Art. 49 Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso 1. All'articolo 105 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo le parole «dalla parte che ha dedotto la falsita'» sono inserite le seguenti: «, unitamente all'istanza di fissazione di udienza»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio e' dichiarato estinto anche d'ufficio.».
Note all'art. 49: - Si riporta l'articolo 105 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 105 (Incidente di falso). - (Omissis). 5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso e' depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsita', unitamente all'istanza di fissazione di udienza. 6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio e' dichiarato estinto anche d'ufficio.».