando  il
debitore non ha depositato le spese di procedura di cui  all'articolo
44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o
in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il
concordato preventivo o gli  accordi  di  ristrutturazione  non  sono
stati omologati. 
    3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale: 
    a) nomina il giudice delegato per la procedura; 
    b) nomina il curatore  e,  se  utile,  uno  o  piu'  esperti  per
l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore; 
    c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci  e
delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale
nei casi in cui la documentazione e'  tenuta  a  norma  dell'articolo
2215-bis del codice civile, nonche'  dell'elenco  dei  creditori,  se
gia' non eseguito a norma dell'articolo 39; 
    d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui  si
procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio
di non oltre centoventi giorni dal deposito  della  sentenza,  ovvero
centocinquanta giorni  in  caso  di  particolare  complessita'  della
procedura; 
    e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti  reali  o
personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio  di
trenta giorni prima dell'udienza  di  cui  alla  lettera  d)  per  la
presentazione delle domande di insinuazione; 
    f) autorizza il curatore, con le modalita' di cui  agli  articoli
155-quater,  155-quinquies  e  155-sexies   delle   disposizioni   di
attuazione del codice di procedura civile: 
      1) ad accedere alle  banche  dati  dell'anagrafe  tributaria  e
dell'archivio dei rapporti finanziari; 
      2) ad accedere  alla  banca  dati  degli  atti  assoggettati  a
imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 
      3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco  dei  fornitori
di cui all'articolo 21 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122   e   successive
modificazioni; 
      4) ad acquisire la documentazione contabile in  possesso  delle
banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con
l'impresa debitrice, anche se estinti; 
      5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti
relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 
    4. La sentenza e' comunicata e pubblicata ai sensi  dell'articolo
45.  La  sentenza  produce  i  propri  effetti   dalla   data   della
pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice  di
procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei  terzi,  fermo  quanto
disposto agli articoli da 163 a  171,  si  producono  dalla  data  di
iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. 
    5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale  se
l'ammontare dei debiti scaduti e non  pagati  risultanti  dagli  atti
dell'istruttoria e' complessivamente  inferiore  a  euro  trentamila.
Tale importo e' periodicamente aggiornato con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d). 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 49: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2215-bis del codice
          civile: 
              "Art. 2215-bis. Documentazione informatica. 
              I libri, i repertori, le scritture e la  documentazione
          la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di  legge  o
          di regolamento o che sono richiesti dalla  natura  o  dalle
          dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con
          strumenti informatici. 
              Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al
          primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni
          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto
          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di
          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
          legge. 
              Gli  obblighi   di   numerazione   progressiva   e   di
          vidimazione previsti  dalle  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento per la tenuta dei libri, repertori e  scritture
          sono assolti, in caso di tenuta con strumenti  informatici,
          mediante apposizione,  almeno  una  volta  all'anno,  della
          marcatura    temporale    e    della     firma     digitale
          dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato
          (2). 
              Qualora  per  un  anno   non   siano   state   eseguite
          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale
          devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e
          da tale apposizione decorre il periodo annuale  di  cui  al
          terzo comma. 
              I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con
          strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
          articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
          2709 e 2710 del codice civile. 
              Per  i  libri  e  per  i  registri  la  cui  tenuta  e'
          obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento  di
          natura tributaria, il termine di cui al terzo  comma  opera
          secondo le  norme  in  materia  di  conservazione  digitale
          contenute nelle medesime disposizioni.". 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  155-quater,
          155-quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione
          del codice di procedura civile: 
              "Art. 155-quater.  Modalita'  di  accesso  alle  banche
          dati. 
              Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati
          contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di  cui
          all'articolo 492-bis  del  codice  mettono  a  disposizione
          degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di
          cui  all'articolo  58  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, su richiesta del Ministero della  giustizia.
          Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia  per  l'Italia
          digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche
          di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso,
          quando l'amministrazione che gestisce la banca  dati  o  il
          Ministero  della  giustizia  non  dispongono  dei   sistemi
          informatici  per  la  cooperazione   applicativa   di   cui
          all'articolo 72, comma 1, lettera e), del  medesimo  codice
          di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso  e'
          consentito previa  stipulazione,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,   di   una   convenzione
          finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati,  sentito
          il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali.  Il
          Ministero della giustizia pubblica sul portale dei  servizi
          telematici l'elenco delle  banche  dati  per  le  quali  e'
          operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per
          le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice. 
              Il  Ministro  della   giustizia   puo'   procedere   al
          trattamento   dei   dati   acquisiti    senza    provvedere
          all'informativa  di  cui  all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni
          e protesti, il  registro  cronologico  denominato  «Modello
          ricerca beni», conforme al modello adottato con il  decreto
          del Ministro della giustizia di cui al primo comma. 
              L'accesso  da  parte  dell'ufficiale  giudiziario  alle
          banche dati di cui all'articolo  492-bis  del  codice  e  a
          quelle individuate con il decreto di cui al primo comma  e'
          gratuito. La disposizione di cui al periodo  precedente  si
          applica anche all'accesso effettuato a norma  dell'articolo
          155-quinquies di queste disposizioni. 
              Art. 155-quinquies. Accesso alle banche dati tramite  i
          gestori. 
              Quando  le   strutture   tecnologiche,   necessarie   a
          consentire  l'accesso  diretto  da   parte   dell'ufficiale
          giudiziario alle banche dati di  cui  all'articolo  492-bis
          del codice e a quelle individuate con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti,
          il creditore, previa autorizzazione a  norma  dell'articolo
          492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori
          delle  banche  dati  previste  dal  predetto   articolo   e
          dall'articolo  155-quater   di   queste   disposizioni   le
          informazioni nelle stesse contenute. 
              La disposizione di  cui  al  primo  comma  si  applica,
          limitatamente  a  ciascuna  delle  banche   dati   comprese
          nell'anagrafe  tributaria,  ivi  incluso   l'archivio   dei
          rapporti  finanziari,   nonche'   a   quelle   degli   enti
          previdenziali,  sino  all'inserimento  di  ognuna  di  esse
          nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma. 
              Art. 155-sexies. Ulteriori casi di  applicazione  delle
          disposizioni per la ricerca con modalita'  telematiche  dei
          beni da pignorare. 
              Le disposizioni in materia  di  ricerca  con  modalita'
          telematiche dei beni da pignorare si  applicano  anche  per
          l'esecuzione  del   sequestro   conservativo   e   per   la
          ricostruzione dell'attivo  e  del  passivo  nell'ambito  di
          procedure  concorsuali  di  procedimenti  in   materia   di
          famiglia e di quelli relativi alla  gestione  di  patrimoni
          altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei  crediti,
          il curatore, il commissario  e  il  liquidatore  giudiziale
          possono avvalersi delle  medesime  disposizioni  anche  per
          accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti  la
          procedura ha ragioni  di  credito,  anche  in  mancanza  di
          titolo  esecutivo  nei  loro  confronti.  Quando  di   tali
          disposizioni  ci  si  avvale   nell'ambito   di   procedure
          concorsuali e  di  procedimenti  in  materia  di  famiglia,
          l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.". 
              Per il testo dell'articolo 133 del codice di  procedura
          civile vedi note all'articolo 48.".