Art. 49 bis 
 
Centro per l'innovazione e il  trasferimento  tecnologico  nel  campo
           delle scienze della vita con sede in Lombardia 
 
  1. Al fine di favorire processi innovativi  proposti  dai  soggetti
pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della
regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche, i
centri  di  ricerca,  le  piccole  e  medie  imprese  e  le  start-up
innovative, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno
2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  quale
concorso dello Stato alle spese  di  promozione  e  finanziamento  di
progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione
con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui  all'articolo
1, commi  da  116  a123,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
attraverso una struttura denominata «Centro per  l'innovazione  e  il
trasferimento tecnologico nel campo delle scienze  della  vita»,  con
sede in Lombardia. 
  2. Il Centro di cui al comma  1  favorisce  la  collaborazione  tra
soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti  di  ricerca
nazionali ed europei, garantendo  l'ampia  diffusione  dei  risultati
delle ricerche e  il  trasferimento  delle  conoscenze  e  sostenendo
l'attivita'  brevettuale  e  la   valorizzazione   della   proprieta'
intellettuale.  Il  Centro  favorisce   le   attivita'   di   ricerca
collaborativa tra imprese e start-up innovative per  lo  sviluppo  di
biotecnologie, tecnologie di  intelligenza  artificiale  per  analisi
genetiche,   proteomiche   e   metabolomiche,   tecnologie   per   la
diagnostica, la  sorveglianza  attiva,  la  protezione  di  individui
fragili, il miglioramento della qualita' di vita  e  l'invecchiamento
attivo. 
  3.  La  Fondazione  Human  Technopole  adotta   specifiche   misure
organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con  adozione  di  una
contabilita' separata relativa  all'utilizzo  delle  risorse  a  tale
scopo attribuite. 
  4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apporti al  fondo  di
dotazione e al fondo  di  gestione  della  Fondazione  a  carico  del
bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto
presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione». 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020  e  a  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  2  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto; 
  b)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  116  a   123
          dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),
          come modificato dalla presente legge: 
              «116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici
          e  privati  nei  settori  della  ricerca  finalizzata  alla
          prevenzione e alla salute, coerentemente con  il  Programma
          nazionale per la ricerca (PNR), e' istituita la  Fondazione
          per la creazione  di  un'infrastruttura  scientifica  e  di
          ricerca,  di  interesse  nazionale,   multidisciplinare   e
          integrata  nei  settori  della  salute,   della   genomica,
          dell'alimentazione  e  della  scienza  dei  dati  e   delle
          decisioni, e per la realizzazione del progetto  scientifico
          e di ricerca Human technopole di  cui  all'articolo  5  del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 gennaio  2016,  n.  9,  e  al
          relativo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          16 settembre 2016 di approvazione del  progetto  esecutivo,
          di seguito denominata «Fondazione ». Per il  raggiungimento
          dei  propri  scopi  la  Fondazione  instaura  rapporti  con
          omologhi enti e organismi in Italia e all'estero. 
              117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e
          delle finanze, il Ministero della  salute  e  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai quali
          viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione. 
              118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  16  settembre  2016
          predispone lo schema di statuto  della  Fondazione  che  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  della
          salute.  Lo  statuto  stabilisce  la  denominazione   della
          Fondazione e disciplina,  tra  l'altro,  la  partecipazione
          alla Fondazione di altri enti pubblici e  privati,  nonche'
          le modalita' con  cui  tali  soggetti  possono  partecipare
          finanziariamente al progetto scientifico Human technopole. 
              119. Il patrimonio della Fondazione  e'  costituito  da
          apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori
          apporti dello Stato, nonche' dalle risorse  provenienti  da
          soggetti pubblici e privati. Le attivita',  oltre  che  dai
          mezzi propri, possono essere finanziate  da  contributi  di
          enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono  essere
          concessi  in  comodato  beni  immobili  facenti  parte  del
          demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile  dello
          Stato. L'affidamento in comodato  di  beni  di  particolare
          valore artistico e storico alla  Fondazione  e'  effettuato
          dall'amministrazione competente, d'intesa con  il  Ministro
          dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  fermo
          restando il relativo regime giuridico  dei  beni  demaniali
          affidati, previsto dagli articoli 823 e 829,  primo  comma,
          del codice civile. 
              120.  Per  lo  svolgimento  dei   propri   compiti   la
          Fondazione puo' avvalersi di personale,  anche  di  livello
          dirigenziale, all'uopo messo a  disposizione  su  richiesta
          della stessa, secondo  le  norme  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti, da enti e da  altri  soggetti  individuati  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. La Fondazione puo' avvalersi, inoltre,  della
          collaborazione di  esperti  e  di  societa'  di  consulenza
          nazionali ed estere, ovvero di universita'  e  di  istituti
          universitari e di ricerca. 
              121. Per la costituzione  della  Fondazione  e  per  la
          realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma
          116 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di  euro  per  il
          2017, di 114,3 milioni  di  euro  per  il  2018,  di  136,5
          milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di  euro  per
          il 2020, di 122,1 milioni di euro per  il  2021,  di  133,6
          milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni  di  euro  a
          decorrere dal 2023. Il contributo  e'  erogato  sulla  base
          dello stato di avanzamento del progetto Human technopole di
          cui al comma 116. Gli apporti al fondo di  dotazione  e  al
          fondo di gestione della Fondazione a  carico  del  bilancio
          dello Stato  sono  accreditati  su  un  conto  infruttifero
          aperto presso la  Tesoreria  dello  Stato,  intestato  alla
          Fondazione. 
              122.  Tutti  gli  atti  connessi  alle  operazioni   di
          costituzione  della  Fondazione   e   di   conferimento   e
          devoluzione alla stessa sono  esclusi  da  ogni  tributo  e
          diritto e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              123. I criteri e le modalita' di attuazione  dei  commi
          da 116 a 122 del presente articolo, compresa la  disciplina
          dei rapporti  con  l'Istituto  italiano  di  tecnologia  in
          ordine al progetto Human  technopole  di  cui  al  medesimo
          comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse
          residue di cui all'articolo 5, comma 2,  del  decreto-legge
          25 novembre 2015, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 gennaio  2016,  n.  9,  sono  stabiliti  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca e con il Ministro della salute.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2. 
              -  Il  testo  del  comma   5   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 37.