Art. 49 
 
                  (Fondo centrale di garanzia PMI) 
 
  1. Per la durata di 9 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni  del  Fondo  di
cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 si applicano le seguenti misure: 
    a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
    b) l'importo massimo garantito per singola  impresa  e'  elevato,
nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro; 
    c) per gli interventi di  garanzia  diretta,  la  percentuale  di
copertura  e'  pari  all'80  per  cento  dell'ammontare  di  ciascuna
operazione di finanziamento per  un  importo  massimo  garantito  per
singola  impresa  di  1.500.000   euro.   Per   gli   interventi   di
riassicurazione la percentuale di copertura e' pari al 90  per  cento
dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo  di  garanzia,  a
condizione che le garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per  un  importo
massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro; 
    d) sono ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo  finanziamenti  a
fronte di  operazioni  di  rinegoziazione  del  debito  del  soggetto
beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione  al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in  misura  pari
ad almeno il 10 percento dell'importo del debito  residuo  in  essere
del finanziamento oggetto di rinegoziazione; 
    e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di  Sezioni  speciali
del  Fondo  o  di  programmi  UE  che  ne  integrano  le  risorse   o
l'operativita'  possono  assicurare   il   loro   apporto   ai   fini
dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo  sino
al massimo dell'80 percento in garanzia diretta e del 90 percento  in
riassicurazione; 
    f) per le operazioni per  le  quali  banche  o  gli  intermediari
finanziari  hanno  accordato,  anche  di   propria   iniziativa,   la
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento,  o  della  sola
quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione
del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
    g) fatto salve le esclusioni gia' previste all'articolo 6,  comma
2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze  6  marzo  2017,  ai  fini
dell'accesso  alla   garanzia   del   Fondo,   la   probabilita'   di
inadempimento delle imprese, e' determinata esclusivamente sulla base
del modulo economico-finanziario del modello di  valutazione  di  cui
alla parte IX,  lettera  A,  delle  condizioni  di  ammissibilita'  e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia  riportate  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le
imprese che presentano esposizioni classificate come  "sofferenze"  o
"inadempienze probabili" ai sensi della  disciplina  bancaria  o  che
rientrino  nella  nozione  di  "impresa  in  difficolta'"  ai   sensi
dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. 
    h) Non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del  DM
6 marzo 2017; 
    i)  per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei   settori
turistico - alberghiero e delle  attivita'  immobiliari,  con  durata
minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del
Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite  sui
finanziamenti; 
    j) per le  garanzie  su  specifici  portafogli  di  finanziamenti
dedicati   a   imprese   danneggiate   dall'emergenza   Covid-19,   o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere
colpiti dall'epidemia, la quota  della  tranche  junior  coperta  dal
Fondo  puo'  essere  elevata  del   50   per   cento,   ulteriormente
incrementabile del 20 per cento in caso di  intervento  di  ulteriori
garanti; 
    k) sono  ammissibili  alla  garanzia  del  fondo,  con  copertura
all'80% in garanzia  diretta  e  al  90%  in  riassicurazione,  nuovi
finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore  a  3
mila  euro  erogati  da  banche,  intermediari  finanziari   previsti
dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del  1°  settembre  1993
(Testo  unico  bancario)  e  degli  altri  soggetti  abilitati   alla
concessione di  credito  e  concessi  a  favore  di  persone  fisiche
esercenti attivita' di impresa, arti o  professioni  assoggettati  la
cui attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza  COVID-19
come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47  del  DPR
445/2000. In favore di tali  soggetti  beneficiari  l'intervento  del
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
gratuitamente e senza valutazione; 
    l)  le  Amministrazioni  di  settore,   anche   unitamente   alle
associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse  al
Fondo ai fini della costituzione di sezioni  speciali  finalizzate  a
sostenere l'accesso al credito per determinati  settori  economici  o
filiere d'impresa; 
    m) sono prorogati per tre mesi  tutti  i  termini  riferiti  agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni  assistite  dalla
garanzia del Fondo. 
  2. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole  "e
privati". 
  3. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond,
sono  concesse  a  valere  sulla  dotazione  disponibile  del  Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo  per  tempo,  di  un  ammontare  di
risorse libere del  Fondo,  destinate  al  rilascio  di  garanzie  su
singole operazioni finanziarie, pari ad almeno  l'85  percento  della
dotazione disponibile del Fondo. 
  4. Gli  operatori  di  microcredito  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo  III  del  Testo  unico  bancario  di  cui  al   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  in  possesso  del  requisito  di
micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito  e  nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento  e,
relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno  iniziato  la
propria attivita' non oltre tre  anni  prima  della  richiesta  della
garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi
due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della
garanzia del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti  concessi  da
banche e intermediari finanziari  finalizzati  alla  concessione,  da
parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore
di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176. 
  5. All'articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole "euro  25.000,00"  sono  sostituite
dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e  delle
finanze  adegua  il  D.M.  17  ottobre  2014,  n.  176   alle   nuove
disposizioni. 
  6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle  sezioni
speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia  del  Fondo
puo' essere elevata per le nuove operazioni fino  al  maggior  limite
consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora  quest'ultimo
venga elevato rispetto al limite previsto alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo. Con successivo decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono
essere individuate  ulteriori  tipologie  di  operazioni,  anche  per
singole forme tecniche o per specifici settori di attivita',  per  le
quali le percentuali di copertura del Fondo  possono  essere  elevate
fino al massimo  consentito  dalla  disciplina  dell'Unione  Europea,
tenendo conto delle risorse  disponibili  e  dei  potenziali  impatti
sull'economia. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 1 al Fondo di garanzia  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 1,  in  quanto  compatibili,  si
applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17,  comma  2,  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in  favore  delle  imprese
agricole e della pesca. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma
sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020. 
  9.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico,  possono  essere  previste  ulteriori  misure  di
sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso  il  rilascio  di
finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%,  a  favore
delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino
nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto  disciplina  le
forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti  autorizzati  al
rilascio dei finanziamenti e  delle  garanzie,  in  conformita'  alla
normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai
fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate
dal decreto nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, nonche' ai  sensi  dell'articolo  126,  commi  5  e  8,  del
presente decreto legge. 
  10. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.